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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 76/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una norma dell’Emilia-Romagna sull’organizzazione del servizio sanitario regionale, ritenendola in contrasto con i principi fondamentali statali in materia di tutela della salute e professioni.

Di cosa si tratta

L’organizzazione del servizio sanitario è materia di competenza concorrente: le Regioni legiferano nel rispetto dei principi fondamentali fissati dallo Stato. L’Emilia-Romagna, intervenendo sull’organizzazione e il funzionamento del proprio servizio sanitario regionale, aveva modificato la composizione di una commissione prevista dalla normativa statale per gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Il Governo ha impugnato la norma sostenendo che la Regione, non riproponendo la previsione statale di tipo speciale, avesse violato i principi fondamentali stabiliti dal legislatore nazionale nelle materie tutela della salute e professioni. La questione riguarda l’equilibrio tra l’autonomia delle Regioni nell’organizzare la sanità sul territorio e la necessità di rispettare standard e regole uniformi fissati dallo Stato, in particolare quando sono coinvolti aspetti che incidono sulle figure professionali e sull’assetto degli enti sanitari.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 23 della legge della Regione Emilia-Romagna 12 luglio 2023, n. 7, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, per contrasto con i principi fondamentali statali nelle materie tutela della salute e professioni, in relazione alla normativa statale sugli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 23 della legge regionale, limitatamente alla parte che modificava la composizione della commissione prevista dalla disciplina statale. La norma regionale, discostandosi dai principi fondamentali fissati dallo Stato, ha invaso l’ambito della competenza concorrente ed è stata quindi annullata in parte qua.

Il principio

Nelle materie di competenza concorrente, come tutela della salute e professioni, le Regioni devono rispettare i principi fondamentali fissati dallo Stato: una disciplina regionale che se ne discosti, incidendo sull’assetto degli enti sanitari, è costituzionalmente illegittima.

Domande e risposte

Che cosa è stato annullato della legge emiliana?

La parte che modificava la composizione di una commissione prevista dalla normativa statale per gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, in contrasto con i principi fondamentali fissati dallo Stato.

Le Regioni non possono organizzare la propria sanità?

Possono, ma nel rispetto dei principi fondamentali statali: la materia è di competenza concorrente. Discostarsi da quei principi, come avvenuto qui, è illegittimo.

Che cosa significa “competenza concorrente”?

È un riparto in cui lo Stato fissa i principi fondamentali e le Regioni dettano la disciplina di dettaglio. Le norme regionali non possono contraddire i principi statali.

Norme collegate

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Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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