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Con la sentenza n. 124/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme che affidavano al giudice tributario le liti sul recupero del contributo a fondo perduto COVID-19: quelle controversie non spettano alla giurisdizione tributaria.
Di cosa si tratta
Durante l’emergenza COVID-19 lo Stato ha erogato a imprese e professionisti i cosiddetti contributi a fondo perduto, somme che non andavano restituite se ne sussistevano i presupposti. Quando l’Agenzia delle entrate ritiene che il contributo non spettasse, emette un atto di recupero per riprendersi le somme. Le norme impugnate (l’art. 1, comma 10, del d.l. n. 137 del 2020 e l’art. 25, comma 12, del d.l. n. 34 del 2020) stabilivano che le liti su questi atti di recupero fossero decise dal giudice tributario. La Corte di giustizia tributaria di Genova, davanti a una controversia tra una società sportiva dilettantistica e l’Agenzia delle entrate, ha dubitato che fosse corretto attribuire quelle cause al giudice tributario, anziché al giudice ordinario. La questione conta per imprese e cittadini perché individua a quale giudice rivolgersi: sbagliare giurisdizione significa tempi più lunghi e rischio di vedersi dichiarare inammissibile il ricorso.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova ha impugnato l’art. 1, comma 10, del d.l. n. 137 del 2020 e l’art. 25, comma 12, del d.l. n. 34 del 2020, nella parte in cui devolvono al giudice tributario le controversie sull’atto di recupero del contributo a fondo perduto, per contrasto con i criteri costituzionali sul riparto di giurisdizione. È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di entrambe le disposizioni nella parte in cui prevedono che le controversie sull’atto di recupero del contributo a fondo perduto siano devolute alla giurisdizione tributaria. Il contributo non ha natura di tributo, perciò le relative liti non possono essere attratte al giudice tributario: la scelta del legislatore è stata ritenuta in contrasto con la Costituzione.
Il principio
La giurisdizione tributaria riguarda i tributi; non può essere estesa a controversie su prestazioni che tributo non sono, come il contributo a fondo perduto COVID-19. Le liti sul suo recupero appartengono quindi al giudice diverso da quello tributario.
Domande e risposte
A quale giudice spettano ora le liti sul recupero del contributo a fondo perduto?
Non al giudice tributario. La Corte ha escluso questa giurisdizione perché il contributo non è un tributo; resta competente la giurisdizione ordinaria secondo i criteri generali.
Perché il contributo a fondo perduto non è un tributo?
Perché è un’erogazione di sostegno economico, non un prelievo fiscale: manca la natura tributaria che giustificherebbe la competenza del giudice tributario.
Cosa succede ai ricorsi già pendenti davanti al giudice tributario?
Andranno valutati alla luce della pronuncia: la materia esula dalla giurisdizione tributaria, con le conseguenze processuali del caso. Per la propria posizione è bene consultare un professionista.
Questa decisione riguarda solo le società sportive?
No. Il caso da cui nasce coinvolge una società sportiva dilettantistica, ma il principio vale per tutte le liti sul recupero del contributo a fondo perduto.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — ragionevolezza nel riparto di giurisdizione (profili invocati nel giudizio).
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Testo integrale con note (Consulta OnLine)
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.