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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 33/2026 la Corte costituzionale ha respinto e in parte dichiarato inammissibili le questioni sulla disciplina del controllo delle armi prevista dalla legge n. 110 del 1975, sollevate dal Tribunale di Reggio Calabria.

Di cosa si tratta

La causa nasce da un procedimento penale in materia di armi. Il Tribunale di Reggio Calabria ha messo in discussione il combinato disposto dell’art. 20 della legge 18 aprile 1975, n. 110, che integra la disciplina sul controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi. Il dubbio riguardava il bilanciamento fra le esigenze di pubblica sicurezza, che giustificano regole rigorose su detenzione e circolazione delle armi, e i diritti della persona coinvolta nel procedimento, sia sul piano della difesa sia su quello della proporzione della risposta sanzionatoria. La Corte ha esaminato le diverse censure separando quelle ritenute mal poste, che ha dichiarato inammissibili, da quelle esaminate nel merito, che ha respinto confermando la tenuta costituzionale della disciplina.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato il combinato disposto dell’art. 20, primo comma, primo periodo, e secondo comma, della legge n. 110 del 1975, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione (questioni dichiarate inammissibili) e agli artt. 24, 25, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (questioni dichiarate non fondate). Rimettente il Tribunale ordinario di Reggio Calabria, sezione penale.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni riferite agli artt. 2 e 3 Cost. e non fondate quelle riferite agli artt. 24, 25, secondo comma, e 117, primo comma, Cost. (in relazione all’art. 7 CEDU). La disciplina resta quindi in vigore.

Il principio

La disciplina del controllo delle armi resiste al vaglio di costituzionalità: le esigenze di sicurezza giustificano regole stringenti purché rispettose dei principi di legalità e del diritto di difesa.

Domande e risposte

La normativa sulle armi cambia dopo questa sentenza?

No. La Corte ha respinto le censure di merito e dichiarato inammissibili le altre: la disciplina resta quella vigente.

Perché alcune questioni sono state dichiarate inammissibili e altre no?

Le inammissibili presentavano difetti di impostazione; quelle esaminate nel merito sono state ritenute infondate, cioè conformi alla Costituzione.

Che rilievo ha l’art. 7 della CEDU richiamato?

L’art. 7 CEDU sancisce il principio di legalità penale; la Corte ne ha escluso la violazione confermando la prevedibilità della disciplina.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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