Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 205/2025 la Corte costituzionale si è pronunciata sulle norme del decreto-legge n. 145 del 2024 in materia di trattenimento e gestione dei richiedenti protezione internazionale: in parte ha dichiarato inammissibili e in parte non fondate le questioni sollevate dalla Corte d’appello di Lecce.
Di cosa si tratta
Il decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145 (convertito nella legge n. 187 del 2024) ha introdotto disposizioni urgenti sull’ingresso dei lavoratori stranieri, sulla gestione dei flussi migratori e sui procedimenti relativi alla protezione internazionale, incluse le regole sul trattenimento dei richiedenti. La Corte d’appello di Lecce, in composizione monocratica, ha sollevato numerose questioni di legittimità costituzionale su diverse disposizioni del decreto, dubitando della loro compatibilità con la Costituzione e con il diritto dell’Unione europea e con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo. In gioco c’erano temi sensibili: i presupposti e le garanzie del trattenimento dei richiedenti asilo, la tutela della libertà personale, il diritto di difesa e il rispetto degli obblighi internazionali ed europei in materia di accoglienza e procedure di protezione internazionale. La materia è di forte impatto per i diritti delle persone migranti e per i poteri delle autorità nella gestione dei flussi.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte d’appello di Lecce, in composizione monocratica, ha impugnato vari articoli del d.l. n. 145 del 2024 convertito, in riferimento a numerosi parametri: gli artt. 77, secondo comma, 3, 10, terzo comma, 24, 11, 117, primo comma, 25 e 102, secondo comma, della Costituzione, questi ultimi anche in relazione all’art. 5 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, alle direttive 2013/33/UE e 2013/32/UE e alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
La decisione della Corte
La Corte, riuniti i giudizi, ha adottato una decisione articolata: ha dichiarato inammissibili alcune questioni (relative, tra l’altro, a disposizioni del decreto in riferimento agli artt. 77, secondo comma, 3, 10, 24, 11 e 117 della Costituzione e al diritto europeo) e non fondate altre questioni (sollevate in riferimento agli artt. 77, secondo comma, 3, 25 e 102, secondo comma, della Costituzione). Le norme impugnate restano quindi in vigore.
Il principio
Le disposizioni del decreto flussi del 2024 sul trattenimento e sulla gestione dei richiedenti protezione internazionale, nei limiti esaminati, hanno superato il vaglio di costituzionalità: le questioni sono state in parte respinte nel merito e in parte ritenute inammissibili.
Domande e risposte
La Corte ha cancellato le norme sul trattenimento dei migranti?
No. Ha dichiarato le questioni in parte inammissibili e in parte non fondate, quindi le disposizioni impugnate del decreto-legge n. 145 del 2024 restano in vigore.
Perché alcune questioni sono “inammissibili” e altre “non fondate”?
L’inammissibilità riguarda un difetto nel modo in cui la questione è stata posta o nei suoi presupposti; la non fondatezza significa invece che la Corte ha esaminato il merito e ha ritenuto le norme conformi alla Costituzione.
Che ruolo avevano il diritto europeo e la CEDU in questa decisione?
Diversi parametri erano invocati “in relazione” alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, a due direttive UE sull’accoglienza e sulle procedure di protezione e alla Carta dei diritti fondamentali, come norme interposte rispetto agli artt. 11 e 117 della Costituzione.
Chi aveva sollevato queste questioni?
La Corte d’appello di Lecce, in composizione monocratica, con più ordinanze poi riunite dalla Corte costituzionale in un unico giudizio.
Norme collegate
- Art. 77 della Costituzione – presupposti dei decreti-legge (necessità e urgenza).
- Art. 3 della Costituzione – ragionevolezza e uguaglianza.
- Art. 10 della Costituzione – condizione giuridica dello straniero e diritto d’asilo.
- Art. 24 della Costituzione – diritto di difesa.
- Art. 11 della Costituzione – apertura all’ordinamento internazionale e dell’Unione europea.
- Art. 117 della Costituzione – vincoli derivanti dall’ordinamento UE e dagli obblighi internazionali.
- Art. 25 della Costituzione – principio del giudice naturale e di legalità.
- Art. 102 della Costituzione – funzione giurisdizionale e divieto di giudici straordinari.
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Vedi anche
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