Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con l’ordinanza n. 172 del 2022 la Corte costituzionale ha respinto le questioni sul taglio quinquennale delle pensioni di importo elevato introdotto dalla legge di bilancio 2019, dichiarandole in parte manifestamente inammissibili e in parte manifestamente infondate.
Di cosa si tratta
La legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018) aveva introdotto, per cinque anni, una riduzione percentuale delle pensioni di importo più alto, il cosiddetto «contributo di solidarietà» sui trattamenti d’oro. Alcuni pensionati titolari di assegni elevati hanno contestato la misura, rivendicando l’integralità del trattamento, e la Corte dei conti del Lazio ha sollevato la questione. Il dubbio principale riguardava la durata: la giurisprudenza costituzionale ha ammesso prelievi di questo tipo a condizione che siano temporanei, e il rimettente riteneva eccessiva la durata di cinque anni rispetto al limite di tre anni emerso in precedenti pronunce. Il tema tocca un equilibrio delicato tra la sostenibilità del sistema previdenziale, la solidarietà e la tutela dell’affidamento dei pensionati.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati l’art. 1, commi da 261 a 268, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nella parte relativa alla riduzione dei trattamenti pensionistici elevati. La Corte dei conti del Lazio invocava gli artt. 3, 23, 36, 38 e 53 della Costituzione, lamentando la violazione dei principi di ragionevolezza, affidamento, eguaglianza, adeguatezza del trattamento previdenziale e capacità contributiva, soprattutto per la durata quinquennale del prelievo.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni nella parte in cui chiedevano di sostituire la durata di cinque anni con quella di tre anni, e manifestamente infondate le questioni riferite alla riduzione «per la durata di tre anni». Il taglio è quindi rimasto in vigore.
Il principio
Il contributo di solidarietà sulle pensioni elevate è legittimo se temporaneo, ragionevole e sorretto da finalità solidaristiche: la Corte non può sostituirsi al legislatore nel rideterminarne la durata, e le censure che chiedevano questo risultato sono inammissibili.
Domande e risposte
Il taglio alle pensioni alte è costituzionale?
Sì, entro certi limiti. La Corte ammette prelievi solidaristici sulle pensioni elevate purché temporanei, ragionevoli e proporzionati. In questo caso le censure sono state respinte e la misura è rimasta valida.
Che differenza c’è tra «manifesta inammissibilità» e «manifesta infondatezza»?
La prima riguarda un vizio della questione (ad esempio, si chiedeva alla Corte di compiere una scelta riservata al legislatore). La seconda significa che la questione è palesemente priva di fondamento nel merito. In entrambi i casi la norma resta in vigore.
Perché chiedere «tre anni invece di cinque» era inammissibile?
Perché stabilire la durata del prelievo è una scelta discrezionale di politica economica e previdenziale che spetta al legislatore: la Corte non poteva riscrivere la norma fissando una durata diversa.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di eguaglianza, ragionevolezza e affidamento, parametro centrale del giudizio.
- Art. 36 della Costituzione — Retribuzione proporzionata, richiamato in relazione all’adeguatezza del trattamento.
- Art. 38 della Costituzione — Tutela previdenziale e adeguatezza dei mezzi ai bisogni di vita, tra i parametri invocati.
- Art. 53 della Costituzione — Concorso alle spese pubbliche secondo capacità contributiva, evocato per la natura del prelievo.
- Art. 23 della Costituzione — Riserva di legge per le prestazioni patrimoniali imposte, tra i parametri richiamati.
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.