Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 193/2024 la Corte costituzionale ha riconosciuto che spettava al Senato deliberare l’insindacabilità delle dichiarazioni di un senatore per le quali pendeva un giudizio civile, confermando la copertura dell’immunità parlamentare.
Di cosa si tratta
L’art. 68 della Costituzione protegge i parlamentari per le opinioni espresse nell’esercizio delle loro funzioni: nessuno può chiamarli a rispondere, in sede penale o civile, per quelle dichiarazioni. Quando un parlamentare è citato in un giudizio per sue affermazioni, la Camera di appartenenza può deliberare che si tratta di opinioni coperte dall’immunità. In questo caso un cittadino aveva avviato un procedimento civile contro un senatore per alcune dichiarazioni; il Senato aveva deliberato l’insindacabilità e il giudice civile ha sollevato un conflitto di attribuzione. La Corte costituzionale è stata chiamata a stabilire se quella delibera fosse legittima. Il tema riguarda l’equilibrio tra la libertà della funzione parlamentare e il diritto del cittadino a difendere la propria reputazione in giudizio: l’immunità copre solo le opinioni con un nesso effettivo con l’attività del parlamentare.
La questione di legittimità costituzionale
Si trattava di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, sorto dalla deliberazione del Senato del 16 febbraio 2022 che riteneva insindacabili, ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost., alcune dichiarazioni del senatore Mario Michele Giarrusso. Il conflitto è stato promosso dal Tribunale ordinario di Potenza, sezione civile.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato che spettava al Senato deliberare l’insindacabilità delle dichiarazioni in questione, riconoscendo la legittimità della delibera. Le opinioni del senatore, per le quali pendeva il procedimento civile, presentavano il necessario nesso con l’esercizio delle funzioni parlamentari e dunque rientravano nella copertura dell’art. 68 Cost.
Il principio
L’immunità dell’art. 68 Cost. copre le opinioni del parlamentare anche nei giudizi civili, purché sussista un nesso funzionale con l’attività parlamentare: in tal caso il giudice non può procedere e la delibera della Camera è legittima.
Domande e risposte
L’immunità vale anche nei processi civili?
Sì. La copertura dell’art. 68 Cost. opera sia in sede penale sia in sede civile: se le dichiarazioni sono coperte dall’immunità, il cittadino non può ottenere il risarcimento per quelle opinioni.
Come si distingue questa decisione da quella sul caso penale?
Qui la Corte ha riconosciuto pienamente la copertura dell’immunità (delibera del Senato legittima); nel caso penale parallelo, invece, aveva annullato in parte la delibera per le dichiarazioni prive di nesso funzionale.
Cosa serve perché un’opinione sia “insindacabile”?
Un collegamento effettivo con l’esercizio delle funzioni parlamentari: senza questo nesso, le dichiarazioni non sono coperte dall’immunità e il giudice può procedere.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione – insindacabilità delle opinioni dei parlamentari, unico parametro della decisione.
- Art. 24 della Costituzione – diritto di agire in giudizio, sullo sfondo del conflitto.
- Art. 21 della Costituzione – libertà di manifestazione del pensiero.
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Vedi anche
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