Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 7/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione su una norma della legge finanziaria regionale campana, sollevata in un processo penale in relazione alla tutela del paesaggio.

Di cosa si tratta

La legge finanziaria regionale 2013 della Campania (legge reg. n. 5 del 2013), all’art. 1, comma 65, conteneva una disposizione che la Corte d’appello di Napoli, in un procedimento penale, ha ritenuto possibile in contrasto con la tutela del paesaggio. Quest’ultima è affidata dalla Costituzione alla competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera s): le Regioni non possono adottare norme che ne riducano il livello di protezione, neppure con disposizioni inserite in leggi di bilancio. La particolarità del caso è che la questione è stata sollevata nell’ambito di un processo penale: il giudice penale, dovendo applicare la norma regionale per decidere sulla responsabilità degli imputati, ne ha dubitato la legittimità. La Corte, tuttavia, non ha esaminato il merito, riscontrando profili di inammissibilità legati al modo in cui la questione era stata prospettata e alla sua rilevanza nel giudizio penale.

La questione di legittimità costituzionale

La Corte d’appello di Napoli, sezione quinta penale, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 65, della legge reg. Campania 6 maggio 2013, n. 5, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione (tutela del paesaggio e dell’ambiente).

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile la questione. Non è entrata nel merito del rapporto tra la norma finanziaria regionale e la tutela del paesaggio, per vizi nella prospettazione: la disposizione resta in vigore, senza una pronuncia sulla sua legittimità.

Il principio

La tutela del paesaggio è riservata allo Stato anche rispetto alle norme contenute nelle leggi di bilancio regionali; la questione, però, è stata dichiarata inammissibile per difetti nel modo in cui è stata sollevata nel processo penale.

Domande e risposte

Una norma di una legge finanziaria regionale può violare la tutela del paesaggio?

Sì, in linea di principio: la tutela del paesaggio è riservata allo Stato e le Regioni non possono ridurla neppure con disposizioni inserite in leggi di bilancio.

La norma campana è stata annullata?

No. La questione è stata dichiarata inammissibile: la Corte non si è pronunciata nel merito e la disposizione resta efficace.

Perché la questione nasce in un processo penale?

Perché il giudice penale doveva applicare la norma regionale per decidere sulla responsabilità degli imputati e ne ha dubitato la legittimità costituzionale.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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