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La Corte costituzionale ha dichiarato «inammissibili» le questioni sull’art. 46, comma 2, della legge della Regione Siciliana n. 17 del 2004, in materia di autorizzazione paesaggistica. La Corte non è entrata nel merito.

Di cosa si tratta

La norma regionale impugnata riguardava aspetti dell’autorizzazione paesaggistica nel territorio siciliano. La questione è sorta davanti al TAR Sicilia, sezione di Catania, in una controversia con la Soprintendenza per i beni culturali e ambientali.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, ha impugnato l’art. 46, comma 2, della legge della Regione Siciliana 28 dicembre 2004, n. 17, in riferimento agli artt. 3, 9 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, nonché allo statuto regionale in relazione al Codice dei beni culturali e del paesaggio.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’inammissibilità delle questioni. La decisione non è entrata nel merito della disciplina paesaggistica regionale.

Il principio

Quando il giudice rimettente non pone le questioni in termini tali da consentire l’esame del merito, la Corte ne dichiara l’inammissibilità e la norma regionale resta in vigore.

Domande e risposte

La norma regionale è stata annullata?

No. Le questioni sono state dichiarate inammissibili, quindi la disposizione resta in vigore.

Quali parametri costituzionali erano invocati?

Gli artt. 3 (uguaglianza), 9 (tutela del paesaggio) e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, oltre allo statuto regionale in relazione al Codice dei beni culturali.

Che cosa tutela l’art. 9 della Costituzione?

L’art. 9 affida alla Repubblica la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione.

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