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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 130/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma sul fondo statale per le aree di sosta del turismo all’aria aperta nella parte in cui non prevedeva l’intesa con la Conferenza unificata, respingendo le altre censure della Regione Campania.

Di cosa si tratta

Per incentivare il turismo di prossimita’ e all’aria aperta, in sede di conversione del decreto-legge n. 121 del 2023 e’ stato istituito un fondo statale, dotato di quasi 33 milioni di euro, destinato a finanziare investimenti dei Comuni per creare e riqualificare aree attrezzate di sosta temporanea, tipicamente per camper e turismo open air. La Regione Campania ha impugnato la disciplina del fondo, sostenendo che lo Stato avesse invaso ambiti di competenza regionale e, soprattutto, che avesse fissato le modalita’ di erogazione senza prevedere il coinvolgimento delle Regioni e degli enti locali attraverso lo strumento dell’intesa. La materia infatti, riguardando turismo e governo del territorio, tocca competenze in cui Regioni ed enti locali hanno un ruolo. Il nodo costituzionale era quindi se lo Stato potesse istituire e gestire da solo questo fondo o se dovesse coinvolgere il sistema delle autonomie, in attuazione del principio di leale collaborazione.

La questione di legittimita’ costituzionale

La Regione Campania ha impugnato l’art. 1-bis, commi 1, 2 lettera a), 3 e 4 lettera b), del d.l. n. 121 del 2023, come convertito, in riferimento agli artt. 3, 97, 117 quarto comma, 118 e 119 della Costituzione e al principio di leale collaborazione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale del comma 1 nella parte in cui non prevede che il bando per l’erogazione del fondo sia adottato previa intesa con la Conferenza unificata; ha dichiarato inammissibile la censura sul comma 2 e sul comma 4 riferita all’art. 119 Cost. e non fondate le questioni sul comma 3. Il fondo resta, ma la sua attuazione richiede ora il coinvolgimento delle autonomie.

Il principio

Quando lo Stato istituisce fondi che incidono su materie di interesse regionale e locale, deve garantire il coinvolgimento delle autonomie attraverso l’intesa con la Conferenza unificata, in attuazione del principio di leale collaborazione.

Domande e risposte

Il fondo per le aree di sosta e’ stato cancellato?

No. Il fondo resta in vigore; cambia il procedimento: il bando deve essere adottato previa intesa con la Conferenza unificata.

Cos’e’ la Conferenza unificata?

E’ la sede istituzionale che riunisce Stato, Regioni ed enti locali per il raccordo su materie di interesse comune.

Cosa significa principio di leale collaborazione?

E’ il dovere reciproco di Stato e autonomie di coordinarsi quando le rispettive competenze si intrecciano, evitando decisioni unilaterali su materie condivise.

Perche’ alcune censure sono state respinte?

Perche’ su quei profili la disciplina statale rientrava nella legittima competenza dello Stato o le censure non erano adeguatamente fondate.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

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Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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