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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con l’ordinanza n. 172 del 2022 la Corte costituzionale ha respinto le questioni sul taglio quinquennale delle pensioni di importo elevato introdotto dalla legge di bilancio 2019, dichiarandole in parte manifestamente inammissibili e in parte manifestamente infondate.

Di cosa si tratta

La legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018) aveva introdotto, per cinque anni, una riduzione percentuale delle pensioni di importo più alto, il cosiddetto «contributo di solidarietà» sui trattamenti d’oro. Alcuni pensionati titolari di assegni elevati hanno contestato la misura, rivendicando l’integralità del trattamento, e la Corte dei conti del Lazio ha sollevato la questione. Il dubbio principale riguardava la durata: la giurisprudenza costituzionale ha ammesso prelievi di questo tipo a condizione che siano temporanei, e il rimettente riteneva eccessiva la durata di cinque anni rispetto al limite di tre anni emerso in precedenti pronunce. Il tema tocca un equilibrio delicato tra la sostenibilità del sistema previdenziale, la solidarietà e la tutela dell’affidamento dei pensionati.

La questione di legittimità costituzionale

Erano impugnati l’art. 1, commi da 261 a 268, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nella parte relativa alla riduzione dei trattamenti pensionistici elevati. La Corte dei conti del Lazio invocava gli artt. 3, 23, 36, 38 e 53 della Costituzione, lamentando la violazione dei principi di ragionevolezza, affidamento, eguaglianza, adeguatezza del trattamento previdenziale e capacità contributiva, soprattutto per la durata quinquennale del prelievo.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni nella parte in cui chiedevano di sostituire la durata di cinque anni con quella di tre anni, e manifestamente infondate le questioni riferite alla riduzione «per la durata di tre anni». Il taglio è quindi rimasto in vigore.

Il principio

Il contributo di solidarietà sulle pensioni elevate è legittimo se temporaneo, ragionevole e sorretto da finalità solidaristiche: la Corte non può sostituirsi al legislatore nel rideterminarne la durata, e le censure che chiedevano questo risultato sono inammissibili.

Domande e risposte

Il taglio alle pensioni alte è costituzionale?

Sì, entro certi limiti. La Corte ammette prelievi solidaristici sulle pensioni elevate purché temporanei, ragionevoli e proporzionati. In questo caso le censure sono state respinte e la misura è rimasta valida.

Che differenza c’è tra «manifesta inammissibilità» e «manifesta infondatezza»?

La prima riguarda un vizio della questione (ad esempio, si chiedeva alla Corte di compiere una scelta riservata al legislatore). La seconda significa che la questione è palesemente priva di fondamento nel merito. In entrambi i casi la norma resta in vigore.

Perché chiedere «tre anni invece di cinque» era inammissibile?

Perché stabilire la durata del prelievo è una scelta discrezionale di politica economica e previdenziale che spetta al legislatore: la Corte non poteva riscrivere la norma fissando una durata diversa.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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