Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2244 c.c. – Recesso

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Al contratto di lavoro domestico sono applicabili le norme sul recesso volontario e per giusta causa, stabilite negli articoli 2118 e 2119.

Il periodo di preavviso non può essere inferiore a otto giorni o, se l’anzianità di servizio è superiore a due anni, a quindici giorni.

In sintesi

  • Al contratto di lavoro domestico si applicano gli artt. 2118 e 2119 c.c. sul recesso volontario e per giusta causa.
  • Il preavviso minimo è di otto giorni per anzianità fino a due anni.
  • Con anzianità superiore a due anni il preavviso sale a quindici giorni.
  • In caso di recesso per giusta causa il preavviso non è dovuto.
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Ratio

L'art. 2244 c.c. estende al lavoro domestico le regole generali sul recesso stabilite per tutti i lavoratori subordinati, adattandole alla specificità del rapporto. Il fondamento della norma risiede nella necessità di garantire al lavoratore un congruo termine per trovare una nuova collocazione e, simmetricamente, al datore un periodo sufficiente per provvedere alla sostituzione. Nel lavoro domestico la gestione della vita familiare è spesso strettamente dipendente dalla prestazione del collaboratore, sicché l'interruzione improvvisa del rapporto può produrre disagi significativi per entrambe le parti. Il legislatore ha pertanto ritenuto di applicare le stesse garanzie del lavoro subordinato generale, con minimi di preavviso tarati sull'anzianità di servizio.

Analisi

La norma opera un rinvio agli artt. 2118 e 2119 c.c.: il primo disciplina il recesso ad nutum (c.d. «libero recesso») con obbligo di preavviso; il secondo il recesso per giusta causa, che esonera dalla corresponsione del preavviso. Il preavviso minimo fissato direttamente dalla norma è di otto giorni per i rapporti con anzianità pari o inferiore a due anni, e di quindici giorni per quelli con anzianità superiore. Si tratta di minimi inderogabili: il CCNL Lavoro Domestico fissa termini più lunghi in funzione della categoria e dell'orario. La mancata osservanza del preavviso obbliga chi recede a corrispondere all'altra parte un'indennità sostitutiva pari alla retribuzione del periodo non lavorato. La giusta causa di cui all'art. 2119 c.c. deve essere grave al punto da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto: furto, violenza, abbandono del minore affidato sono esempi tipici.

Quando si applica

La disposizione si applica a tutti i contratti di lavoro domestico, sia a tempo indeterminato che a termine (in quest'ultimo caso, il recesso anticipato giustificato richiede comunque una giusta causa). Non si applica al recesso durante il periodo di prova, che per sua natura è libero e senza preavviso. L'art. 2244 c.c. trova applicazione sia per il recesso del datore (licenziamento) sia per quello del lavoratore (dimissioni), con identici termini di preavviso. Il superamento del periodo di prova consolida il diritto al preavviso.

Connessioni

Gli artt. 2118 e 2119 c.c. costituiscono le norme di rinvio essenziali. L'art. 2245 c.c. disciplina l'indennità di anzianità dovuta alla cessazione, strettamente legata al regime del recesso. Il CCNL Lavoro Domestico integra la disciplina codicistica con preavvisi differenziati per livello e orario. In materia di licenziamento, vanno considerati anche i limiti previsti dallo Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970), applicabili nei rari casi in cui il datore-persona fisica superi la soglia dimensionale prevista.

Casi pratici

Caso 1: Tizio impiega Caio come domestico da diciotto mesi

Tizio intende licenziare Caio senza giusta causa: deve corrispondere almeno otto giorni di preavviso (o la relativa indennità sostitutiva), in quanto l'anzianità è inferiore a due anni. Se il CCNL prevede un termine maggiore, prevale la disciplina collettiva.

Caso 2: Sempronia lavora come collaboratrice domestica per Mevio da quattro anni

Sempronia decide di dimettersi e deve rispettare un preavviso minimo di quindici giorni, potendo Mevio rinunciarvi. Se Sempronia abbandona il servizio senza preavviso, Mevio può trattenere dalla liquidazione finale l'importo corrispondente al preavviso non lavorato.

Caso 3: Filano scopre che il proprio colf Tizio ha sottratto valori dall'abitazione

Filano può recedere per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c. senza obbligo di preavviso né di relativa indennità, ferma la necessità di provare la gravità dell'inadempimento.

Domande frequenti

Quanti giorni di preavviso deve dare la colf che si dimette?

Il minimo legale è di otto giorni se l'anzianità non supera i due anni, e di quindici giorni se la supera. Il CCNL Lavoro Domestico può prevedere termini più lunghi in base al livello contrattuale.

Il datore può licenziare il domestico senza preavviso?

Solo in presenza di giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c., ossia per un comportamento così grave da non consentire la prosecuzione del rapporto nemmeno provvisoriamente. In caso contrario deve rispettare il preavviso o pagarne l'indennità sostitutiva.

Cosa succede se il lavoratore domestico non rispetta il preavviso?

Il datore ha diritto a trattenere dalla retribuzione finale o dalla liquidazione un importo pari alla retribuzione corrispondente al periodo di preavviso non lavorato, a titolo di indennità sostitutiva.

Il periodo di prova è soggetto alle regole sul preavviso?

No. Durante il periodo di prova entrambe le parti possono recedere liberamente senza preavviso e senza indennità sostitutiva, salvo diversa previsione contrattuale.

L'anzianità si computa dall'inizio del contratto o dalla fine del periodo di prova?

L'anzianità si computa dall'inizio del rapporto contrattuale, compreso il periodo di prova. Il completamento positivo della prova non azzera l'anzianità precedentemente maturata.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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