Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 174/2025 la Corte costituzionale, su segnalazione della Corte dei conti, ha dichiarato illegittime le norme della Regione Campania che finanziavano l’agenzia ambientale ARPAC attingendo in modo indistinto al fondo sanitario regionale.
Di cosa si tratta
L’ARPAC è l’agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania. La legge regionale n. 10 del 1998, che l’ha istituita, ne disciplinava il finanziamento. La Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Campania, nell’ambito del giudizio di parificazione del rendiconto regionale 2023 (la verifica della regolarità dei conti della Regione), ha sollevato la questione di legittimità costituzionale: secondo il rimettente, le norme consentivano un trasferimento indistinto di risorse del fondo sanitario regionale per finanziare l’agenzia ambientale. Il problema riguarda la corretta destinazione delle risorse pubbliche e l’equilibrio di bilancio: il fondo sanitario è vincolato a finalità sanitarie, e utilizzarlo in modo indistinto per coprire spese di natura ambientale altera la trasparenza e la sana gestione finanziaria. La questione si inserisce nel filone, sempre più rilevante, del controllo sui conti regionali da parte della Corte dei conti, che può farsi promotrice davanti alla Corte costituzionale quando rileva norme di spesa in contrasto con i principi di equilibrio e copertura.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Campania, ha impugnato l’art. 22, commi 1, lettera a), e 2, della legge della Regione Campania 29 luglio 1998, n. 10, in riferimento agli artt. 3, 32, 81, 97, 117 (secondo comma, lettere e) e m), e terzo) e 119 della Costituzione, in relazione al finanziamento dell’ARPAC mediante risorse del fondo sanitario regionale.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 22, comma 1, lettera a), della legge regionale campana n. 10 del 1998 (nel testo anteriore alle modifiche del 2024) e del comma 2 dello stesso articolo, nella parte in cui rinviava a quella lettera. Le norme che consentivano di finanziare l’agenzia ambientale attingendo in modo indistinto al fondo sanitario regionale sono state quindi annullate.
Il principio
Le risorse del fondo sanitario regionale non possono essere utilizzate in modo indistinto per finanziare spese di natura diversa, come quelle dell’agenzia ambientale: una simile commistione contrasta con i principi di equilibrio di bilancio, copertura e sana gestione delle risorse pubbliche.
Domande e risposte
Cosa faceva la norma dichiarata illegittima?
Consentiva di finanziare l’ARPAC, l’agenzia ambientale, trasferendo in modo indistinto risorse del fondo sanitario regionale, destinato invece a finalità sanitarie.
Perché è stata la Corte dei conti a sollevare la questione?
Perché nel giudizio di parificazione del rendiconto regionale verifica la regolarità dei conti e può rivolgersi alla Corte costituzionale quando rileva norme di spesa in contrasto con i principi di bilancio.
Cosa cambia per la Regione Campania?
Il finanziamento dell’agenzia ambientale non potrà più gravare in modo indistinto sul fondo sanitario; la Regione dovrà individuare modalità di copertura coerenti con la destinazione delle risorse.
Cos’è il giudizio di parificazione?
È il controllo con cui la Corte dei conti verifica la regolarità e l’attendibilità del rendiconto generale della Regione, certificando la corrispondenza tra le scritture contabili e i risultati di gestione.
Norme collegate
- Art. 81 della Costituzione – equilibrio di bilancio e obbligo di copertura della spesa.
- Art. 97 della Costituzione – buon andamento e sana gestione amministrativa.
- Art. 119 della Costituzione – autonomia finanziaria delle Regioni e vincoli di destinazione delle risorse.
- Art. 32 della Costituzione – tutela della salute, cui è vincolato il fondo sanitario.
📄 PDF ufficiale →
Testo integrale con note (Consulta OnLine)
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.