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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 77/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una norma del 1997 che, con effetto retroattivo, incideva su giudizi in corso di cui era parte la stessa amministrazione pubblica, in assenza di ragioni imperative di interesse generale.

Di cosa si tratta

Il caso riguarda la determinazione dei prezzi di alcuni medicinali e una norma della legge n. 449 del 1997 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) che interveniva con efficacia retroattiva su rapporti già oggetto di contenzioso. Il Consiglio di Stato, investito di una controversia tra un’impresa farmaceutica e la Presidenza del Consiglio, ha dubitato della legittimità di una norma che, applicandosi a fatti passati, finiva per condizionare l’esito di processi in cui era parte la stessa amministrazione statale. La questione tocca un principio fondamentale dello Stato di diritto: la legge può avere effetti retroattivi solo entro limiti rigorosi e non può essere usata per modificare a proprio favore l’esito di una causa in corso, salvo che ricorrano ragioni imperative di interesse generale. Per cittadini e imprese è la garanzia che i diritti già azionati in giudizio non vengano travolti da interventi legislativi mirati.

La questione di legittimità costituzionale

Il Consiglio di Stato, sezione quarta, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 36, commi 1, 2 e 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in riferimento agli artt. 3, 24, 111, 113 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (diritto a un equo processo).

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 36, commi 1 e 2, della legge n. 449 del 1997. La norma, avendo introdotto una disciplina retroattiva al fine specifico di incidere su giudizi di cui era parte la stessa amministrazione pubblica e in assenza di ragioni imperative di interesse generale, è risultata in contrasto con i principi sul giusto processo e sulla parità delle parti.

Il principio

Il legislatore non può intervenire con norme retroattive per condizionare a proprio favore l’esito di processi in corso di cui sia parte l’amministrazione pubblica, salvo che ricorrano ragioni imperative di interesse generale: in mancanza, è violato il diritto a un equo processo.

Domande e risposte

Le leggi non possono mai essere retroattive?

In materia non penale la retroattività è ammessa, ma entro limiti stringenti. Non è consentita quando serve a incidere su processi in corso a favore dello Stato, senza ragioni imperative di interesse generale.

Perché conta che fosse parte la stessa amministrazione?

Perché una legge che modifica le regole del gioco mentre il processo è in corso, a vantaggio di una delle parti (qui lo Stato), lede la parità delle armi e il diritto a un equo processo.

Che cosa sono le “ragioni imperative di interesse generale”?

Sono motivi di rilievo davvero superiore che, in casi eccezionali, possono giustificare un intervento retroattivo. Nel caso esaminato la Corte ha escluso che ricorressero.

Norme collegate

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Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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