Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 87/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma del Piemonte che prorogava al 2032 la restituzione delle somme sottratte alla gestione sanitaria, ritenendola in contrasto con i principi statali di coordinamento della finanza pubblica.
Di cosa si tratta
Il Piemonte era stato sottoposto in passato a un piano di rientro dal disavanzo sanitario, con l’impegno, concordato con lo Stato, di restituire entro un decennio le somme di tesoreria indebitamente impiegate per finalità diverse da quelle sanitarie. Con la legge di bilancio regionale del 2023 la Regione ha però prorogato unilateralmente quel termine fino al 2032, rimodulando gli importi annuali. Il Governo ha impugnato la norma, sostenendo che la Regione fosse venuta meno, da sola, a un impegno definito in modo concertato con i Ministeri competenti. La materia tocca direttamente i conti della sanità regionale e la garanzia che le risorse destinate al servizio sanitario vengano effettivamente ripristinate. Sul piano istituzionale, la questione riguarda i limiti dell’autonomia finanziaria delle Regioni di fronte ai vincoli statali di coordinamento della finanza pubblica.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 8 della legge della Regione Piemonte 24 aprile 2023, n. 6, in riferimento agli artt. 5, 120 e 117, terzo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione ai principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica e al principio di leale collaborazione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8 della legge regionale, accogliendo la censura riferita all’art. 117, terzo comma, Cost. La proroga unilaterale al 2032 violava il principio di definizione concordata degli obiettivi e delle misure di equilibrio del sistema sanitario, principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica. Le ulteriori censure sono rimaste assorbite.
Il principio
Una Regione non può modificare unilateralmente gli impegni di restituzione delle somme indebitamente sottratte alla sanità, definiti in modo concordato con lo Stato nell’ambito del piano di rientro: tali intese costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica che la Regione deve rispettare.
Domande e risposte
Che cosa è stato annullato con questa sentenza?
La norma piemontese che spostava al 2032 il termine per restituire le somme sottratte alla gestione sanitaria. Resta quindi il vincolo concordato con lo Stato per il completamento della restituzione.
Perché la Regione non poteva prorogare da sola il termine?
Perché l’impegno era stato definito in modo concertato con i Ministeri nell’ambito del piano di rientro: modificarlo unilateralmente viola i principi statali di coordinamento della finanza pubblica e la leale collaborazione.
Che cos’è un piano di rientro dal disavanzo sanitario?
È lo strumento con cui una Regione in difficoltà finanziaria nella sanità concorda con lo Stato misure per riequilibrare i conti. Gli impegni assunti vincolano la Regione anche dopo la conclusione formale del piano.
Le altre censure del Governo sono state esaminate?
No. Una volta accolta la censura sull’art. 117, terzo comma, Cost., la Corte ha dichiarato assorbite le altre, perché l’accoglimento era già sufficiente a caducare la norma.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione – principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, parametro accolto
- Art. 5 della Costituzione – principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni
- Art. 120 della Costituzione – limiti all’azione delle Regioni a tutela dell’unità giuridica ed economica
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Vedi anche
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