Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Ristorazione Collettiva

Dimissioni volontarie e preavviso nel CCNL della ristorazione collettiva

Preavviso più breve di quello del licenziamento, procedura telematica obbligatoria e possibilità di revoca. Vediamo regole, dimissioni per giusta causa e cosa cambia nel passaggio di gestione.

In sintesi

Chi si dimette deve rispettare il preavviso del CCNL (crescente con livello e anzianità, più breve del licenziamento), altrimenti subisce la trattenuta dell’indennità sostitutiva. Le dimissioni vanno rassegnate per via telematica e sono revocabili entro sette giorni. In caso di giusta causa (es. stipendio non pagato) non serve preavviso e spetta l’indennità a carico del datore. Il passaggio per clausola sociale non è una dimissione.

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Dati contrattuali

CCNL
Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo
Parti firmatarie
Fipe-Confcommercio, Angem, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, AGCI · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
Decorrenza / scadenza
1° giugno 2024 – 31 dicembre 2027 (rinnovo del 5 giugno 2024)
Ambito
Mense aziendali, scolastiche, ospedaliere; catering; gestione di servizi di ristorazione in appalto
Fonte
Testo del CCNL depositato presso il CNEL

Le dimissioni volontarie

Le dimissioni sono l’atto con cui il lavoratore recede dal rapporto a tempo indeterminato. Sono un diritto, ma vanno esercitate rispettando il preavviso previsto dal CCNL, salvo i casi di dimissioni per giusta causa. Anche nei contratti a termine sono possibili recessi anticipati nei casi previsti dalla legge.

Il preavviso a carico del lavoratore

Il preavviso di dimissioni è fissato dal CCNL ed è di norma più breve di quello dovuto dal datore in caso di licenziamento. Cresce con il livello e l’anzianità. Se il lavoratore non rispetta il preavviso, il datore può trattenere dalle competenze finali un’indennità sostitutiva pari alla retribuzione del periodo non lavorato.

I termini esatti per fascia di livello e anzianità sono nelle tabelle del CCNL e vanno letti sul testo in vigore.

Tabella riepilogativa

Dimissioni: regole essenziali
Aspetto Regola
Preavviso Crescente con livello e anzianità (CCNL), più breve del licenziamento
Forma Telematica obbligatoria (procedura Ministero del Lavoro)
Revoca Entro 7 giorni dalla trasmissione, in via telematica
Dimissioni per giusta causa Senza preavviso, con indennità a carico del datore
Mancato preavviso Trattenuta dell’indennità sostitutiva sulle competenze finali
Competenze finali TFR, ratei di tredicesima/ferie, spettanze maturate

La procedura telematica obbligatoria

Dal 2016 le dimissioni (e le risoluzioni consensuali) dei lavoratori dipendenti devono essere presentate in via telematica, tramite la procedura del Ministero del Lavoro, direttamente o tramite soggetti abilitati (patronati, sindacati, consulenti del lavoro). Le dimissioni in forma cartacea non sono valide, salvo le eccezioni di legge. La revoca è possibile entro sette giorni dalla trasmissione, sempre per via telematica.

Dimissioni per giusta causa

Se il datore commette inadempimenti gravi (ad esempio mancato pagamento della retribuzione, mancato versamento dei contributi, mobbing o demansionamento grave), il lavoratore può dimettersi per giusta causa, senza preavviso e con diritto all’indennità sostitutiva del preavviso a carico del datore. La giusta causa deve essere fondata e dimostrabile: è opportuno farsi assistere dal sindacato o da un consulente.

Dimissioni e cambio appalto

Il passaggio per clausola sociale non è una dimissione: il rapporto prosegue con il subentrante mantenendo livello e anzianità. Chi invece sceglie di non passare alla nuova impresa o di lasciare comunque il lavoro deve rassegnare regolari dimissioni telematiche con il preavviso dovuto. È bene non confondere il passaggio automatico di gestione con un atto volontario di recesso.

Casi pratici

Tizio — Dimissioni telematiche
Tizio (addetto mensa) trova un nuovo impiego. Rassegna le dimissioni con la procedura telematica del Ministero, tramite il patronato, e lavora il periodo di preavviso previsto dal CCNL. Alla cessazione riceve TFR e ratei maturati.
Caia — Dimissioni per stipendio non pagato
Caia (cuoca) non riceve lo stipendio da più mensilità. Si fa assistere dal sindacato e si dimette per giusta causa: non deve preavviso e ha diritto all’indennità sostitutiva del preavviso a carico del datore, oltre al recupero delle retribuzioni arretrate.
Sempronio — Revoca entro sette giorni
Sempronio trasmette le dimissioni d’impulso dopo un diverbio. Il giorno dopo ci ripensa: entro sette giorni dalla trasmissione revoca le dimissioni in via telematica, e il rapporto prosegue regolarmente.

Domande frequenti

Quanto preavviso devo dare se mi dimetto?
Il lavoratore che si dimette deve rispettare il preavviso previsto dal CCNL per il suo livello e la sua anzianità, generalmente più breve di quello a carico del datore. Se non lo rispetta, il datore può trattenere dalle competenze finali un’indennità pari alla retribuzione del periodo di preavviso non lavorato.
Come si presentano le dimissioni?
Dal 2016 le dimissioni dei lavoratori dipendenti vanno rassegnate in via telematica, tramite la procedura del Ministero del Lavoro (direttamente o tramite intermediari abilitati come patronati e sindacati). Le dimissioni cartacee non sono valide, salvo specifiche eccezioni.
Posso revocare le dimissioni?
Sì. Le dimissioni telematiche possono essere revocate entro sette giorni dalla data di trasmissione, sempre per via telematica. Trascorso questo termine la revoca non è più possibile e il rapporto cessa al termine del preavviso.
Le dimissioni per giusta causa richiedono preavviso?
No. Se il lavoratore si dimette per giusta causa (ad esempio per mancato pagamento della retribuzione o gravi inadempimenti del datore), non deve preavviso e ha comunque diritto all’indennità sostitutiva del preavviso a carico del datore. La giusta causa va però provata.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo del 5 giugno 2024 (vigenza 1° giugno 2024 – 31 dicembre 2027). Per il singolo caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, alle organizzazioni sindacali di categoria (Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, UILTuCS-UIL) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • Nel CCNL Ristorazione collettiva chi si dimette deve rispettare il preavviso fissato dal contratto, crescente con livello e anzianità e di regola più breve di quello del licenziamento.
  • Le dimissioni vanno rassegnate con la procedura telematica obbligatoria (D.Lgs. 151/2015) e sono revocabili entro sette giorni.
  • In caso di dimissioni per giusta causa non è dovuto preavviso e spetta l'indennità sostitutiva a carico del datore.
  • Il mancato rispetto del preavviso comporta la trattenuta dell'indennità sostitutiva corrispondente.
  • Nei passaggi di gestione/appalto valgono le tutele sul trasferimento d'azienda e le clausole sociali del settore.
Indice dei contenuti

La ristorazione collettiva - mense aziendali, scolastiche, ospedaliere e socio-assistenziali - è un settore ad alta intensità di manodopera e frequenti cambi di appalto. Le dimissioni volontarie seguono qui il quadro generale dell'art. 2118 c.c., che impone il preavviso alla parte che recede dal rapporto a tempo indeterminato, integrato dalla procedura telematica del D.Lgs. 151/2015, pensata per contrastare il fenomeno delle dimissioni in bianco. Il CCNL stabilisce la durata concreta del preavviso a carico del dimissionario, di norma inferiore a quella prevista per il licenziamento.

Il preavviso di dimissioni

Chi si dimette deve rispettare il preavviso fissato dal contratto, la cui durata cresce con il livello di inquadramento e con l'anzianità di servizio. La logica è consentire al datore di organizzare la sostituzione. Per i giorni esatti occorre consultare le tabelle del CCNL vigente, distinte da quelle del licenziamento, che sono generalmente più ampie.

La procedura telematica obbligatoria

Le dimissioni sono efficaci solo se rese nelle forme telematiche previste dal D.Lgs. 151/2015, tramite la piattaforma ministeriale, direttamente o con l'assistenza di patronati e soggetti abilitati. La forma è requisito di validità: una comunicazione verbale o una semplice lettera non perfezionano le dimissioni. È previsto un diritto di ripensamento entro sette giorni dalla trasmissione, durante i quali il lavoratore può revocare l'atto.

L'indennità sostitutiva del preavviso

Se il lavoratore non rispetta il preavviso, il datore può trattenere dalle competenze finali l'indennità sostitutiva pari alla retribuzione del periodo non lavorato. Specularmente, è prassi che il datore possa rinunciare al preavviso liberando il dipendente prima della scadenza, con effetti da verificare sulle spettanze.

Le dimissioni per giusta causa

Quando ricorre una giusta causa - ad esempio il mancato pagamento della retribuzione o gravi inadempimenti del datore - il lavoratore può dimettersi senza preavviso e ha diritto all'indennità sostitutiva a carico del datore. La giusta causa va motivata e, in caso di contestazione, dimostrata; conviene documentare con cura i fatti che la fondano.

Passaggi di gestione e cambio appalto

Nei frequenti cambi di gestione del settore, il rapporto può proseguire con l'impresa subentrante in base alla disciplina del trasferimento d'azienda e alle clausole sociali del CCNL. In tali casi non si è di fronte a vere dimissioni: vanno distinte le ipotesi di prosecuzione del rapporto da quelle di effettiva risoluzione su iniziativa del lavoratore.

Cosa fare in pratica

Prima di dimettersi è opportuno calcolare i giorni di preavviso dovuti sul proprio livello e anzianità, predisporre la procedura telematica e valutare l'opportunità di indicare per iscritto eventuali ragioni di giusta causa. Conservare copia della comunicazione e dei riscontri aiuta a prevenire contestazioni sulle spettanze finali.

Domande frequenti

Come devo presentare le dimissioni nella ristorazione collettiva?

Con la procedura telematica obbligatoria prevista dal D.Lgs. 151/2015, tramite la piattaforma ministeriale, direttamente o con l'aiuto di un patronato. Una lettera o una comunicazione verbale non perfezionano le dimissioni.

Posso revocare le dimissioni?

Sì, entro sette giorni dalla trasmissione telematica è possibile revocarle. È il diritto di ripensamento previsto dalla normativa sulle dimissioni online.

Cosa succede se non rispetto il preavviso?

Il datore può trattenere dalle competenze finali l'indennità sostitutiva del preavviso, pari alla retribuzione del periodo non lavorato.

Con la giusta causa devo comunque dare il preavviso?

No. In presenza di giusta causa (es. retribuzione non pagata) il lavoratore può dimettersi senza preavviso e ha diritto all'indennità sostitutiva a carico del datore, ferma la necessità di motivare e provare la giusta causa.

Quanti giorni di preavviso devo dare?

La durata cresce con livello e anzianità ed è generalmente più breve di quella del licenziamento. I giorni esatti si leggono sulle tabelle del CCNL Ristorazione collettiva vigente.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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