Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con l’ordinanza n. 78/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondate le questioni sollevate sul trattamento economico previsto da una norma della legge di stabilità 2013, anche alla luce del diritto dell’Unione europea.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Cagliari, sezione lavoro, in una controversia tra alcuni lavoratori e il Ministero dell’istruzione, ha dubitato della legittimità di una disposizione della legge di stabilità 2013 in materia di trattamento economico. Il giudice riteneva che la norma determinasse una disparità ingiustificata, anche in contrasto con la direttiva europea sulla parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro. La questione tocca temi cari a chi lavora nel pubblico impiego, perché riguarda i criteri con cui la legge definisce le condizioni economiche del personale. La Corte, tuttavia, ha ritenuto le censure prive di fondamento già a un primo esame, decidendo con un’ordinanza di manifesta infondatezza. Questo esito conferma la norma e indica che, secondo la Corte, non sussiste il contrasto denunciato con i principi costituzionali né con il diritto dell’Unione europea richiamato dal giudice rimettente.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ordinario di Cagliari, sezione lavoro, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 44 e 45, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), in riferimento agli artt. 3, 36 e 117 della Costituzione, quest’ultimo in relazione alla direttiva 2000/78/CE sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni. Le censure, già a un primo esame, non sono apparse fondate: non è stato ravvisato il contrasto né con i principi costituzionali invocati né con la direttiva europea richiamata. La norma resta in vigore.
Il principio
Una disposizione sul trattamento economico del personale non è incostituzionale per il solo fatto di differenziare le posizioni, se la distinzione non è irragionevole e non viola il principio di parità di trattamento, neppure alla luce del diritto dell’Unione europea.
Domande e risposte
La norma sul trattamento economico è stata annullata?
No. La Corte ha respinto le censure con una pronuncia di manifesta infondatezza: la disposizione resta pienamente in vigore.
Che cosa significa “manifesta infondatezza”?
Significa che la Corte, esaminando la questione, l’ha ritenuta priva di fondamento già in modo evidente, decidendo con ordinanza in forma semplificata anziché con sentenza.
Che ruolo aveva la direttiva europea richiamata?
Il giudice riteneva che la norma violasse la parità di trattamento prevista dalla direttiva 2000/78/CE, richiamata tramite l’art. 117 Cost. La Corte non ha ravvisato tale contrasto.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione – principio di uguaglianza e ragionevolezza
- Art. 36 della Costituzione – retribuzione proporzionata e sufficiente
- Art. 117 della Costituzione – vincoli derivanti dal diritto dell’Unione europea
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Vedi anche
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