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Con la sentenza n. 91/2026 la Corte costituzionale ha riconosciuto la pensione di reversibilita al partner superstite di una coppia omosessuale sposata all’estero, anche quando il decesso e avvenuto prima della legge sulle unioni civili del 2016.
Di cosa si tratta
Prima del 2016 in Italia non esisteva alcun istituto che desse rilievo giuridico alle coppie dello stesso sesso. Chi si era sposato all’estero, dove il matrimonio tra persone dello stesso sesso era ammesso, in Italia restava privo di tutele: alla morte del coniuge, il superstite non aveva diritto alla pensione di reversibilita. La legge n. 76 del 2016, che ha introdotto le unioni civili, ha colmato il vuoto solo per il futuro. Il caso nasce da una vicenda in cui l’INPS aveva negato la reversibilita perche il decesso era avvenuto prima dell’entrata in vigore di quella legge. La Corte di cassazione a sezioni unite ha sollevato la questione: e ragionevole che la sorte previdenziale di una persona dipenda dalla data della morte del partner, quando il legame matrimoniale era reale e formalizzato all’estero. Per il superstite la posta in gioco era la fonte stessa di sostentamento dopo la perdita del compagno di vita.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 13 del regio decreto-legge n. 636 del 1939 sulle assicurazioni obbligatorie, nella parte in cui non riconosceva la reversibilita al partner superstite di coppia omosessuale sposata all’estero per i decessi avvenuti prima della legge n. 76 del 2016. I parametri invocati erano gli artt. 2, 3, 36 e 38 della Costituzione. A sollevare la questione e stata la Corte di cassazione, sezioni unite civili, nella causa tra INPS e il superstite.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimita costituzionale dell’art. 13 del r.d.l. n. 636 del 1939 nella parte in cui non consente l’attribuzione della pensione di reversibilita al partner superstite di coppia omosessuale legata da matrimonio contratto all’estero, quando il decesso si sia verificato prima dell’entrata in vigore della legge n. 76 del 2016 sulle unioni civili.
Il principio
Il diritto alla reversibilita non puo essere negato al partner superstite di un matrimonio omosessuale celebrato all’estero solo perche il decesso e anteriore alla legge sulle unioni civili: la tutela previdenziale del legame affettivo formalizzato non puo dipendere dalla data della morte.
Domande e risposte
Vale solo per i matrimoni celebrati all’estero?
La pronuncia riguarda il caso, sottoposto alla Corte, della coppia sposata all’estero. E quella la situazione su cui la Corte si e pronunciata, riconoscendo la reversibilita anche per i decessi anteriori al 2016.
Cosa cambia per i decessi avvenuti dopo il 2016?
Per i decessi successivi alla legge sulle unioni civili il quadro era gia regolato da quella normativa. La sentenza interviene proprio sul periodo scoperto, cioe i decessi precedenti.
Chi si era visto negare la reversibilita puo richiederla ora?
La dichiarazione di illegittimita rimuove l’ostacolo normativo. La possibilita concreta di ottenere o rideterminare la prestazione dipende dalla situazione individuale e dai termini di legge; conviene rivolgersi a un patronato o a un legale previdenziale.
Norme collegate
- Art. 2 della Costituzione — tutela dei diritti inviolabili anche nelle formazioni sociali in cui si svolge la personalita, comprese le coppie dello stesso sesso.
- Art. 3 della Costituzione — uguaglianza: irragionevole far dipendere la tutela dalla data del decesso.
- Art. 36 della Costituzione — principio della retribuzione proporzionata, richiamato dal sistema previdenziale.
- Art. 38 della Costituzione — diritto al mantenimento e all’assistenza, di cui la reversibilita e espressione.
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.