Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni finanziarie della Regione Siciliana (artt. 5 e 6 della legge reg. n. 13 del 2019 e art. 2 della legge reg. n. 23 del 2020), pronunciando inoltre l’estinzione del processo e la cessazione della materia del contendere su altre censure.

Di cosa si tratta

Il giudizio riguarda norme di spesa contenute in leggi finanziarie della Regione Siciliana, impugnate dal Governo per problemi di copertura finanziaria e di rispetto delle competenze statali in materia di bilancio.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato in via diretta gli artt. 5, 6, 12, comma 1, lettere a), b) e d), e 15 della legge della Regione Siciliana n. 13 del 2019 e l’art. 2 della legge reg. n. 23 del 2020, in riferimento, tra l’altro, agli artt. 81, terzo comma, e 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5 della legge reg. Siciliana n. 13 del 2019 (nel testo previgente), dell’art. 2 della legge reg. n. 23 del 2020 che lo modificava, e dell’art. 6 della legge reg. n. 13 del 2019. Ha dichiarato estinto il processo sulle censure relative all’art. 12, comma 1, lettere a), b) e d), e cessata la materia del contendere sulle censure relative all’art. 15.

Il principio

Le norme regionali di spesa devono rispettare l’obbligo di copertura finanziaria e le competenze statali in materia di armonizzazione dei bilanci: le disposizioni che vi contravvengono sono illegittime. Per le altre censure, l’estinzione e la cessazione della materia del contendere riflettono le vicende processuali e le modifiche normative sopravvenute.

Domande e risposte

Quali norme sono state dichiarate illegittime?

L’art. 5 della legge reg. Siciliana n. 13 del 2019, l’art. 2 della legge reg. n. 23 del 2020 che lo modificava e l’art. 6 della legge reg. n. 13 del 2019.

Che cosa significa «cessata la materia del contendere»?

Significa che, per effetto di modifiche o eventi sopravvenuti, non c’è più un contrasto da decidere su quelle specifiche censure, che vengono quindi chiuse senza pronuncia di merito.

Quale principio sulla finanza pubblica viene in rilievo?

L’obbligo di copertura finanziaria delle leggi di spesa, sancito dall’art. 81 della Costituzione.

Norme collegate