Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 144/2021 la Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittima la legge della Regione Piemonte sui complessi ricettivi all’aperto (campeggi), nella parte che sottraeva alcuni interventi ai vincoli paesaggistici.
Di cosa si tratta
La Regione Piemonte aveva disciplinato i complessi ricettivi all’aperto e il turismo itinerante, ossia campeggi, villaggi e strutture per camper. Il Governo ha impugnato alcune disposizioni ritenendo che, nell’alleggerire le regole edilizie e urbanistiche per queste strutture, la Regione finisse per ridurre la tutela del paesaggio garantita dalla normativa statale. In particolare, era contestata una norma che escludeva dalla disciplina più rigorosa i “campeggi temporanei o mobili”. Il punto delicato è il bilanciamento tra la promozione del turismo – interesse legittimo delle Regioni – e la protezione di un bene, il paesaggio, che la Costituzione affida in via primaria allo Stato. La Corte ha esaminato le singole norme, annullandone una e salvando le altre, anche con un’interpretazione conforme.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati gli artt. 9, commi 1 e 2, e 19 della legge reg. Piemonte n. 5 del 2019, in riferimento agli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione (tutela del paesaggio e dell’ambiente, riservata allo Stato). La questione è stata promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, limitatamente alle parole che escludevano i campeggi temporanei o mobili. Ha dichiarato cessata la materia del contendere sull’art. 9, comma 2 (modificato nel frattempo), e non fondata, nei sensi di motivazione, la questione sull’art. 19.
Il principio
Le Regioni possono disciplinare le strutture ricettive all’aperto, ma non possono sottrarre interventi rilevanti ai vincoli posti a tutela del paesaggio, riservata allo Stato; le esclusioni che abbassano quel livello di protezione sono illegittime.
Domande e risposte
Cosa colpisce esattamente la sentenza?
La parte della norma piemontese che escludeva i campeggi temporanei o mobili dalla disciplina più rigorosa: l’esclusione riduceva la tutela del paesaggio ed è stata annullata.
Cosa significa “cessata la materia del contendere”?
Significa che, essendo la norma stata modificata o abrogata nel frattempo, non c’è più nulla su cui decidere per quella specifica disposizione: la Corte ne prende atto senza pronunciarsi nel merito.
La Regione può ancora favorire il turismo all’aperto?
Sì, ma nel rispetto dei vincoli paesaggistici fissati dallo Stato. La promozione del turismo non può tradursi in un abbassamento della tutela del paesaggio.
Norme collegate
- Art. 9 della Costituzione – tutela del paesaggio, parametro centrale della decisione.
- Art. 117 della Costituzione – riparto di competenze tra Stato e Regioni, con la riserva statale sulla tutela dell’ambiente (lettera s).
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.