Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 147 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime più disposizioni della legge di stabilità della Regione Siciliana per il 2022-2024, riservando ad altre pronunce le questioni residue.

Di cosa si tratta

Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato numerose disposizioni della legge della Regione Siciliana 25 maggio 2022, n. 13 (legge di stabilità regionale 2022-2024). Le censure investivano scelte regionali in vari ambiti, dal coordinamento della finanza pubblica all’organizzazione amministrativa, ritenute in contrasto con i principi costituzionali e con il riparto di competenze tra Stato e Regioni. Le leggi di stabilità regionali sono spesso oggetto di impugnazione perché contengono misure eterogenee che possono toccare materie riservate allo Stato. Per i cittadini siciliani la posta in gioco era la tenuta di una manovra ampia e articolata. La Corte ha esaminato analiticamente le disposizioni impugnate, annullando quelle in contrasto con la Costituzione e rinviando ad altre pronunce le questioni non immediatamente decise.

La questione di legittimità costituzionale

Erano impugnati vari commi degli artt. 12 e 13 della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022, in riferimento a più parametri costituzionali (tra gli altri artt. 3, 9, 97 e 117 Cost.). La questione era stata promossa in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri.

La decisione della Corte

La Corte, riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di più disposizioni, tra cui l’art. 12, comma 11, e diversi commi dell’art. 13 della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022.

Il principio

Le leggi regionali di stabilità, anche nelle Regioni a statuto speciale, devono rispettare i principi costituzionali e il riparto di competenze con lo Stato: le singole misure che li violino sono illegittime, ferma la possibilità di trattare separatamente le altre questioni.

Domande e risposte

Perché le leggi di stabilità sono spesso impugnate?

Perché raccolgono misure eterogenee che facilmente toccano materie riservate allo Stato o i vincoli di finanza pubblica.

Cosa significa che alcune questioni sono riservate ad altre pronunce?

La Corte decide subito alcune censure e rinvia le altre, dello stesso ricorso, a sentenze successive.

Le parti annullate possono essere riproposte dalla Regione?

La Regione può legiferare di nuovo, ma deve rispettare i principi costituzionali indicati dalla Corte; le norme annullate non possono essere semplicemente reintrodotte identiche.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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