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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione Sardegna n. 18 del 2020, che disciplinava per legge l’inquadramento del personale dell’Agenzia FoReSTAS nel contratto collettivo regionale.
Di cosa si tratta
La legge regionale impugnata interveniva con norma di legge sull’inquadramento del personale dell’Agenzia FoReSTAS, materia che spetta alla contrattazione collettiva. Il ricorso è stato proposto in via diretta dal Governo contro la Regione.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 1, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione Sardegna 24 giugno 2020, n. 18, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione, lamentando l’invasione della competenza statale in materia di ordinamento civile.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1, 2 e 3, della legge reg. Sardegna n. 18 del 2020. La disciplina del rapporto di lavoro e del relativo trattamento economico spetta alla contrattazione collettiva; al legislatore regionale è precluso intervenire con legge, anche solo riproducendo le previsioni della fonte negoziale, per il divieto di novazione della fonte.
Il principio
La regolazione del rapporto di lavoro e del trattamento economico del personale, riconducibile all’ordinamento civile di competenza esclusiva dello Stato, è affidata alla contrattazione collettiva: la Regione non può sostituirsi a essa con una propria legge, neppure riproducendone i contenuti.
Domande e risposte
Perché la legge regionale è stata annullata?
Perché interveniva con legge su una materia — l’inquadramento e il trattamento economico del personale — riservata alla contrattazione collettiva e alla competenza statale in tema di ordinamento civile.
La Regione poteva almeno riprodurre il contenuto del contratto collettivo?
No. Secondo la Corte vige il divieto di novazione della fonte: la Regione non può recepire in legge le previsioni della fonte negoziale.
Chi può impugnare direttamente una legge regionale?
Lo Stato, tramite il Presidente del Consiglio dei ministri, può impugnare in via diretta le leggi regionali ritenute lesive delle competenze costituzionali.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — parametro invocato, uguaglianza e ragionevolezza
- Art. 97 della Costituzione — parametro invocato, buon andamento della pubblica amministrazione
- Art. 117 della Costituzione — parametro invocato, competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile