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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 138/2021 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità di due disposizioni della legge ligure di adeguamento normativo del 2020, salvando invece un’altra norma con un’interpretazione conforme alla Costituzione.

Di cosa si tratta

Il Governo aveva impugnato più articoli della legge della Regione Liguria n. 9 del 2020, contenente “disposizioni di adeguamento della normativa regionale”. Si tratta di leggi che intervengono su materie eterogenee, e in questo caso toccavano profili legati alla tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dell’ordinamento civile, oltre ai principi di buon andamento dell’amministrazione. La questione di fondo era se la Regione avesse oltrepassato i confini delle proprie competenze, invadendo ambiti riservati allo Stato. La Corte ha esaminato separatamente le singole disposizioni impugnate: alcune sono state ritenute effettivamente lesive del riparto di competenze, un’altra è stata invece “salvata” attribuendole un significato compatibile con la Costituzione. È un esempio del lavoro “chirurgico” della Corte, che non bocccia in blocco una legge ma distingue norma per norma.

La questione di legittimità costituzionale

Erano impugnati gli artt. 2, comma 1, 6 e 9 della legge reg. Liguria n. 9 del 2020, in riferimento agli artt. 9, 97 e 117 della Costituzione (tutela dell’ambiente e del paesaggio, buon andamento, riparto di competenze tra Stato e Regioni). La questione è stata promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, e dell’art. 9 della legge ligure. Ha invece dichiarato non fondata, nei sensi indicati in motivazione, la questione relativa all’art. 6: questa norma si salva se interpretata in modo conforme alla Costituzione (sentenza interpretativa di rigetto).

Il principio

Le Regioni non possono, con leggi di adeguamento normativo, intervenire in ambiti riservati allo Stato come la tutela dell’ambiente; quando però una disposizione è suscettibile di un’interpretazione conforme alla Costituzione, la Corte preferisce salvarla con una pronuncia interpretativa anziché annullarla.

Domande e risposte

Perché alcune norme sono cadute e una no?

Perché la Corte valuta ogni disposizione singolarmente. Due articoli invadevano competenze statali e sono stati annullati; un terzo poteva essere letto in modo compatibile con la Costituzione ed è stato salvato con un’interpretazione conforme.

Cosa vuol dire “non fondata nei sensi di cui in motivazione”?

È una sentenza interpretativa di rigetto: la norma resta in vigore, ma solo nel significato indicato dalla Corte. Le interpretazioni diverse, in contrasto con la Costituzione, sono escluse.

Chi può impugnare una legge regionale di adeguamento?

Il Governo, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, quando ritiene che la Regione abbia ecceduto le proprie competenze. È il giudizio “in via principale” davanti alla Corte costituzionale.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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