Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 160 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 5 di una legge della Regione Lombardia collegata alla programmazione economico-finanziaria regionale.
Di cosa si tratta
Era in discussione l’art. 5 della legge della Regione Lombardia 27 dicembre 2006, n. 30, contenente disposizioni per l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale (collegato 2007). La disposizione incideva su aspetti rispetto ai quali era prospettato un contrasto con principi costituzionali in materia di tutela dell’ambiente, di autonomie locali e di riparto di competenze. Le leggi collegate alla programmazione economico-finanziaria regionale, come le manovre, raccolgono spesso misure eterogenee che possono toccare materie riservate allo Stato o incidere sulle funzioni degli enti locali. Per il territorio lombardo la posta in gioco riguardava la legittimità di una specifica previsione regionale. La Corte ha ritenuto la disposizione in contrasto con la Costituzione e l’ha rimossa dall’ordinamento.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 5 della legge reg. Lombardia n. 30 del 2006, in riferimento a più parametri costituzionali (tra gli altri artt. 9, 114, 117 e 118 Cost.), sotto i profili della tutela dell’ambiente, dell’autonomia degli enti locali e del riparto di competenze.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5 della legge reg. Lombardia n. 30 del 2006, rimuovendo la disposizione dall’ordinamento.
Il principio
Le disposizioni regionali collegate alla programmazione economico-finanziaria devono rispettare i principi costituzionali in materia di tutela dell’ambiente, di autonomia degli enti locali e di riparto di competenze: la norma che li violi è illegittima.
Domande e risposte
Cosa comporta l’annullamento dell’art. 5?
La disposizione cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza e non può più essere applicata.
Cosa tutela l’art. 118 della Costituzione?
Disciplina l’attribuzione delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, di norma ai Comuni.
La Regione può legiferare di nuovo sulla materia?
Sì, ma nel rispetto dei principi e delle competenze costituzionali indicati dalla Corte.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze Stato-Regioni.
- Art. 118 della Costituzione — funzioni amministrative e principio di sussidiarietà.
- Art. 9 della Costituzione — tutela del paesaggio e dell’ambiente, tra i parametri richiamati.
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.