Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 206/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione promosso dal Comitato per il referendum sulla cittadinanza contro la Commissione di vigilanza Rai: il Comitato comprendeva soggetti estranei agli originari promotori e non poteva quindi rappresentare il potere referendario.
Di cosa si tratta
Nel quadro della campagna per i referendum abrogativi dell’8 e 9 giugno 2025, il Comitato promotore del referendum sulla cittadinanza aveva impugnato, davanti alla Corte, una delibera della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi (la Commissione di vigilanza Rai) in materia di comunicazione politica e messaggi sulla campagna referendaria. Lo strumento usato era il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato: i promotori di un referendum, infatti, sono considerati titolari di un potere costituzionale e possono difenderlo davanti alla Corte. Il punto centrale era però la legittimazione del Comitato a proporre il conflitto: per poter rappresentare la frazione di corpo elettorale che ha sottoscritto la richiesta referendaria, l’organismo deve essere composto esclusivamente da soggetti che siano stati promotori fin dall’inizio della raccolta firme. Qui il Comitato comprendeva anche persone estranee agli originari diciannove promotori, e il suo stesso statuto prevedeva l’ingresso di ulteriori soggetti, anche mediante contributi economici.
La questione di legittimità costituzionale
Non si trattava di una questione di legittimità di una legge, ma di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (art. 134 della Costituzione), promosso dal Comitato promotore Referendum cittadinanza contro la Commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi, in relazione a una delibera del 2 aprile 2025 sulla disciplina della comunicazione politica durante la campagna referendaria.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il conflitto. La ragione è la mancanza di legittimazione del Comitato ricorrente: la sua composizione comprendeva soggetti estranei agli originari promotori, e ciò spezza la “comunione di intenti” necessaria perché l’organismo possa rappresentare il potere referendario. La legittimazione a promuovere il conflitto spetta solo a chi sia stato promotore fin dalla presentazione della richiesta e dalla raccolta delle sottoscrizioni.
Il principio
Solo i soggetti che hanno rivestito la qualità di promotori fin dall’inizio della procedura referendaria possono promuovere il conflitto di attribuzione a tutela del potere referendario; un comitato che includa persone estranee agli originari promotori non è legittimato, per evitare che il giudizio costituzionale sia attivato da mutevoli aggregazioni di soggetti.
Domande e risposte
Cos’è un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato?
È un giudizio davanti alla Corte costituzionale (art. 134 Cost.) in cui due poteri dello Stato contestano l’uno all’altro il modo di esercitare le proprie competenze. I promotori di un referendum sono considerati un potere dello Stato e possono attivarlo.
Perché il Comitato non poteva agire?
Perché comprendeva soggetti che non erano tra i diciannove promotori originari. Solo chi ha avviato la raccolta firme può rappresentare gli elettori che hanno sottoscritto la richiesta.
La Corte ha valutato la delibera della Commissione di vigilanza Rai?
No. Avendo dichiarato inammissibile il conflitto per difetto di legittimazione, la Corte non è entrata nel merito della delibera contestata.
Avrebbero potuto agire validamente i promotori?
Sì, se si fossero costituiti in comitato composto esclusivamente dagli originari promotori, anche dopo la fase iniziale. È la presenza di estranei ad aver reso inammissibile il ricorso.
Norme collegate
- Art. 134 della Costituzione – competenza della Corte sui conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato.
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Testo integrale con note (Consulta OnLine)
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.