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La guida
Tabelle retributive CCNL Pesca Marittima: la retribuzione «alla parte» e il minimo garantito
Nella pesca marittima la busta paga dell’equipaggio non funziona come negli altri settori: la retribuzione è in larga parte legata al ricavato del pescato, con un minimo monetario garantito che fa da rete di sicurezza.
Il personale imbarcato sui pescherecci è retribuito «alla parte», cioè con una quota del ricavato della vendita del pescato al netto delle spese di esercizio. Il CCNL Federpesca-Coldiretti garantisce comunque un minimo monetario, differenziato per le quattro tipologie di pesca e per qualifica. Gli importi esatti sono fissati nelle tabelle allegate al contratto e aggiornati con il rinnovo economico del 19 gennaio 2024.
- Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
- Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
Come funziona la retribuzione «alla parte»
Il tratto distintivo della pesca marittima è il sistema retributivo «alla parte» (o a compartecipazione). Diversamente da un normale stipendio fisso, l’equipaggio partecipa al risultato economico della pesca: il ricavato lordo della vendita del pescato viene diminuito delle spese di esercizio della battuta (carburante, ghiaccio, viveri, materiali di consumo, talvolta una quota per l’usura dell’attrezzatura) e il residuo, chiamato «monte da ripartire», viene suddiviso in «parti».
Una porzione delle parti spetta all’armatore (per la nave e il capitale investito), un’altra è ripartita tra i membri dell’equipaggio in misura proporzionale alla qualifica: il comandante e il capo pesca ricevono un numero di parti superiore rispetto al marinaio o al mozzo. È un sistema antico, riconosciuto dal Codice della navigazione e recepito dalla contrattazione collettiva di settore.
Il minimo monetario garantito
Poiché il ricavato della pesca è per natura variabile e incerto, il CCNL prevede un minimo monetario garantito: una soglia retributiva che spetta al lavoratore anche quando la quota «alla parte» risulterebbe inferiore, ad esempio per battute scarse o per il fermo dell’attività. È la rete di sicurezza che distingue il lavoro subordinato a bordo dal puro rischio d’impresa.
Il minimo è differenziato per tipo di pesca e per qualifica. In concreto: se a fine periodo la somma delle quote «alla parte» è inferiore al minimo garantito, l’armatore deve integrare fino a raggiungere quel minimo; se è superiore, il lavoratore percepisce la quota effettiva.
Le quattro tipologie di pesca
Gli importi e molti istituti del contratto cambiano a seconda della tipologia di pesca esercitata dall’unità. Il CCNL distingue quattro categorie:
| Tipo | Denominazione | Ambito operativo | Incidenza sul minimo garantito |
|---|---|---|---|
| A | Pesca costiera locale | Entro 6 miglia | Parametri: marinaio polivalente 105; comandante, motorista, capo pesca 118 |
| B | Pesca costiera ravvicinata | Entro 20 miglia | Parametri: marinaio polivalente 120; comandante, motorista, capo pesca 132 |
| C | Pesca mediterranea o d’altura | Oltre 20 miglia | Parametri: marinaio polivalente 134; comandante, motorista, capo pesca 146 |
| D | Pesca oceanica | Oltre gli stretti | Tabella propria; rapporto sempre «a campagna» (art. 6) |
Nota: per la pesca oceanica è frequente il contratto «a campagna», legato alla durata della spedizione di pesca. Gli importi precisi dei minimi per ciascuna tipologia e qualifica sono riportati nelle tabelle del CCNL pubblicate da Federpesca (TabelleCCNL.pdf).
Voci che si aggiungono al minimo
Sulla retribuzione di base si possono sommare ulteriori elementi previsti dal contratto e dalla legge:
- Quota «alla parte» eccedente il minimo, quando la pesca è proficua;
- Mensilità aggiuntive (tredicesima ed eventuali ulteriori istituti previsti dal contratto);
- Indennità connesse alla navigazione e alla permanenza a bordo, dove previste;
- Compenso per mansioni superiori: chi svolge in via temporanea funzioni di qualifica più alta ha diritto al trattamento di quella qualifica per il periodo relativo, con annotazione sui documenti di bordo;
- Trattamento di fine rapporto (TFR), secondo l’art. 2120 c.c. e gli adattamenti del settore marittimo.
L’aggiornamento dei minimi con il rinnovo
Con l’accordo del 19 gennaio 2024 le parti firmatarie hanno riconosciuto un incremento dei minimi a tutela del potere d’acquisto, a recupero del differenziale maturato negli anni precedenti, pari al 5% in due tranche: 2,5% dal 1° gennaio 2024 e 2,5% dal 1° gennaio 2025 (fonte: Edotto, 9 febbraio 2024). Prima ancora, il rinnovo del 23 settembre 2022 (testo integrale pubblicato da Federpesca) aveva dato il 6,5% (3% dal 1° ottobre 2022 e 3,5% dal 1° ottobre 2023) e il testo del CCNL del 19 marzo 2019 il 6,1% (3,1% dal 1° aprile 2019, 2% dal 1° gennaio 2020, 1% dal 1° gennaio 2021).
Gli importi in euro per qualifica e tipo di pesca sono pubblicati da Federpesca nelle tabelle del CCNL al 1° gennaio 2024 (TabelleCCNL.pdf). Il file è una scansione e questa guida non ne trascrive i valori: per il minimo della propria qualifica e del proprio tipo di pesca si legga la riga corrispondente di quella tabella, tenendo conto delle tranche successive del rinnovo del 19 gennaio 2024. Il testo del CCNL permette però di dire come sono costruite: il minimo monetario garantito comprende già i ratei di tredicesima e quattordicesima (art. 29), di ferie (art. 35) e, finché non opera il fondo apposito, del TFR (art. 43); per i contributi e per il calcolo di tredicesima, quattordicesima e straordinario conta anche il valore mensa ai fini previdenziali, 370 € al mese dal 1° ottobre 2022 (art. 22; era 335 € dal 1° aprile 2019). Il confronto tra «parte» e minimo si fa sul trimestre solare intero, ma ogni mese la «parte» va pagata almeno all’85% del minimo della qualifica, come anticipo (art. 22).
Casi pratici
Quanto prendi netto in busta paga?
Calcola lo stipendio netto dal lordo con IRPEF, addizionali e contributi, partendo dal tuo livello CCNL.
Domande frequenti
Come viene pagato chi lavora su un peschereccio?
Il personale imbarcato è retribuito prevalentemente «alla parte»: a ciascun membro dell'equipaggio spetta una quota del ricavato della vendita del pescato, calcolata dopo aver detratto le spese di esercizio della battuta. Il CCNL garantisce però un minimo monetario: se la quota «alla parte» risulta inferiore a quel minimo, il lavoratore percepisce comunque l'importo minimo garantito.
Cos'è il minimo monetario garantito nella pesca?
È la retribuzione minima che spetta comunque al marittimo imbarcato, indipendentemente dall'esito della pesca. Tutela il lavoratore quando le battute sono scarse o nulle. Il CCNL fissa minimi differenziati per le quattro tipologie di pesca (locale entro 6 miglia, costiera ravvicinata entro 20 miglia, mediterranea d'altura oltre 20 miglia, oceanica) e per qualifica. Gli importi aggiornati sono nelle tabelle allegate al contratto.
Gli stipendi della pesca marittima sono aumentati di recente?
Sì. Con l'accordo del 19 gennaio 2024 le parti firmatarie (Federpesca, Coldiretti Impresa Pesca, Fai-CISL, Flai-CGIL, Uila Pesca) hanno riconosciuto un incremento dei minimi a recupero del potere d'acquisto, da applicare in più tranche, con decorrenza 1° gennaio 2024. Per gli importi esatti per qualifica e tipo di pesca occorre consultare le tabelle del rinnovo.
Le tabelle retributive sono uguali per tutti i pescherecci?
I minimi monetari garantiti variano in base al tipo di pesca esercitato dall'unità (locale, costiera, d'altura, oceanica) e alla qualifica del lavoratore. La quota «alla parte», invece, dipende dal ricavato concreto di ciascuna unità e dal sistema di riparto adottato a bordo. Non esiste quindi un unico importo valido per tutti.
Il personale non imbarcato segue le stesse tabelle?
No. Per gli addetti di terra (uffici, magazzino, lavorazione del pescato) il contratto prevede una distinta struttura a livelli con minimi tabellari mensili. La retribuzione «alla parte» riguarda solo l'equipaggio imbarcato. Le cooperative di pesca applicano inoltre un proprio CCNL di settore.