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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 182 del 2022 la Corte costituzionale ha respinto le censure contro la legge del Friuli-Venezia Giulia che aveva ridotto il trattamento economico dei consiglieri e assessori regionali, dichiarando le questioni in parte inammissibili e in parte non fondate.

Di cosa si tratta

I costi della politica e le indennità degli eletti sono da anni al centro del dibattito pubblico. Il Friuli-Venezia Giulia, con una legge del 2015, aveva inciso sul trattamento economico dei consiglieri e degli assessori regionali e sul funzionamento dei gruppi consiliari. Alcuni interessati hanno contestato in giudizio la riduzione, sostenendo che ledesse i loro diritti, e il Tribunale di Trieste ha sollevato la questione davanti alla Corte costituzionale, invocando un numero molto ampio di parametri, costituzionali ed europei. Il nodo: fino a che punto una Regione può ridurre o rimodulare le indennità di chi ricopre cariche elettive, e quali tutele assistono chi vede modificato il proprio trattamento economico in corso di mandato? Il tema combina autonomia regionale, contenimento della spesa e tutela dell’affidamento.

La questione di legittimità costituzionale

Erano impugnati gli artt. da 1 a 5 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 13 febbraio 2015, n. 2, con specifico riguardo all’art. 3 sul trattamento economico. Il Tribunale di Trieste invocava un ampio ventaglio di parametri — tra cui gli artt. 2, 3, 23, 42, 48, 51, 67 e 97 della Costituzione e l’art. 117, primo comma, in relazione alla CEDU e al diritto dell’Unione europea — lamentando soprattutto la lesione del legittimo affidamento dei titolari delle cariche.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni. Le censure relative a numerosi parametri sono state ritenute inammissibili; quelle scrutinate nel merito sono state respinte come non fondate. La riduzione del trattamento economico dei consiglieri e assessori regionali è quindi rimasta in vigore.

Il principio

La Regione può rimodulare e ridurre il trattamento economico dei propri consiglieri e assessori senza violare la Costituzione, purché la disciplina sia coerente e ragionevole: non sussiste un diritto intangibile alla conservazione dell’indennità nella misura originaria.

Domande e risposte

Un consigliere regionale può vedersi ridurre l’indennità?

Sì. La Corte ha confermato che la Regione può intervenire sul trattamento economico degli eletti, nell’ambito della propria autonomia, senza che ciò leda di per sé i parametri costituzionali invocati.

Perché molte censure sono state dichiarate inammissibili?

Perché il giudice rimettente aveva evocato un numero molto ampio di parametri, spesso senza un’adeguata motivazione specifica per ciascuno: l’inammissibilità sanziona, tra l’altro, le censure generiche o non sufficientemente argomentate.

Cosa significa «non fondata»?

Significa che la Corte ha esaminato la questione nel merito e ha concluso che la norma non viola la Costituzione: la disposizione resta in vigore e pienamente valida.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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