Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con l’ordinanza n. 13/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato in parte manifestamente inammissibili e in parte manifestamente infondate le questioni su una norma siciliana in materia di abusivismo edilizio e paesaggio.

Di cosa si tratta

La legge della Regione Siciliana n. 17 del 1994 detta provvedimenti per la prevenzione dell’abusivismo edilizio e la destinazione delle costruzioni abusive esistenti. Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, con più sentenze non definitive, aveva sollevato questioni di legittimità sull’art. 5, comma 3, ritenendo che la disciplina regionale incidesse sulla tutela del paesaggio, materia riservata allo Stato, e contrastasse con lo statuto speciale della Regione. La Corte ha esaminato i diversi profili e li ha respinti: alcuni in modo manifestamente inammissibile, per difetti di prospettazione, altri come manifestamente infondati. La pronuncia, in forma di ordinanza, conferma che le censure non superavano il vaglio di costituzionalità e che la norma siciliana, nei limiti indicati, resta in vigore. Il tema riguarda l’equilibrio tra l’autonomia regionale e la protezione unitaria del paesaggio.

La questione di legittimità costituzionale

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 3, secondo periodo, della legge reg. Siciliana 31 maggio 1994, n. 17, in riferimento, tra l’altro, agli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione e allo statuto speciale della Regione.

La decisione della Corte

La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato manifestamente inammissibili alcune questioni e manifestamente infondate le altre. La norma siciliana non è stata caducata: le censure relative alla tutela del paesaggio e allo statuto speciale non hanno superato il vaglio della Corte.

Il principio

Le censure di contrasto con la tutela statale del paesaggio non superano il vaglio di costituzionalità quando sono prospettate in modo inadeguato o risultano infondate: la norma regionale resta in vigore.

Domande e risposte

La norma siciliana sull’abusivismo è stata annullata?

No. La Corte ha respinto le questioni, dichiarandole in parte inammissibili e in parte infondate: la disposizione resta in vigore.

Perché si discute di paesaggio per l’abusivismo edilizio?

Perché la repressione e la sanatoria degli abusi incidono sul territorio e sul paesaggio, la cui tutela è di competenza esclusiva statale: le Regioni non possono abbassarne il livello.

Cosa significa manifestamente infondata?

Che la non fondatezza della questione è evidente alla luce della giurisprudenza, tanto da consentire la decisione con ordinanza anziché con sentenza.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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