Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2264 c.c. – Partecipazione ai guadagni e alle perdite rimessa alla determinazione di un terzo
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
La determinazione della parte di ciascun socio nei guadagni e nelle perdite può essere rimessa ad un terzo.
La determinazione del terzo può essere impugnata soltanto nei casi previsti dall’art. 1349 e nel termine di tre mesi dal giorno in cui il socio, che pretende di esserne leso, ne ha avuto comunicazione.
L’impugnazione non può essere proposta dal socio che ha volontariamente eseguito la determinazione del terzo.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 2263 - Articolo 2263 Codice Civile: Ripartizione dei guadagni e delle pe…→Cod. civ. art. 2265 - Articolo 2265 Codice Civile: Patto leonino→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 2262 Codice Civile: Utili→Articolo 2266 Codice Civile: Rappresentanza della società→Articolo 2261 Codice Civile: Controllo dei soci→Art. 2267 c.c.: Responsabilità per le obbligazioni sociali→Articolo 2260 Codice Civile: Diritti e obblighi degli amministratori→Art. 2268 c.c.: Escussione preventiva del patrimonio sociale→Articolo 2259 Codice Civile: Revoca della facoltà di amministrare
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Le limitazioni ai poteri degli amministratori della società semplice, stabilite nel contratto o con atto separato, non possono essere opposte ai terzi che non le conoscevano. La tutela del terzo in buona fede è un principio cardine della certezza del traffico giuridico e della responsabilità nei rapporti commerciali.
Il principio di inopponibilità delle limitazioni interne
L'articolo 2264 c.c. introduce un principio fondamentale nella disciplina della rappresentanza della società semplice: le limitazioni ai poteri degli amministratori, stabilite nel contratto sociale o con atti successivi, non sono opponibili ai terzi che, al momento in cui hanno concluso l'affare con la società, non le conoscevano. La ratio è la tutela della buona fede nel traffico giuridico: il terzo che tratta con un rappresentante della società deve poter fare affidamento sull'apparente ampiezza dei suoi poteri, senza essere costretto a verificare ogni limitazione interna. Altrimenti, la circolazione giuridica sarebbe gravemente ostacolata dall'incertezza sui poteri reali di chi agisce in nome della società.
Conoscenza delle limitazioni e onere probatorio
L'eccezione al principio di inopponibilità opera quando il terzo conosceva le limitazioni al momento della contrattazione. La conoscenza è effettiva, non presunta: non basta che la limitazione fosse iscritta nel Registro Imprese (a differenza delle s.n.c. ex art. 2298 c.c.) per rendere automaticamente opponibile la limitazione al terzo. L'onere della prova della conoscenza è a carico della società che invoca la limitazione. In pratica, ciò significa che per le società semplici (non soggette a iscrizione obbligatoria nel Registro Imprese) la prova della conoscenza delle limitazioni è molto difficile, e il principio di inopponibilità opera in modo quasi assoluto.
Responsabilità dell'amministratore verso la società
Il principio di inopponibilità ai terzi non elimina la responsabilità interna dell'amministratore che ha ecceduto i propri poteri. Se l'atto eccede i limiti contrattuali, l'amministratore è tenuto a risarcire la società del danno causato, secondo le regole della responsabilità del mandatario ex art. 2260 c.c. La società non può però invocare l'eccesso di potere per negare la validità dell'atto verso il terzo in buona fede; può solo agire internamente contro l'amministratore. Questa asimmetria tutela la certezza dei rapporti esterni a scapito della riservatezza delle regole interne di governance.
Differenze rispetto alle s.n.c.
Nelle s.n.c., l'art. 2298 c.c. prevede che le limitazioni al potere di rappresentanza risultanti dal contratto sociale e iscritte nel Registro Imprese siano opponibili ai terzi per il solo fatto dell'iscrizione. Le limitazioni non iscritte rimangono inopponibili (principio analogo all'art. 2264 per la s.s.). La differenza è rilevante: l'iscrizione nel Registro Imprese fa presumere la conoscenza del terzo nelle s.n.c., mentre per la s.s. la conoscenza deve essere provata di volta in volta. Questo giustifica la maggiore tutela del terzo prevista dall'art. 2264 per le società semplici.
Domande frequenti
Se il contratto limita i poteri dell'amministratore a operazioni sotto i 10.000 euro, il terzo che firma un contratto da 50.000 euro è tutelato?
Sì, se non conosceva la limitazione al momento della firma. L'art. 2264 c.c. rende inopponibile al terzo in buona fede la limitazione interna. Il contratto è valido verso il terzo; la società potrà però agire contro l'amministratore per il danno causato dall'eccesso di potere.
Come può la società rendere opponibili ai terzi le limitazioni ai poteri degli amministratori?
Nelle società semplici, non esiste un meccanismo automatico (come l'iscrizione al Registro Imprese per le s.n.c.). La limitazione è opponibile solo se il terzo la conosceva effettivamente, il che è difficile da provare. La soluzione pratica è inserire le limitazioni nei contratti specifici sottoscritti con i terzi.
L'art. 2264 si applica anche alle s.n.c. e s.a.s.?
Per le s.n.c., l'art. 2298 c.c. prevede una regola parzialmente diversa: le limitazioni iscritte nel Registro Imprese sono opponibili ai terzi per il solo fatto dell'iscrizione (presunzione di conoscenza). Per la s.s. vale invece l'art. 2264: la conoscenza deve essere provata caso per caso. Alle s.a.s. si applica per rinvio l'art. 2315 c.c.
La buona fede del terzo deve essere provata o è presunta?
È presunta: chi agisce è considerato in buona fede salvo prova contraria (principio generale dell'art. 1147 c.c.). La società che vuole opporre la limitazione deve provare che il terzo conosceva (o avrebbe dovuto conoscere con ordinaria diligenza) i limiti al potere dell'amministratore al momento della conclusione del contratto.