Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con l’ordinanza n. 55/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato cessata la materia del contendere su una norma della Regione Siciliana in materia di forestazione, perché la disposizione impugnata era stata abrogata senza aver avuto applicazione.
Di cosa si tratta
Quando lo Stato impugna una legge regionale, può accadere che, durante il giudizio, la Regione modifichi o abroghi la norma contestata. Se la disposizione viene eliminata e non ha avuto applicazione nel periodo in cui è stata in vigore, viene meno la ragione del contendere e la Corte chiude il caso dichiarando cessata la materia del contendere, senza decidere il merito. La legge della Regione Siciliana 24 settembre 2021, n. 24 conteneva, all’art. 4, una disposizione in materia di forestazione impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri per asseriti contrasti con le competenze statali e con i vincoli di bilancio. Nelle more del giudizio, una successiva legge regionale ha abrogato la norma impugnata, con effetto retroattivo, e il Ragioniere generale della Regione ha confermato che la disposizione non aveva trovato attuazione. Si sono così realizzati i presupposti che la giurisprudenza costituzionale richiede per dichiarare cessata la materia del contendere: l’abrogazione e la mancata applicazione della norma.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 4 della legge reg. Siciliana n. 24 del 2021, in riferimento agli artt. 117, commi secondo, lettera l), e terzo, 81, sesto comma, e 119, primo comma, della Costituzione, oltre che allo statuto regionale, in materia di forestazione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere. Ha rilevato che, nelle more del giudizio, una successiva legge regionale aveva abrogato la disposizione impugnata, con decorrenza retroattiva, e che il Ragioniere generale della Regione aveva confermato che la norma non aveva trovato applicazione nel periodo di vigenza. Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, l’abrogazione della disposizione impugnata, ove non abbia avuto applicazione, determina la cessazione della materia del contendere.
Il principio
Se la norma regionale impugnata viene abrogata nel corso del giudizio e non ha avuto applicazione, viene meno l’interesse alla decisione e la Corte dichiara cessata la materia del contendere, senza pronunciarsi sul merito della legittimità costituzionale.
Domande e risposte
Cosa significa «cessata la materia del contendere»?
Significa che durante il giudizio è venuto meno l’oggetto della contesa, ad esempio perché la norma impugnata è stata abrogata e non ha avuto applicazione: la Corte chiude il caso senza decidere il merito.
Perché conta che la norma non abbia avuto applicazione?
Perché se la disposizione avesse prodotto effetti, potrebbe residuare un interesse alla decisione. La mancata applicazione, invece, fa venir meno ogni ragione di pronunciarsi.
Chi ha confermato che la norma non era stata applicata?
Il Ragioniere generale della Regione Siciliana, con una nota depositata in giudizio dall’Avvocatura dello Stato, ha confermato la mancata attuazione della disposizione nel periodo di vigenza.
La norma è stata dichiarata incostituzionale?
No. La Corte non si è pronunciata sulla legittimità: la disposizione era già stata abrogata dalla Regione, e il giudizio si è chiuso per cessazione della materia del contendere.
Norme collegate
- Art. 81 della Costituzione – equilibrio di bilancio, tra i parametri invocati.
- Art. 117 della Costituzione – riparto di competenze tra Stato e Regioni.
- Art. 119 della Costituzione – autonomia finanziaria delle Regioni.
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Vedi anche
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