Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 27/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime due disposizioni di leggi della Regione Abruzzo, accogliendo i ricorsi del Governo.

Di cosa si tratta

Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato due disposizioni di altrettante leggi della Regione Abruzzo del 2022: l’art. 16 di una legge di proroga di termini e l’art. 19 di una legge in materia di leale collaborazione. Si trattava di norme che, secondo il Governo, eccedevano le competenze regionali, incidendo su ambiti riservati allo Stato o su princìpi che la Regione era tenuta a rispettare. I due ricorsi sono stati riuniti e decisi con un’unica sentenza. La Corte ha esaminato se le scelte del legislatore abruzzese rispettassero il riparto di competenze fissato dalla Costituzione e i limiti posti all’autonomia regionale: una verifica frequente nel contenzioso in via principale, in cui lo Stato fa valere davanti alla Corte le invasioni di campo da parte delle Regioni.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato in via principale l’art. 16 della legge reg. Abruzzo 11 gennaio 2022, n. 1, e l’art. 19 della legge reg. Abruzzo 11 marzo 2022, n. 5, deducendo il contrasto, tra gli altri parametri, con gli artt. 41, 97 e 117 della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 16 della legge reg. Abruzzo n. 1 del 2022 e dell’art. 19 della legge reg. Abruzzo n. 5 del 2022. Entrambe le disposizioni sono state quindi rimosse dall’ordinamento per superamento dei limiti della competenza regionale.

Il principio

Le disposizioni regionali che oltrepassano i limiti delle competenze attribuite alle Regioni e i vincoli derivanti dal riparto costituzionale sono illegittime: la Corte le dichiara incostituzionali su ricorso dello Stato.

Domande e risposte

Entrambe le norme abruzzesi sono state annullate?

Sì. La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale sia dell’art. 16 della legge n. 1 del 2022 sia dell’art. 19 della legge n. 5 del 2022.

Perché i due giudizi sono stati riuniti?

Perché riguardavano questioni connesse, sollevate dallo stesso ricorrente contro leggi della medesima Regione: la riunione consente una decisione unitaria.

Cosa significa giudizio in via principale?

È il giudizio in cui Stato e Regioni impugnano direttamente davanti alla Corte le rispettive leggi, ritenute lesive del riparto di competenze.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

Vedi anche

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.