Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 33/2026 la Corte costituzionale ha respinto e in parte dichiarato inammissibili le questioni sulla disciplina del controllo delle armi prevista dalla legge n. 110 del 1975, sollevate dal Tribunale di Reggio Calabria.
Di cosa si tratta
La causa nasce da un procedimento penale in materia di armi. Il Tribunale di Reggio Calabria ha messo in discussione il combinato disposto dell’art. 20 della legge 18 aprile 1975, n. 110, che integra la disciplina sul controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi. Il dubbio riguardava il bilanciamento fra le esigenze di pubblica sicurezza, che giustificano regole rigorose su detenzione e circolazione delle armi, e i diritti della persona coinvolta nel procedimento, sia sul piano della difesa sia su quello della proporzione della risposta sanzionatoria. La Corte ha esaminato le diverse censure separando quelle ritenute mal poste, che ha dichiarato inammissibili, da quelle esaminate nel merito, che ha respinto confermando la tenuta costituzionale della disciplina.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato il combinato disposto dell’art. 20, primo comma, primo periodo, e secondo comma, della legge n. 110 del 1975, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione (questioni dichiarate inammissibili) e agli artt. 24, 25, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (questioni dichiarate non fondate). Rimettente il Tribunale ordinario di Reggio Calabria, sezione penale.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni riferite agli artt. 2 e 3 Cost. e non fondate quelle riferite agli artt. 24, 25, secondo comma, e 117, primo comma, Cost. (in relazione all’art. 7 CEDU). La disciplina resta quindi in vigore.
Il principio
La disciplina del controllo delle armi resiste al vaglio di costituzionalità: le esigenze di sicurezza giustificano regole stringenti purché rispettose dei principi di legalità e del diritto di difesa.
Domande e risposte
La normativa sulle armi cambia dopo questa sentenza?
No. La Corte ha respinto le censure di merito e dichiarato inammissibili le altre: la disciplina resta quella vigente.
Perché alcune questioni sono state dichiarate inammissibili e altre no?
Le inammissibili presentavano difetti di impostazione; quelle esaminate nel merito sono state ritenute infondate, cioè conformi alla Costituzione.
Che rilievo ha l’art. 7 della CEDU richiamato?
L’art. 7 CEDU sancisce il principio di legalità penale; la Corte ne ha escluso la violazione confermando la prevedibilità della disciplina.
Norme collegate
- Art. 25 della Costituzione — principio di legalità penale, parametro delle censure non fondate.
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa.
- Art. 2 della Costituzione — diritti inviolabili della persona, parametro delle questioni inammissibili.
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza e ragionevolezza.
- Art. 117 della Costituzione — al primo comma vincola il legislatore al rispetto degli obblighi internazionali, qui in relazione alla CEDU.
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.