Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 70/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime due disposizioni della legge di bilancio statale per il 2022, tra cui quella che ripartiva un contributo ai Comuni senza la previa intesa in sede di Conferenza unificata, respingendo invece le altre censure della Regione Veneto.
Di cosa si tratta
Quando lo Stato distribuisce risorse agli enti locali in materie che toccano competenze regionali, deve coinvolgere le autonomie attraverso strumenti di concertazione come l’intesa in Conferenza unificata, sede in cui Stato, Regioni ed enti locali si confrontano. La Regione Veneto ha impugnato alcune disposizioni della legge di bilancio statale per il 2022 (legge n. 234 del 2021), tra cui quella che affidava a un decreto interministeriale la determinazione di un contributo ai Comuni senza prevedere il previo accordo con le autonomie. La questione tocca un principio cardine dei rapporti tra livelli di governo: il principio di leale collaborazione, che impone allo Stato di non decidere unilateralmente quando incide su ambiti condivisi con Regioni e enti locali. La Corte ha distinto tra le censure fondate, legate al mancato coinvolgimento delle autonomie, e quelle infondate, relative a scelte rientranti nella discrezionalità del legislatore statale.
La questione di legittimità costituzionale
La Regione Veneto ha impugnato l’art. 1, commi 269, da 534 a 537 e 721, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in riferimento agli artt. 3, 32, 97 e 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, lamentando in particolare la mancata previsione dell’intesa con le autonomie e la lesione delle competenze regionali.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 537, della legge n. 234 del 2021, nella parte in cui non prevedeva che il decreto interministeriale di riparto del contributo ai Comuni fosse adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata, e dell’art. 1, comma 721, lettera a). Ha invece dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni relative all’art. 1, comma 269, lettera c), promosse in riferimento agli artt. 3, 32, 97 e 117 Cost.
Il principio
Quando lo Stato ripartisce risorse incidendo su ambiti di competenza regionale, deve coinvolgere le autonomie attraverso l’intesa in sede di Conferenza unificata. L’omissione di questo passaggio viola il principio di leale collaborazione e rende illegittima la norma.
Domande e risposte
Che cos’è la Conferenza unificata?
È la sede istituzionale in cui Stato, Regioni, Province e Comuni si confrontano e raggiungono intese sulle materie di interesse comune. Serve a garantire la collaborazione tra i diversi livelli di governo.
Perché l’intesa era necessaria?
Perché il riparto del contributo incideva su ambiti di competenza regionale: lo Stato non poteva deciderlo unilateralmente, ma doveva coinvolgere le autonomie a tutela del principio di leale collaborazione.
Cosa significa «non fondata nei sensi di cui in motivazione»?
È una pronuncia interpretativa: la Corte respinge la censura, ma solo a condizione che la norma sia intesa nel significato indicato in motivazione, che la rende compatibile con la Costituzione.
Che cosa deve fare ora lo Stato per il contributo ai Comuni?
Deve adottare il decreto di riparto solo dopo aver raggiunto l’intesa in Conferenza unificata, integrando così il procedimento dichiarato carente dalla Corte.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione – principio di eguaglianza e ragionevolezza, tra i parametri invocati.
- Art. 97 della Costituzione – buon andamento e imparzialità dell’amministrazione.
- Art. 117 della Costituzione – riparto di competenze tra Stato e Regioni.
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Vedi anche
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