Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 201/2022 la Corte costituzionale ha dichiarato in parte illegittima e in parte legittima la norma siciliana che consentiva ai Comuni di partecipare a societa per la gestione delle aree sciabili e degli impianti a fune.

Di cosa si tratta

Le amministrazioni pubbliche possono partecipare a societa solo entro limiti precisi fissati dal testo unico sulle societa a partecipazione pubblica, che vieta di costituire societa per produrre beni e servizi non strettamente necessari alle finalita istituzionali (vincolo di scopo) e per attivita diverse da quelle consentite (vincolo di attivita). La Regione Siciliana, con una legge del 2021 sulle aree sciabili e lo sviluppo montano, aveva consentito ai Comuni di costituire o partecipare a societa con oggetto sociale anche prevalentemente diverso dalla realizzazione e gestione degli impianti di trasporto a fune per la mobilita turistico-sportiva. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la norma, ritenendo che ampliasse oltre i limiti statali la possibilita per i Comuni di operare attraverso societa.

La questione di legittimità costituzionale

Erano impugnati gli artt. 3, comma 2, e 10, comma 3, della legge della Regione Siciliana n. 12 del 2021, in riferimento, tra gli altri, agli artt. 81, 97, 117 e 118 della Costituzione. Il Governo lamentava il contrasto con i vincoli del testo unico sulle societa a partecipazione pubblica e con i principi di coordinamento della finanza pubblica.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimita costituzionale dell’art. 3, comma 2, nella parte in cui consente alle societa di avere come oggetto sociale prevalente attivita diverse dalla realizzazione e gestione degli impianti a fune. Ha invece dichiarato non fondate la questione sull’art. 3, comma 2 nella parte sulle partecipazioni di minoranza dei Comuni, e quella sull’art. 10, comma 3.

Il principio

I Comuni possono partecipare a societa per gli impianti a fune solo se l’oggetto sociale resta funzionale a quella attivita: consentire un oggetto sociale prevalentemente diverso supera i limiti che la legge statale pone alle societa a partecipazione pubblica.

Domande e risposte

Cosa cambia per i Comuni siciliani?

Possono partecipare a societa per gli impianti a fune, ma non con un oggetto sociale prevalentemente diverso da quella attivita: la parte della norma che lo consentiva e stata dichiarata illegittima.

Possono detenere partecipazioni di minoranza?

Su questo profilo la Corte ha dichiarato la questione non fondata: la possibilita di acquisire partecipazioni di minoranza non e stata ritenuta incostituzionale.

Perche ci sono limiti alle societa pubbliche?

Per evitare che le amministrazioni operino attraverso societa al di fuori delle loro finalita istituzionali, con rischi per la finanza pubblica e la concorrenza.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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