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Con la sentenza n. 41/2026 la Corte costituzionale ha respinto, in parte dichiarandole inammissibili, le questioni sulla disciplina delle Camere di commercio prevista dalla legge n. 580 del 1993, sollevate dal Tribunale di Torino.

Di cosa si tratta

Le Camere di commercio sono enti pubblici che svolgono funzioni di interesse delle imprese. La legge n. 580 del 1993, come modificata dal d.lgs. n. 219 del 2016, ne ha riordinato funzioni e finanziamento. Il Tribunale di Torino, in una causa tra un soggetto e la Camera di commercio di Torino, ha dubitato della legittimità dell’art. 4-bis, comma 2-bis, in particolare sotto il profilo della retribuzione e della tutela del lavoro. La Corte ha distinto le censure: quella riferita all’art. 36 Cost. (giusta retribuzione) è stata dichiarata inammissibile per come era impostata, mentre le altre, riferite ai diritti inviolabili, all’eguaglianza e alla tutela del lavoro, sono state esaminate nel merito e respinte. La disciplina sulle Camere di commercio resta quindi confermata nella sua legittimità.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 4-bis, comma 2-bis, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, introdotto dal d.lgs. 25 novembre 2016, n. 219, in riferimento all’art. 36 della Costituzione (questione inammissibile) e agli artt. 2, 3 e 35 Cost. (questioni non fondate), su iniziativa del Tribunale ordinario di Torino, sezione terza civile.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile la questione riferita all’art. 36 Cost. e non fondate quelle riferite agli artt. 2, 3 e 35 Cost. La disciplina resta in vigore.

Il principio

La disciplina sulle Camere di commercio supera il vaglio di costituzionalità quanto alla tutela del lavoro e all’eguaglianza; la censura sulla giusta retribuzione è risultata mal posta.

Domande e risposte

La disciplina sulle Camere di commercio cambia?

No. Le censure di merito sono state respinte e quella sulla retribuzione dichiarata inammissibile.

Perché una sola questione è stata dichiarata inammissibile?

Perché quella riferita all’art. 36 Cost. presentava un difetto di impostazione che ha impedito l’esame nel merito.

Cosa tutela l’art. 36 Cost. richiamato?

Il diritto del lavoratore a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro e sufficiente a un’esistenza libera e dignitosa.

Norme collegate

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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