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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 10/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il referendum per l’abrogazione totale della legge sull’autonomia differenziata delle Regioni.

Di cosa si tratta

Il caso riguarda l’ammissibilità del referendum abrogativo della legge n. 86 del 2024 sull’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario, cioè la legge che disciplina il trasferimento di ulteriori funzioni alle Regioni che ne facciano richiesta. La particolarità è che, nel frattempo, una precedente sentenza della Corte (la n. 192 del 2024) aveva già dichiarato illegittime numerose parti di quella legge, modificandone profondamente il contenuto. Il quesito referendario chiedeva di abrogare la legge «come risultante» dopo quella sentenza. La Corte ha dovuto verificare se, dopo le ampie modifiche apportate dalla propria pronuncia, l’oggetto del referendum fosse ancora chiaro e comprensibile per l’elettore. La vicenda è di grande rilievo politico e istituzionale, toccando il tema dell’autonomia regionale.

La questione di legittimità costituzionale

Si trattava del giudizio di ammissibilità, ai sensi della legge costituzionale n. 1 del 1953, della richiesta di referendum per l’abrogazione della legge n. 86 del 2024 sull’autonomia differenziata, come risultante dopo la sentenza n. 192 del 2024. Il parametro è l’art. 75 della Costituzione; nel giudizio rilevano anche gli artt. 1 e 48, sul voto consapevole, e l’art. 116, terzo comma, sull’autonomia differenziata.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile la richiesta di referendum. Dopo le numerose modifiche apportate dalla sentenza n. 192 del 2024, l’oggetto del quesito è risultato obiettivamente oscuro per l’elettore: ciò che residuava della legge era di difficile individuazione, sicché il referendum non garantiva un voto chiaro e consapevole.

Il principio

Un quesito referendario è inammissibile quando il suo oggetto, a seguito di modifiche normative o di precedenti decisioni della Corte, è divenuto oscuro e non chiaramente decifrabile per l’elettore, perché verrebbe meno la libera e consapevole espressione del voto.

Domande e risposte

Perché il referendum sull’autonomia differenziata è stato bocciato?

Perché, dopo le ampie modifiche della sentenza n. 192 del 2024, l’oggetto del quesito è risultato oscuro e non chiaramente comprensibile per l’elettore.

La legge sull’autonomia differenziata resta in vigore?

Sì, ma profondamente incisa dalla precedente sentenza n. 192 del 2024, che ne aveva dichiarato illegittime molte parti.

Cosa serve perché un referendum sia ammissibile?

Che il quesito sia chiaro e univoco nell’oggetto, così da garantire un voto consapevole; la mancanza di chiarezza ne determina l’inammissibilità.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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