Testo dell'articoloIn aggiornamento
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma siciliana che obbligava i Comuni ad assorbire patrimonio e personale delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) soppresse dalla Regione.
Di cosa si tratta
L’art. 34, comma 2, della legge della Regione Siciliana 9 maggio 1986, n. 22, imponeva ai Comuni, in caso di soppressione autoritativa delle IPAB da parte della Regione, di assorbirne il patrimonio e di farsi carico del personale dipendente, salvaguardandone i diritti acquisiti. Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana ne dubitava la legittimità.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: art. 34, comma 2, della legge della Regione Siciliana 9 maggio 1986, n. 22, nella parte in cui obbliga i Comuni ad assorbire patrimonio e personale delle IPAB soppresse. Parametri: artt. 97, 117, secondo comma, lettera e), e 119 della Costituzione, oltre allo statuto siciliano. Giudice rimettente: Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana.
La decisione della Corte
La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione nella parte in cui prevede che i beni patrimoniali siano devoluti al Comune, che assorbe anche il personale dipendente facendone salvi i diritti acquisiti.
Il principio
Imporre ai Comuni l’assorbimento di patrimonio e personale di enti soppressi, senza assicurare la correlazione tra funzioni e risorse, comprime irragionevolmente l’autonomia finanziaria degli enti locali e determina spese imprevedibili prive di adeguata copertura, in contrasto con i principi costituzionali sull’autonomia finanziaria e sull’equilibrio di bilancio.
Domande e risposte
Cosa sono le IPAB?
Sono le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, enti storicamente preposti all’erogazione di servizi socio-assistenziali.
Perché la norma è stata dichiarata illegittima?
Perché addossava ai Comuni oneri di personale e patrimoniali senza garantire risorse corrispondenti, ledendo l’autonomia finanziaria degli enti locali.
Quale principio tutela l’art. 119 Cost. richiamato in questa vicenda?
L’autonomia finanziaria degli enti territoriali e la necessaria corrispondenza tra le funzioni loro attribuite e le risorse per esercitarle.
Norme collegate
- Art. 97 della Costituzione — parametro sul buon andamento della pubblica amministrazione
- Art. 117 della Costituzione — parametro sul riparto di competenze invocato dal rimettente
- Art. 119 della Costituzione — parametro sull’autonomia finanziaria degli enti locali
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