Indice
  1. La guida
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

La guida

CCNL Pesca

TFR e fine rapporto nel CCNL Pesca Marittima

Il trattamento di fine rapporto spetta anche a chi lavora in mare. La sfida, nella pesca, è capire come si costruisce la base di calcolo quando la retribuzione è in parte «alla parte».

In sintesi

Il TFR si fonda sull’art. 2120 del Codice civile: ogni anno si accantona una quota della retribuzione (di regola la retribuzione annua divisa per 13,5), poi rivalutata, e si liquida alla fine del rapporto. Spetta anche al marittimo della pesca, anche nei rapporti a campagna. La base di calcolo è quella dell’art. 43 del CCNL: importo fisso, ratei di 13ª e 14ª, eventuale premio di produzione, valore convenzionale della mensa, festività (pesca oceanica) ed eventuale differenza tra minimo monetario garantito e compartecipazione.

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Dati contrattuali

CCNL
Pesca marittima — personale imbarcato (imprese)
Parti firmatarie
Federpesca · Coldiretti Impresa Pesca · Fai-CISL · Flai-CGIL · Uila Pesca
Decorrenza
CCNL del 23 settembre 2022: in vigore dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025 (art. 64, che prevede il rinnovo tacito di anno in anno in assenza di disdetta); minimi aggiornati dal verbale del 19 gennaio 2024; a settembre 2025 i sindacati hanno approvato la piattaforma per il rinnovo 2026-2029
Riferimento di legge
Art. 2120 c.c. (trattamento di fine rapporto)
Fonte
Testo del CCNL 19 marzo 2019 (Federpesca, Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Pesca); rinnovi del 23 settembre 2022 (testo integrale pubblicato da Federpesca) e del 19 gennaio 2024

Cos’è il TFR

Il trattamento di fine rapporto è una somma che spetta al lavoratore subordinato al termine del rapporto, qualunque ne sia la causa: dimissioni, licenziamento, scadenza del contratto a termine, fine della campagna. È disciplinato dall’art. 2120 del Codice civile, norma di legge che si applica anche al personale del settore della pesca. Si tratta, in sostanza, di una retribuzione differita che il datore accantona di anno in anno.

Come si calcola

Il meccanismo dell’art. 2120 c.c. prevede che per ciascun anno di servizio si accantoni una quota pari alla retribuzione annua divisa per 13,5. Le somme accantonate, salvo la quota maturata nell’anno in corso, sono rivalutate annualmente con un tasso composto da una parte fissa (1,5%) e da una parte variabile legata all’andamento del costo della vita. Il punto delicato, nella pesca, è la base di calcolo: quali voci della retribuzione siano «utili» ai fini del TFR. L’art. 43 del CCNL indica in modo tassativo le voci della base di calcolo: importo fisso, rateo di 13ª e 14ª mensilità, eventuale premio di produzione, valore convenzionale della mensa ai fini previdenziali, festività (pesca oceanica) ed eventuale differenza tra il minimo monetario garantito e la compartecipazione; la quota annua si ottiene dividendo per 13,5. Finché non è operativo il fondo di accantonamento del TFR previsto dall’art. 45, il TFR resta inserito nella tabella del minimo monetario garantito e, a richiesta scritta del marittimo, è liquidato mensilmente (testo 2019).

Il TFR nei rapporti a campagna

Nei rapporti organizzati per campagne di pesca, anche periodi di imbarco non continuativi danno luogo ad accantonamento del TFR, in proporzione al servizio prestato. La frammentazione del rapporto incide sul computo (cioè sulla somma dei periodi rilevanti), non sull’esistenza del diritto. Anche chi lavora «a campagna» matura quindi il proprio TFR.

Anticipazioni del TFR

L’art. 2120 c.c. consente di richiedere un’anticipazione del TFR maturato, entro determinati limiti e in presenza di una certa anzianità di servizio, per causali tipiche quali:

  • spese sanitarie straordinarie per terapie e interventi riconosciuti;
  • acquisto della prima casa per sé o per i figli;
  • altre causali eventualmente previste dalla legge o dal contratto (ad esempio per congedi).

Il CCNL e la prassi aziendale possono disciplinare ulteriori modalità. Requisiti e limiti vanno verificati con riferimento al proprio rapporto.

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Tabella riepilogativa

TFR nel settore della pesca: punti chiave
Aspetto Regola Particolarità nella pesca
Fonte Art. 2120 c.c. Si applica anche al marittimo imbarcato
Accantonamento annuo Retribuzione annua / 13,5 Voci indicate dall’art. 43 del CCNL; divisore 13,5
Rivalutazione 1,5% fisso + 75% inflazione Sulle quote pregresse
Rapporti a campagna Matura in proporzione al servizio Accantonamento anche per imbarchi non continuativi
Anticipazioni Limiti e causali di legge Limiti e causali di legge

Nota: i criteri della base di calcolo sono quelli dell’art. 43 del testo del CCNL del 19 marzo 2019. La quota «alla parte» entra nella base solo per l’eventuale differenza rispetto al minimo monetario garantito, come indica l’art. 43.

Casi pratici

Tizio — Liquidazione del TFR alla fine del rapporto
Tizio cessa il rapporto dopo alcuni anni di imbarco. Gli viene liquidato il TFR accantonato, calcolato sulla retribuzione utile annua divisa per 13,5 per ciascun anno, con la rivalutazione delle quote pregresse, secondo le voci elencate dall’art. 43 del CCNL.
Caio — Anticipo per la prima casa
Caio, con sufficiente anzianità di servizio, intende acquistare la prima casa e chiede un’anticipazione del TFR maturato. Ricorrendo i requisiti e i limiti dell’art. 2120 c.c., l’anticipazione gli viene riconosciuta nelle modalità previste.
Sempronio — TFR maturato in più campagne
Sempronio lavora «a campagna», con imbarchi non continuativi nel corso degli anni. Pur senza un rapporto continuativo unico, matura il TFR in proporzione ai periodi di servizio prestati: alla cessazione gli viene liquidata la somma corrispondente.

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Domande frequenti

Il marittimo imbarcato ha diritto al TFR?

Sì. Il TFR è un diritto del lavoratore subordinato disciplinato dall'art. 2120 c.c. e spetta anche al personale della pesca. È una somma accantonata ogni anno e corrisposta alla cessazione del rapporto, qualunque ne sia la causa.

Come si calcola il TFR nella retribuzione «alla parte»?

Si accantona per ogni anno la retribuzione utile divisa per 13,5, poi rivalutata. Nella pesca la retribuzione utile è composta, secondo l'art. 43 del CCNL, da importo fisso, ratei di 13ª e 14ª, eventuale premio di produzione, valore convenzionale della mensa, festività (pesca oceanica) ed eventuale differenza tra minimo monetario garantito e compartecipazione.

Posso chiedere un anticipo del TFR?

Sì, entro i limiti e per le causali dell'art. 2120 c.c. (ad esempio spese sanitarie straordinarie o acquisto della prima casa) e in presenza di una certa anzianità. Il CCNL non detta regole proprie sulle anticipazioni: valgono i limiti dell'art. 2120 c.c.

Il TFR cambia se lavoro a campagna?

Il TFR matura in proporzione al servizio prestato, anche nei rapporti a campagna: anche imbarchi non continuativi danno luogo ad accantonamento. La frammentazione incide sul computo, non sull'esistenza del diritto.

Le mensilità aggiuntive e le una tantum entrano nel TFR?

I ratei di tredicesima e quattordicesima rientrano nella base di calcolo (art. 43 del CCNL). Le una tantum dei rinnovi non compaiono nell'elenco delle voci utili, che l'articolo indica come esclusive.

Ultimo aggiornamento redazionale: 21 giugno 2026
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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