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La Corte costituzionale ha dichiarato «inammissibili» le questioni sull’art. 8 del d.lgs. n. 252 del 2005, in materia di forme pensionistiche complementari. L’intervento richiesto avrebbe imposto scelte riservate al legislatore.

Di cosa si tratta

L’art. 8 del d.lgs. n. 252 del 2005 disciplina il finanziamento delle forme pensionistiche complementari. La questione è nata in una causa di lavoro davanti al Tribunale di Sassari, tra un lavoratore e una società cooperativa.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale ordinario di Sassari, in funzione di giudice del lavoro, ha impugnato l’art. 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, in riferimento agli artt. 3, 24, 38, 47 e 76 della Costituzione, chiedendo un intervento additivo sulla legittimazione ad agire e sui versamenti dovuti al fondo.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni. L’intervento additivo richiesto avrebbe esteso le ipotesi di sostituzione processuale e di litisconsorzio necessario — istituti rimessi all’ampia discrezionalità del legislatore — con un alto tasso di manipolatività non consentito alla Corte.

Il principio

Non spetta alla Corte introdurre nuove ipotesi di sostituzione processuale o di litisconsorzio necessario: si tratta di scelte ad ampia discrezionalità legislativa. La Corte ha comunque segnalato l’opportunità di una più attenta sistemazione della materia da parte del legislatore.

Domande e risposte

La norma sulla previdenza complementare è stata annullata?

No. Le questioni sono state dichiarate inammissibili e la norma resta in vigore.

Perché la Corte non ha potuto accogliere le questioni?

Perché l’intervento richiesto avrebbe creato nuove ipotesi di sostituzione processuale e di litisconsorzio necessario, scelte che spettano al legislatore e non alla Corte.

La Corte ha comunque segnalato qualcosa al legislatore?

Sì. Ha osservato che la materia, rilevante per i rapporti tra previdenza complementare volontaria e regime pensionistico pubblico, dovrebbe essere oggetto di una più attenta sistemazione legislativa.

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