Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 136 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime più disposizioni di una legge di variazione di bilancio della Regione Siciliana, riservando ad altre pronunce le questioni residue.

Di cosa si tratta

Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato vari commi dell’art. 13 della legge della Regione Siciliana 10 agosto 2022, n. 16, che modificava precedenti leggi regionali e disponeva variazioni al bilancio di previsione 2022-2024. Le censure riguardavano scelte che, secondo lo Stato, incidevano sull’organizzazione amministrativa, sul coordinamento della finanza pubblica e sui principi del buon andamento. La Sicilia è una Regione a statuto speciale, ma anche per essa valgono i vincoli costituzionali in materia di bilancio e di organizzazione della pubblica amministrazione. La posta in gioco riguardava la corretta gestione delle risorse e dell’apparato amministrativo regionale. La Corte ha esaminato singolarmente i commi impugnati, annullando quelli in contrasto con la Costituzione e rinviando ad altre pronunce le ulteriori questioni sollevate con lo stesso ricorso.

La questione di legittimità costituzionale

Erano impugnati i commi 43, 71 e 108 dell’art. 13 della legge reg. Siciliana n. 16 del 2022, in riferimento ai principi costituzionali in materia di organizzazione amministrativa, buon andamento e autonomia (tra gli altri, artt. 3, 97, 114, 116 e 117 Cost.). La questione era stata promossa in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri.

La decisione della Corte

La Corte, riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dei commi 43 e 71 (e delle altre disposizioni censurate ritenute in contrasto con la Costituzione) dell’art. 13 della legge reg. Siciliana n. 16 del 2022.

Il principio

Anche le Regioni a statuto speciale devono rispettare i principi costituzionali in materia di organizzazione amministrativa, buon andamento e coordinamento della finanza pubblica: le variazioni di bilancio che li violino sono illegittime.

Domande e risposte

Cosa significa «riservata a separate pronunce»?

La Corte decide subito alcune questioni e rinvia le altre, sollevate con lo stesso ricorso, a sentenze successive, per ragioni di trattazione.

La specialità della Regione Siciliana cambia qualcosa?

Lo statuto speciale attribuisce maggiore autonomia, ma non esonera dal rispetto dei principi costituzionali in materia di bilancio e organizzazione amministrativa.

Che effetto ha l’annullamento dei commi?

I commi dichiarati illegittimi cessano di avere efficacia e non possono più essere applicati.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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