Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 182/2025 la Corte costituzionale ha respinto le questioni sollevate dalla Cassazione sulla disciplina dell’astensione del giudice nel processo penale (art. 37 del codice di procedura penale), prospettate per contrasto con il diritto a un giudice imparziale.
Di cosa si tratta
L’astensione e la ricusazione sono gli strumenti che garantiscono l’imparzialità del giudice: consentono di sostituire chi si trovi in una situazione che potrebbe comprometterne la terzietà. L’art. 37, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, in relazione all’art. 36, comma 1, lettera g), disciplina i casi in cui il giudice può o deve astenersi. La Corte di cassazione, sesta sezione penale, ha sollevato dubbi su questa disciplina, lamentando che non garantisse pienamente il diritto a un giudice imparziale come tutelato dalla Costituzione, dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. La questione tocca un principio cardine del giusto processo: l’imparzialità di chi giudica, presidiata sia a livello interno (artt. 24 e 111 della Costituzione) sia dalle fonti sovranazionali (art. 6 CEDU e art. 47 della Carta UE). La Corte ha dovuto valutare se la disciplina dell’astensione offrisse garanzie sufficienti o presentasse lacune costituzionalmente rilevanti, in un equilibrio tra l’esigenza di terzietà e quella di non paralizzare il funzionamento della giurisdizione con un eccesso di cause di astensione.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte di cassazione, sesta sezione penale, ha impugnato l’art. 37, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, in relazione all’art. 36, comma 1, lettera g), in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione (in relazione all’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali UE) e agli artt. 24, 111 e 117, primo comma, della Costituzione (quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU). Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile la questione riferita all’art. 117, primo comma, in relazione all’art. 47 della Carta UE, e non fondate le questioni riferite agli artt. 24, 111 e 117, primo comma, in relazione all’art. 6 CEDU. La disciplina dell’astensione del giudice è stata quindi confermata: non presenta le lacune denunciate dalla Cassazione.
Il principio
La disciplina dell’astensione del giudice nel processo penale, nei termini esaminati, garantisce adeguatamente l’imparzialità richiesta dal giusto processo, anche alla luce della Convenzione europea dei diritti dell’uomo: le questioni di legittimità sono state in parte respinte nel merito e in parte ritenute inammissibili.
Domande e risposte
Cos’è l’astensione del giudice?
È il meccanismo per cui un giudice si tira indietro da un processo quando si trova in una situazione che potrebbe comprometterne l’imparzialità, a garanzia del diritto a un giudice terzo.
La Cassazione ha ottenuto un cambiamento della norma?
No. La Corte ha respinto le sue questioni, in parte dichiarandole inammissibili e in parte non fondate: la disciplina dell’astensione resta invariata.
Perché contano la CEDU e la Carta UE?
Perché il diritto a un giudice imparziale è garantito anche dall’art. 6 della Convenzione europea e dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali UE, richiamati come parametri interposti tramite l’art. 117 della Costituzione.
Cosa garantisce l’imparzialità del giudice nel nostro sistema?
Gli artt. 24 e 111 della Costituzione sul diritto di difesa e sul giusto processo, oltre agli istituti di astensione e ricusazione: la Corte ha ritenuto questo quadro complessivamente adeguato.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione – diritto di difesa.
- Art. 111 della Costituzione – giusto processo e imparzialità del giudice.
- Art. 117 della Costituzione – vincolo agli obblighi internazionali (CEDU, Carta UE).
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Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.