Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 173 del 2022 la Corte costituzionale ha stabilito che, quando assolve l’imputato per particolare tenuità del fatto, il giudice penale deve comunque decidere sulla domanda di risarcimento del danno proposta dalla parte civile.
Di cosa si tratta
Chi ha subito un danno da reato può costituirsi «parte civile» nel processo penale, per ottenere il risarcimento direttamente in quella sede. Il codice di procedura penale, però, non prevedeva espressamente che il giudice decidesse sulla domanda risarcitoria quando proscioglie l’imputato per la «particolare tenuità del fatto» (art. 131-bis cod. pen.): una causa di non punibilità che presuppone che il fatto, pur costituendo reato, sia di scarsissima offensività. Il risultato era che la vittima, dopo aver atteso l’intero processo penale, poteva vedersi negato l’esame della sua richiesta di risarcimento ed essere costretta a ricominciare davanti al giudice civile. Il Tribunale militare di Roma ha sollevato la questione. Il tema riguarda l’effettività della tutela della vittima del reato e la ragionevole durata del processo.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 538 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, in caso di proscioglimento per particolare tenuità del fatto, il giudice decida sulla domanda di restituzioni e risarcimento della parte civile. Il Tribunale militare di Roma invocava gli artt. 3, 24, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6 della CEDU (diritto a un giusto processo e di accesso a un tribunale).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 538 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede che il giudice, quando proscioglie per particolare tenuità del fatto, decida sulla domanda di restituzioni e risarcimento del danno della parte civile. La pronuncia è additiva e colma la lacuna a tutela della vittima.
Il principio
Il proscioglimento per particolare tenuità del fatto non priva la parte civile del diritto a vedere esaminata, nello stesso processo penale, la sua domanda di risarcimento: negarlo lederebbe il diritto di difesa e il giusto processo, costringendo la vittima a un nuovo giudizio.
Domande e risposte
Che cos’è la «particolare tenuità del fatto»?
È una causa di non punibilità (art. 131-bis cod. pen.) che esclude la pena quando il fatto, pur essendo reato, è di offensività minima e non abituale. L’imputato è prosciolto, ma il fatto resta storicamente accertato.
La vittima poteva restare senza risarcimento?
Prima della sentenza rischiava di sì: il giudice penale poteva non decidere sulla domanda civile, costringendo la vittima a riproporla davanti al giudice civile, con nuovi tempi e costi. La Corte ha eliminato questo vuoto di tutela.
Adesso il giudice penale condanna sempre al risarcimento?
No: deve esaminare e decidere la domanda della parte civile, ma l’esito dipende dalla prova del danno. Il punto è che la richiesta non può più essere ignorata solo perché l’imputato è prosciolto per tenuità.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — Diritto di difesa e di agire in giudizio, a tutela della parte civile.
- Art. 111 della Costituzione — Garanzie del giusto processo e della sua ragionevole durata, evocate per evitare un secondo giudizio.
- Art. 3 della Costituzione — Principio di eguaglianza e ragionevolezza, per la disparità rispetto ad altre ipotesi di proscioglimento.
- Art. 117 della Costituzione — Il primo comma vincola la legislazione agli obblighi internazionali, qui l’art. 6 CEDU.
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.