Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2223 c.c. – Prestazione della materia
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Le disposizioni di questo capo si osservano anche se la materia è fornita dal prestatore d’opera, purché le parti non abbiano avuto prevalentemente in considerazione la materia, nel qual caso si applicano le norme sulla vendita.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 2222 - Articolo 2222 Codice Civile: Contratto d’opera→Cod. civ. art. 2224 - Articolo 2224 Codice Civile: Esecuzione dell’opera→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 2225 Codice Civile: Corrispettivo→Articolo 2220 Codice Civile: Conservazione delle scritture contabili→Articolo 2226 Codice Civile: Difformità e vizi dell’opera→Articolo 2219 Codice Civile: Tenuta della contabilità→Articolo 2227 Codice Civile: Recesso unilaterale dal contratto→Articolo 2218 Codice Civile: Bollatura facoltativa→Art. 2228 c.c.: Impossibilità sopravvenuta dell’esecuzione dell’
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In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio
L'art. 2223 c.c. risolve un problema classico di qualificazione contrattuale: quando il prestatore fornisce sia la propria opera sia il materiale necessario per realizzarla, il contratto ha natura mista e occorre decidere quale disciplina applicare. Il legislatore ha scelto un criterio soggettivo, l'intenzione prevalente delle parti, piuttosto che uno meramente economico (quale dei due elementi vale di più in termini di prezzo). La ratio è garantire che la disciplina applicabile corrisponda a ciò che le parti volevano effettivamente ottenere: un servizio (fare qualcosa) o un bene (ottenere qualcosa). Si tratta di una norma di confine che presidia la coerenza del sistema dei contratti tipici, evitando che la commistione di fare e dare generi vuoti normativi.
Analisi
La disposizione enuncia il criterio della «prevalente considerazione» come test di qualificazione. Il contratto è d'opera se le parti, nell'accordarsi, hanno avuto principalmente in mente la prestazione lavorativa del soggetto, la sua abilità, competenza, esperienza. Il contratto è di vendita se le parti hanno principalmente considerato la materia, le sue caratteristiche, qualità, disponibilità. Non è decisivo il valore economico relativo dei due elementi: un artigiano orafo che crea un anello con oro proprio può avere eseguito un contratto d'opera (se il committente cercava la perizia dell'artigiano) o un contratto di vendita (se cercava principalmente un anello in oro di quel tipo). La prova dell'intenzione prevalente è questione di fatto rimessa al giudice del merito, che valuta elementi quali il modo in cui le parti hanno concluso l'accordo, la specificità dell'opera richiesta, la fungibilità del bene e l'esistenza di clausole relative alla qualità della materia.
Quando si applica
La norma rileva ogni volta che il prestatore d'opera fornisce anche la materia prima: il falegname che costruisce un mobile con il proprio legno, il sarto che cuce un abito con il proprio tessuto, il tipografo che stampa depliant con la propria carta e i propri inchiostri. La qualificazione è determinante per individuare: (a) le garanzie per i vizi dell'opera (artt. 2224-2226 c.c. per il contratto d'opera vs. artt. 1490-1495 c.c. per la vendita); (b) il momento del trasferimento della proprietà e del rischio (immediato nella vendita, al completamento dell'opera nel contratto d'opera); (c) il regime IVA applicabile (per i contratti misti vi sono orientamenti specifici dell'Agenzia delle Entrate).
Connessioni
L'art. 2223 si coordina con l'art. 2222 (definizione del contratto d'opera) e con gli artt. 2224-2226 (garanzie e responsabilità nel contratto d'opera). Sul versante della vendita il termine di raffronto sono gli artt. 1470 ss. c.c. Analoghe questioni di confine sorgono in materia di appalto con fornitura di materiali (art. 1655 c.c.) e di contratto estimatorio. In ambito comunitario la Direttiva 2019/771/UE sulla vendita di beni (recepita con D.Lgs. 170/2021) offre una qualificazione autonoma per i «beni con elementi digitali» che si sovrappone parzialmente al tema della prestazione della materia, in particolare per i software su misura.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio si rivolge a Caio, orafo artigiano, per farsi realizzare un anello personalizzato con un'incisione particolare. Caio fornirà anche l'oro. Poiché Tizio ha scelto Caio per la sua abilità artigiana e non per l'oro in sé, che avrebbe potuto acquistare altrove, le parti hanno avuto prevalentemente in considerazione la prestazione d'opera. Si applica la disciplina del contratto d'opera (art. 2222 ss. c.c.), con le relative garanzie per difformità e vizi.
Caso 2: Caso 2
Sempronio ordina a Mevio, mobilificio, 20 sedie identiche di un modello standard già in catalogo, da realizzare con il legno di Mevio. La standardizzazione delle sedie e la loro fungibilità suggeriscono che le parti abbiano avuto prevalentemente in considerazione il bene (le sedie) e non la specifica prestazione lavorativa di Mevio. Il contratto è qualificabile come vendita di cosa futura (art. 1472 c.c.), con applicazione delle garanzie per vizi previste dagli artt. 1490-1495 c.c.
Domande frequenti
Se il prestatore fornisce anche i materiali, si applica sempre la vendita?
No. L'art. 2223 c.c. prevede che le norme sul contratto d'opera si applichino anche quando la materia è fornita dal prestatore, a meno che le parti abbiano avuto prevalentemente in considerazione la materia. Il criterio discriminante è l'intenzione prevalente delle parti, non il mero fatto che la materia sia del prestatore.
Come si stabilisce se prevale la materia o il lavoro?
È una questione di fatto che il giudice valuta caso per caso, considerando elementi come: la specificità dell'opera richiesta, il fatto che il committente avrebbe potuto acquistare il bene finito altrove, l'importanza attribuita alla perizia del prestatore, e le clausole contrattuali relative alla qualità della materia o del lavoro.
Quali garanzie si applicano se il contratto è qualificato come vendita?
Se il contratto è ricondotto alla vendita, si applicano le garanzie per vizi della cosa venduta degli artt. 1490-1495 c.c., con il termine breve di otto giorni per la denuncia dei vizi occulti dalla scoperta e il termine di prescrizione di un anno dalla consegna. Se invece è contratto d'opera, si applica l'art. 2226 c.c., con denuncia entro otto giorni dalla scoperta e prescrizione biennale.
Un sarto che cuce un abito con il proprio tessuto fa vendita o contratto d'opera?
In linea generale, se il cliente sceglie il sarto per la sua abilità e l'abito è confezionato su misura con caratteristiche personalizzate, prevale la prestazione d'opera e si applica l'art. 2222 c.c. Se invece si tratta di un capo standard acquistabile ovunque e l'attenzione del cliente è sul tessuto specifico, potrebbe prevalere la qualificazione come vendita.
La distinzione tra contratto d'opera e vendita ha rilevanza fiscale?
Sì. Ai fini IVA, il contratto d'opera con fornitura di materiali da parte del prestatore segue un regime specifico che dipende dalla qualificazione prevalente del rapporto. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito in diverse circolari che, se prevale la prestazione di servizi, l'aliquota IVA applicabile è quella del servizio; se prevale la cessione di beni, si applica l'aliquota del bene ceduto.