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Contratto a tempo determinato e arruolamento a campagna nel CCNL Pesca Marittima
Nel lavoro a bordo il tempo determinato ha un volto particolare: quello dell’arruolamento per una campagna di pesca, una forma a termine cucita sulle esigenze del mare, soprattutto della pesca oceanica.
Il rapporto dell’equipaggio è presunto a tempo indeterminato, ma il Codice della navigazione e il CCNL ammettono l’arruolamento per una sola campagna di pesca o per un determinato tipo di pesca: una forma a termine tipica del settore, frequente nella pesca oceanica. La disciplina di legge sul contratto a termine si integra con le regole marittime. I dettagli vanno verificati sul contratto.
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La regola: rapporto presunto a tempo indeterminato
Nel settore della pesca vale un principio importante: il rapporto di lavoro dell’equipaggio si presume a tempo indeterminato, salvo diversa previsione del contratto di arruolamento. È quindi il ricorso a un termine a dover trovare un fondamento, non la stabilità del rapporto. Questa impostazione tutela il lavoratore, evitando che il termine sia la forma normale del rapporto.
L’arruolamento per una campagna di pesca
Accanto alla regola generale, il Codice della navigazione e il CCNL ammettono forme di arruolamento a termine tipiche del settore: il rapporto può essere instaurato per una sola campagna di pesca oppure per un determinato tipo di pesca. In questi casi il rapporto è legato a una spedizione specifica e cessa al termine della campagna.
Questa modalità è particolarmente frequente nella pesca oceanica (tipo D), che comporta spedizioni lunghe, lontane dal porto base e organizzate per campagne: l’arruolamento a campagna risponde proprio alla natura di queste attività.
I limiti di legge e la loro integrazione
La disciplina generale del contratto a tempo determinato — con i suoi limiti di durata massima, le causali e i vincoli al rinnovo — si integra con le regole speciali del lavoro marittimo. L’arruolamento a campagna trova il proprio fondamento nelle peculiarità del settore, ma ciò non esclude le tutele del lavoratore. Per stabilire quali limiti e quali garanzie si applichino al singolo rapporto è necessario leggere insieme il contratto di arruolamento e il CCNL.
| Forma | Caratteristica | Contesto tipico |
|---|---|---|
| Tempo indeterminato | Regola generale presunta | Pesca costiera e d’altura stabile |
| Arruolamento a campagna | A termine, legato alla spedizione | Pesca oceanica, campagne lunghe |
| Per un tipo di pesca | A termine, legato all’attività | Attività stagionali o specifiche |
Nota: durata massima, causali e limiti applicabili al rapporto a termine dipendono dalla combinazione tra disciplina generale e regole marittime. Vanno verificati sul contratto di arruolamento e sul CCNL.
Tutele al termine del rapporto
Anche nel rapporto a termine o a campagna il marittimo conserva tutele importanti:
- matura il TFR in proporzione al servizio prestato (art. 2120 c.c.);
- ha diritto alle competenze di fine rapporto, come l’indennità per ferie maturate e non godute;
- se il rapporto cessa in un luogo diverso dal porto di imbarco, l’armatore deve provvedere al rientro del marittimo secondo il Codice della navigazione.
Conversione in rapporto a tempo indeterminato
Se il rapporto prosegue oltre i limiti o senza i presupposti che giustificano il termine, può convertirsi in rapporto a tempo indeterminato, secondo i principi generali. Del resto, essendo la stabilità la regola presunta, è il ricorso al termine a dover essere fondato: in mancanza, prevale la natura a tempo indeterminato del rapporto.
Casi pratici
Approfondisci con la guida pratica
Domande frequenti
Nella pesca il contratto è sempre a tempo indeterminato?
Cos’è l’arruolamento per una campagna di pesca?
Al contratto a termine nella pesca si applicano i limiti di legge?
Al termine della campagna spettano TFR e altre competenze?
Il contratto a termine può trasformarsi in indeterminato?
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo economico del CCNL Pesca marittima per il personale imbarcato del 19 gennaio 2024. L’arruolamento e le sue forme a termine sono disciplinati anche dal Codice della navigazione. Per situazioni specifiche è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, alle organizzazioni sindacali firmatarie (Fai-CISL, Flai-CGIL, Uila Pesca) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Serve un parere sul tuo caso concreto?
Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il lavoro a bordo dei pescherecci ha un volto giuridico tutto suo. Accanto al contratto a tempo determinato di diritto comune convive una figura antica e specialissima: l'arruolamento per una campagna di pesca, cucito sulle esigenze del mare e particolarmente diffuso nella pesca oceanica, dove l'imbarco dura quanto la spedizione.
La presunzione di indeterminatezza
Il rapporto dell'arruolato si presume a tempo indeterminato: è il datore a dover provare la legittima apposizione di un termine. Questa presunzione - comune al diritto del lavoro generale - tutela il marittimo dalla precarietà mascherata e impone che la forma a termine risulti chiaramente dall'atto di arruolamento.
L'arruolamento a campagna
Il Codice della navigazione consente di arruolare l'equipaggio per un viaggio o più viaggi, per un tempo determinato oppure per una o più campagne di pesca. L'arruolamento “a campagna” non ha un termine di calendario fisso: si conclude con il rientro della spedizione. È una forma a termine atipica, pensata per attività stagionali e cicliche come la pesca oceanica, in cui non avrebbe senso un termine rigido.
Integrazione con il D.Lgs. 81/2015
La specialità marittima non esclude del tutto la disciplina generale del contratto a termine: dove le regole della navigazione tacciono, riemergono i principi del D.Lgs. 81/2015. Per il termine ordinario valgono allora i limiti del cosiddetto decreto dignità: durata massima di 24 mesi, non più di 4 proroghe e obbligo di causale per i rapporti che superano i 12 mesi.
Forma e contenuto dell'atto di arruolamento
L'arruolamento va stipulato in forma scritta e annotato sui documenti di bordo. L'atto deve indicare la natura del rapporto (a campagna, a viaggio, a tempo determinato), così da rendere riconoscibile il regime applicabile. La mancata indicazione del termine fa scattare la presunzione di rapporto a tempo indeterminato.
Sbarco, fine campagna e successione di rapporti
Conclusa la campagna, il rapporto si estingue senza necessità di preavviso. La reiterazione di più arruolamenti con lo stesso marittimo va però governata con attenzione: una successione di rapporti a termine priva di causa effettiva può condurre, sul piano generale, alla riqualificazione a tempo indeterminato. I limiti puntuali vanno verificati sul CCNL Pesca vigente.
Domande frequenti
Cos'è l'arruolamento a campagna di pesca?
È una forma a termine tipica del settore: il marittimo viene arruolato per una o più campagne di pesca e il rapporto si conclude con il rientro della spedizione, senza un termine di calendario fisso.
Il contratto a bordo si presume a termine o a tempo indeterminato?
Si presume a tempo indeterminato. È il datore a dover provare la legittima apposizione del termine, che deve risultare chiaramente dall'atto di arruolamento.
Si applica il decreto dignità anche alla pesca?
Per il termine ordinario sì, in via integrativa: 24 mesi di durata massima, max 4 proroghe e causale oltre i 12 mesi. La forma a campagna segue invece le regole speciali della navigazione.
L'arruolamento deve essere scritto?
Sì, in forma scritta e annotato sui documenti di bordo, con indicazione della natura del rapporto. In mancanza del termine, opera la presunzione di rapporto a tempo indeterminato.
Ripetere più campagne con lo stesso marinaio crea un rapporto stabile?
Può accadere: una successione di rapporti a termine priva di causa effettiva rischia la riqualificazione a tempo indeterminato. I limiti vanno verificati sul CCNL Pesca vigente.