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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 180/2025 la Corte costituzionale ha respinto le questioni sollevate da diverse Corti di giustizia tributaria sul contributo straordinario contro il caro bollette (la cosiddetta tassa sugli extraprofitti energetici), introdotto nel 2022 dopo la crisi ucraina.

Di cosa si tratta

Nel 2022, di fronte all’impennata dei prezzi dell’energia seguita alla crisi ucraina, lo Stato ha introdotto, con l’art. 37 del decreto-legge n. 21 del 2022, un contributo straordinario a carico delle imprese del settore energetico che avevano realizzato extraprofitti grazie all’aumento dei prezzi. La misura, una sorta di prelievo una tantum sui maggiori margini, mirava a finanziare gli interventi a sostegno di famiglie e imprese colpite dal caro bollette. Diverse Corti di giustizia tributaria (i giudici competenti in materia fiscale) di Cagliari e Roma hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale, lamentando la violazione di principi fondamentali in materia tributaria: l’uguaglianza, la capacità contributiva, la riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte e la tutela della proprietà, anche alla luce della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Tra i profili contestati, anche la non deducibilità del contributo dall’IRES. Il tema è di grande rilievo economico e di principio: fin dove può spingersi un prelievo straordinario su profitti considerati eccezionali, senza violare i limiti costituzionali della tassazione.

La questione di legittimità costituzionale

Le Corti di giustizia tributaria di primo grado di Cagliari e di Roma hanno impugnato l’art. 37 del d.l. 21 marzo 2022, n. 21 (con le successive modifiche), in riferimento agli artt. 3, 23, 42 e 53 della Costituzione, e all’art. 117, primo comma, in relazione all’art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, sul contributo straordinario a carico delle imprese energetiche e sulla sua non deducibilità dall’IRES.

La decisione della Corte

La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato non fondate tutte le questioni, alcune nei sensi precisati in motivazione. Il contributo straordinario sugli extraprofitti energetici, compresa la sua non deducibilità dall’IRES, ha quindi superato l’esame di costituzionalità: la misura è stata ritenuta conforme ai principi di uguaglianza, capacità contributiva e riserva di legge, oltre che ai vincoli convenzionali invocati.

Il principio

Il contributo straordinario a carico delle imprese energetiche, introdotto per fronteggiare gli effetti del caro bollette, è compatibile con i principi costituzionali in materia tributaria (uguaglianza, capacità contributiva, riserva di legge) e con la tutela della proprietà: un prelievo straordinario su profitti eccezionali, nei limiti indicati, è legittimo.

Domande e risposte

La tassa sugli extraprofitti energetici è stata confermata?

Sì. La Corte ha dichiarato non fondate tutte le questioni: il contributo straordinario del 2022, inclusa la non deducibilità dall’IRES, resta legittimo.

Cos’è la “capacità contributiva”?

È il principio (art. 53 della Costituzione) per cui ciascuno deve concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacità economica: un prelievo deve agganciarsi a una reale manifestazione di ricchezza.

Perché contava la non deducibilità dall’IRES?

Perché le imprese non potevano sottrarre il contributo dalla base imponibile dell’IRES, subendo di fatto un onere aggiuntivo; la Corte ha però ritenuto legittima anche questa previsione.

Cosa significa che alcune questioni sono respinte “nei sensi di cui in motivazione”?

Significa che la Corte ha rigettato le censure fornendo una lettura della norma compatibile con la Costituzione: la disposizione resta valida, ma va interpretata nel modo indicato dalla sentenza.

Norme collegate

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Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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