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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 125/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sull’art. 29, secondo comma, della legge n. 1766 del 1927 in materia di usi civici, sollevate dalla sezione speciale per gli usi civici della Corte d’appello di Roma.

Di cosa si tratta

Gli usi civici sono antichi diritti collettivi delle comunità su terreni (pascolo, legnatico, semina) ancora oggi regolati da una legge del 1927. L’art. 29 di quella legge disciplina aspetti relativi alle controversie su questi beni. Nel caso concreto, davanti alla sezione speciale per gli usi civici della Corte d’appello di Roma, si discuteva tra Autostrade per l’Italia, il Comune di Anagni e la Regione Lazio: in sostanza, profili legati a terreni gravati da usi civici e alle relative tutele. Il giudice ha ritenuto che la norma del 1927 potesse violare il diritto a un giusto processo e a un ricorso effettivo, garantiti non solo dalla Costituzione ma anche dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. La posta in gioco riguarda la pienezza della tutela giurisdizionale di chi ha interessi su beni di uso civico. Anche qui, però, la Corte ha dovuto prima verificare la correttezza del modo in cui la questione è stata sollevata.

La questione di legittimità costituzionale

La Corte d’appello di Roma, sezione speciale per gli usi civici, ha impugnato l’art. 29, secondo comma, della legge n. 1766 del 1927 in riferimento agli artt. 24, 111 e 117 della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e all’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (diritto a un giudice e a un ricorso effettivo). È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri ed era costituita Autostrade per l’Italia spa.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni. La pronuncia non affronta il merito del presunto contrasto con il diritto di difesa e con il giusto processo: si arresta sui presupposti processuali, senza giudicare se la norma del 1927 sia o meno legittima. La disposizione resta in vigore.

Il principio

Anche quando si invocano garanzie europee come quelle della CEDU e della Carta dei diritti fondamentali, la questione deve essere sollevata in modo corretto e rilevante per il giudizio in corso: in difetto, la Corte dichiara l’inammissibilità senza decidere nel merito.

Domande e risposte

Cosa sono gli usi civici?

Sono diritti collettivi di antica origine spettanti alle comunità su determinati terreni (ad esempio pascolo o raccolta legna), tuttora disciplinati da una normativa speciale.

La Corte ha deciso se la norma del 1927 è legittima?

No. L’inammissibilità ha impedito l’esame nel merito; la disposizione resta applicabile.

Perché si citano CEDU e Carta UE?

Tramite l’art. 117, primo comma, Cost., gli obblighi internazionali ed europei diventano parametri interposti: il giudice li ha invocati per il diritto a un giudice e a un ricorso effettivo.

Chi erano le parti del giudizio?

Il giudizio originario vedeva contrapposte Autostrade per l’Italia spa, il Comune di Anagni e la Regione Lazio.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

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Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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