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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 171 del 2022 la Corte costituzionale ha ritenuto legittima la norma che, durante l’emergenza Covid, riservava alle sole farmacie — e non alle parafarmacie — l’effettuazione dei test sierologici e dei tamponi antigenici rapidi.

Di cosa si tratta

Durante la pandemia da Covid-19, per ampliare la rete di testing, il legislatore ha consentito di effettuare test sierologici e tamponi antigenici rapidi presso le farmacie. Le cosiddette «parafarmacie» — esercizi che vendono farmaci da banco e prodotti parafarmaceutici, con la presenza di un farmacista — sono rimaste escluse da questa possibilità. Alcune associazioni e operatori del settore hanno contestato la disparità, e il TAR Marche ha sollevato la questione. Il punto: è ragionevole consentire i test solo alle farmacie, quando anche nelle parafarmacie opera un farmacista? La questione tocca la libertà di iniziativa economica e la parità di trattamento, ma anche le ragioni di tutela della salute pubblica che giustificano un assetto particolare del servizio farmaceutico, fondato sulla pianta organica e su specifici obblighi delle farmacie.

La questione di legittimità costituzionale

Erano impugnati l’art. 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nella parte in cui consentivano i test e i tamponi solo alle farmacie e non alle parafarmacie. Il TAR Marche invocava gli artt. 3 e 41 della Costituzione, lamentando un’irragionevole disparità di trattamento e una limitazione ingiustificata della libertà di iniziativa economica delle parafarmacie.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. Ha confermato la legittimità della scelta del legislatore: la diversità di disciplina tra farmacie e parafarmacie trova giustificazione nel ruolo particolare delle farmacie nel servizio farmaceutico e nelle esigenze di tutela della salute, e non viola né il principio di eguaglianza né la libertà di impresa.

Il principio

La differenza di regime tra farmacie e parafarmacie non è irragionevole: le farmacie sono inserite in un sistema di servizio pubblico con specifici obblighi e garanzie, sicché riservare loro determinate prestazioni sanitarie risponde a esigenze di tutela della salute e non lede gli artt. 3 e 41 Cost.

Domande e risposte

Qual è la differenza tra farmacia e parafarmacia?

La farmacia è titolare di una concessione, inserita nella pianta organica del servizio farmaceutico, e può dispensare anche i farmaci con ricetta, con precisi obblighi di servizio. La parafarmacia vende farmaci da banco e prodotti parafarmaceutici, con un farmacista, ma senza quel ruolo pubblicistico.

Perché la presenza del farmacista non basta a equiparare i due esercizi?

Perché la Corte ha valorizzato non solo la qualifica professionale, ma l’inserimento delle farmacie in un sistema di servizio pubblico con specifici obblighi e controlli, che giustifica la riserva di certe prestazioni a tutela della salute.

La decisione vale solo per i tamponi Covid?

Riguarda quella specifica disciplina emergenziale, ma riafferma un principio più generale già consolidato: la legittimità del diverso regime tra farmacie e parafarmacie nell’erogazione di servizi sanitari.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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