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La guida
Dimissioni volontarie e preavviso nel CCNL della ristorazione collettiva
Preavviso uguale a quello del licenziamento, procedura telematica obbligatoria e possibilità di revoca. Vediamo regole, dimissioni per giusta causa e cosa cambia nel passaggio di gestione.
Chi si dimette deve rispettare il preavviso dell’art. 208 del CCNL (da 15 giorni a 6 mesi secondo livello e anzianità, lo stesso termine del licenziamento), altrimenti subisce la trattenuta dell’indennità sostitutiva. Le dimissioni vanno rassegnate per via telematica e sono revocabili entro sette giorni. In caso di giusta causa (es. stipendio non pagato) non serve preavviso e spetta l’indennità a carico del datore. Il passaggio per clausola sociale non è una dimissione.
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Le dimissioni volontarie
Le dimissioni sono l’atto con cui il lavoratore recede dal rapporto a tempo indeterminato. Sono un diritto, ma vanno esercitate rispettando il preavviso previsto dal CCNL, salvo i casi di dimissioni per giusta causa. Anche nei contratti a termine sono possibili recessi anticipati nei casi previsti dalla legge.
Il preavviso a carico del lavoratore
L’art. 208 del CCNL fissa i termini di preavviso tanto per il licenziamento quanto per le dimissioni: non c’è un termine ridotto per chi si dimette. Cresce con il livello e con l’anzianità. Il dimissionario che non lo rispetta deve al datore un’indennità pari alla retribuzione del periodo mancante, che il datore può trattenere dalle competenze finali (art. 209). Le dimissioni vanno presentate con disdetta scritta e con questi termini (art. 210).
| Livello | Fino a 5 anni | Oltre 5 e fino a 10 anni | Oltre 10 anni |
|---|---|---|---|
| Quadri (A e B) | 4 mesi | 5 mesi | 6 mesi |
| Livello 1 | 2 mesi | 3 mesi | 4 mesi |
| Livelli 2 e 3 | 1 mese | 45 giorni | 2 mesi |
| Livelli 4 e 5 | 20 giorni | 30 giorni | 45 giorni |
| Livelli 6S, 6 e 7 | 15 giorni | 20 giorni | 20 giorni |
Il datore può rinunciare al preavviso se il dimissionario lo chiede, facendo cessare subito il rapporto; se è lui a farlo cessare prima della scadenza per sua iniziativa, deve pagare l’indennità del periodo mancante (art. 210, c. 3). Il preavviso non può iniziare durante la malattia né durante le ferie nei casi di licenziamento, e le ferie non si concedono durante il preavviso (art. 209, c. 4).
Tabella riepilogativa
| Aspetto | Regola |
|---|---|
| Preavviso | Art. 208 CCNL: da 15 giorni a 6 mesi, per livello e anzianità; stesso termine del licenziamento |
| Forma | Telematica obbligatoria (procedura Ministero del Lavoro) |
| Revoca | Entro 7 giorni dalla trasmissione, in via telematica |
| Dimissioni per giusta causa | Senza preavviso, con indennità a carico del datore |
| Mancato preavviso | Trattenuta dell’indennità sostitutiva sulle competenze finali |
| Competenze finali | TFR, ratei di tredicesima/ferie, spettanze maturate |
La procedura telematica obbligatoria
Dal 2016 le dimissioni (e le risoluzioni consensuali) dei lavoratori dipendenti devono essere presentate in via telematica, tramite la procedura del Ministero del Lavoro, direttamente o tramite soggetti abilitati (patronati, sindacati, consulenti del lavoro). Le dimissioni in forma cartacea non sono valide, salvo le eccezioni di legge. La revoca è possibile entro sette giorni dalla trasmissione, sempre per via telematica.
Dimissioni per giusta causa
Se il datore commette inadempimenti gravi (ad esempio mancato pagamento della retribuzione, mancato versamento dei contributi, mobbing o demansionamento grave), il lavoratore può dimettersi per giusta causa, senza preavviso e con diritto all’indennità sostitutiva del preavviso a carico del datore. La giusta causa deve essere fondata e dimostrabile: è opportuno farsi assistere dal sindacato o da un consulente.
Dimissioni e cambio appalto
Il passaggio per clausola sociale non è una dimissione: la gestione subentrante assume il personale iscritto al LUL da almeno sei mesi (art. 226) e l’azienda uscente è esonerata dal preavviso degli artt. 208 e 209 (art. 229, c. 1), mantenendo il lavoratore livello e scatti di anzianità. Chi invece sceglie di non passare alla nuova impresa o di lasciare comunque il lavoro deve rassegnare regolari dimissioni telematiche con il preavviso dovuto. È bene non confondere il passaggio automatico di gestione con un atto volontario di recesso.
Casi pratici
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Domande frequenti
Quanto preavviso devo dare se mi dimetto?
Il preavviso dell'art. 208 CCNL è lo stesso per il licenziamento e per le dimissioni e dipende da livello e anzianità: per esempio, con meno di 5 anni di servizio 15 giorni per il 6° e il 7° livello, 20 giorni per il 4° e il 5°, un mese per il 2° e il 3°, due mesi per il 1°, quattro per i Quadri. Se non lo rispetti, il datore può trattenere un'indennità pari alla retribuzione del periodo mancante.
Come si presentano le dimissioni?
Dal 2016 le dimissioni dei lavoratori dipendenti vanno rassegnate in via telematica, tramite la procedura del Ministero del Lavoro (direttamente o tramite intermediari abilitati come patronati e sindacati). Le dimissioni cartacee non sono valide, salvo specifiche eccezioni.
Posso revocare le dimissioni?
Sì. Le dimissioni telematiche possono essere revocate entro sette giorni dalla data di trasmissione, sempre per via telematica. Trascorso questo termine la revoca non è più possibile e il rapporto cessa al termine del preavviso.
Le dimissioni per giusta causa richiedono preavviso?
No. Se il lavoratore si dimette per giusta causa (ad esempio per mancato pagamento della retribuzione o gravi inadempimenti del datore), non deve preavviso e ha comunque diritto all'indennità sostitutiva del preavviso a carico del datore. La giusta causa va però provata.