Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 144/2021 la Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittima la legge della Regione Piemonte sui complessi ricettivi all’aperto (campeggi), nella parte che sottraeva alcuni interventi ai vincoli paesaggistici.

Di cosa si tratta

La Regione Piemonte aveva disciplinato i complessi ricettivi all’aperto e il turismo itinerante, ossia campeggi, villaggi e strutture per camper. Il Governo ha impugnato alcune disposizioni ritenendo che, nell’alleggerire le regole edilizie e urbanistiche per queste strutture, la Regione finisse per ridurre la tutela del paesaggio garantita dalla normativa statale. In particolare, era contestata una norma che escludeva dalla disciplina più rigorosa i “campeggi temporanei o mobili”. Il punto delicato è il bilanciamento tra la promozione del turismo – interesse legittimo delle Regioni – e la protezione di un bene, il paesaggio, che la Costituzione affida in via primaria allo Stato. La Corte ha esaminato le singole norme, annullandone una e salvando le altre, anche con un’interpretazione conforme.

La questione di legittimità costituzionale

Erano impugnati gli artt. 9, commi 1 e 2, e 19 della legge reg. Piemonte n. 5 del 2019, in riferimento agli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione (tutela del paesaggio e dell’ambiente, riservata allo Stato). La questione è stata promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, limitatamente alle parole che escludevano i campeggi temporanei o mobili. Ha dichiarato cessata la materia del contendere sull’art. 9, comma 2 (modificato nel frattempo), e non fondata, nei sensi di motivazione, la questione sull’art. 19.

Il principio

Le Regioni possono disciplinare le strutture ricettive all’aperto, ma non possono sottrarre interventi rilevanti ai vincoli posti a tutela del paesaggio, riservata allo Stato; le esclusioni che abbassano quel livello di protezione sono illegittime.

Domande e risposte

Cosa colpisce esattamente la sentenza?

La parte della norma piemontese che escludeva i campeggi temporanei o mobili dalla disciplina più rigorosa: l’esclusione riduceva la tutela del paesaggio ed è stata annullata.

Cosa significa “cessata la materia del contendere”?

Significa che, essendo la norma stata modificata o abrogata nel frattempo, non c’è più nulla su cui decidere per quella specifica disposizione: la Corte ne prende atto senza pronunciarsi nel merito.

La Regione può ancora favorire il turismo all’aperto?

Sì, ma nel rispetto dei vincoli paesaggistici fissati dallo Stato. La promozione del turismo non può tradursi in un abbassamento della tutela del paesaggio.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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