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La guida
Indennità, trasferta e rientro del marittimo nel CCNL Pesca Marittima
A bordo le indennità tipiche degli uffici cambiano volto: il luogo di lavoro è la nave, il vitto e l’alloggio arrivano dall’armatore e, a fine rapporto, c’è un diritto particolare: tornare a casa.
Nel lavoro a bordo la «trasferta» del lavoro di terra ha poco senso: il luogo di lavoro è la nave. Contano invece il vitto e l’alloggio forniti dall’armatore durante l’imbarco e il diritto al rientro del marittimo quando il rapporto cessa lontano dal porto di imbarco. Eventuali indennità specifiche di settore e la reperibilità dipendono dal CCNL. Importi e condizioni vanno verificati sul testo.
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Perché la «trasferta» a bordo è diversa
Nel lavoro di terra la trasferta è l’invio temporaneo del lavoratore in una sede diversa da quella abituale, compensato da un’indennità. A bordo questo concetto ha poco senso: il luogo di lavoro è la nave stessa, che si sposta per sua natura. Per questo, nel settore della pesca, le tutele rilevanti non sono quelle della trasferta classica, ma quelle connesse all’imbarco: il sostentamento a bordo e il rientro a fine rapporto.
Vitto e alloggio durante l’imbarco
Durante la permanenza a bordo, il vitto e l’alloggio sono di norma forniti dall’armatore: l’equipaggio vive, dorme e si nutre sull’unità per la durata della battuta o della campagna. Non si tratta di un benefit accessorio, ma di una caratteristica strutturale del lavoro marittimo: senza vitto e alloggio a bordo la prestazione non sarebbe possibile. Le modalità concrete e gli eventuali aspetti economici (ad esempio le situazioni in cui il vitto non sia fornito) dipendono dal CCNL e vanno verificati sul testo.
Il diritto al rientro del marittimo
La tutela più caratteristica è il diritto al rientro. Quando il rapporto cessa o si risolve in un luogo diverso dal porto di imbarco, l’armatore è obbligato a provvedere al rientro del marittimo, che avviene con il ritorno al porto di imbarco o al luogo di assunzione, a scelta del marittimo. È una garanzia prevista dal Codice della navigazione, pensata per non lasciare il lavoratore lontano da casa, senza mezzi, al termine del rapporto. Le spese del rientro sono a carico dell’armatore.
| Voce | Natura | A carico di |
|---|---|---|
| Vitto e alloggio a bordo | Tutela strutturale dell’imbarco | Armatore |
| Rientro del marittimo | Rimborso/onere a fine rapporto fuori sede | Armatore (Codice navigazione) |
| Indennità specifiche di settore | Se previste dal CCNL | Da verificare sul testo |
| Reperibilità a terra | Eventuale, in attesa di imbarco | Da verificare sul CCNL |
Nota: questa guida non riporta importi. La presenza e l’entità di indennità specifiche, le modalità del vitto e dell’alloggio e le eventuali forme di reperibilità vanno verificate sul testo del CCNL applicato.
La reperibilità nella pesca
La reperibilità intesa come disponibilità a essere chiamati fuori dall’orario di lavoro è un istituto più tipico del lavoro di terra. A bordo, durante l’imbarco, il marittimo è già a disposizione per le esigenze della navigazione, nei limiti dei riposi minimi previsti per la gente di mare. Eventuali forme di disponibilità a terra, in attesa di imbarco o tra una campagna e l’altra, e il loro eventuale compenso, vanno verificate sul CCNL.
Natura delle indennità e TFR
Ai fini del TFR e degli altri istituti conta la natura della singola voce. Le indennità con carattere retributivo e continuativo concorrono di regola alla base di calcolo; quelle che hanno natura di mero rimborso spese (come le spese di rientro) di norma non vi concorrono. La qualificazione di ciascuna voce va verificata nel CCNL e nelle previsioni applicabili.
Casi pratici
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Domande frequenti
Esiste l'indennità di trasferta per chi è imbarcato?
La trasferta tipica del lavoro di terra ha poco senso a bordo, dove il luogo di lavoro è la nave. Rilevano piuttosto il vitto e l'alloggio forniti a bordo e il rientro del marittimo a fine rapporto. Eventuali indennità specifiche di settore vanno verificate sul CCNL.
Chi paga vitto e alloggio durante l'imbarco?
Durante la permanenza a bordo, vitto e alloggio sono di norma forniti dall'armatore: l'equipaggio vive e si nutre sull'unità per la durata della battuta o campagna. Modalità ed eventuali aspetti economici connessi dipendono dal CCNL.
Cosa significa il diritto al rientro del marittimo?
Quando il rapporto cessa lontano dal porto di imbarco, l'armatore deve provvedere al rientro del marittimo, al porto di imbarco o al luogo di assunzione, a scelta del marittimo. È una tutela del Codice della navigazione, con spese a carico dell'armatore.
Esiste la reperibilità nella pesca marittima?
La reperibilità è più tipica del lavoro di terra. A bordo, durante l'imbarco, il marittimo è già a disposizione nei limiti dei riposi minimi. Eventuali forme di disponibilità a terra, in attesa di imbarco, vanno verificate sul CCNL.
Le indennità di settore concorrono al TFR?
Dipende dalla natura: le indennità retributive e continuative concorrono di regola alla base del TFR; quelle di mero rimborso spese (come il rientro) di norma no. La qualificazione di ciascuna voce va verificata nel CCNL.