Indice
La guida
Malattia e infortunio nel CCNL della ristorazione collettiva
Conservazione del posto per 180 giorni per anno solare, indennità INPS, obblighi di certificato e reperibilità. E le regole proprie dell’infortunio sul lavoro, con integrazione al 100% della retribuzione.
In malattia accertata o infortunio il lavoratore non in prova né in preavviso conserva il posto per 180 giorni per anno solare (1° gennaio-31 dicembre), cumulando più assenze (art. 194). Per la malattia l’indennità INPS è riconosciuta nella misura dell’80%, e per i primi tre giorni (carenza) il datore paga la normale retribuzione se la malattia supera i cinque giorni (art. 190). In caso di infortunio sul lavoro l’INAIL è integrata dal datore fino al 100% della retribuzione (art. 191). Il comporto vale anche per l’infortunio: non ha un conteggio separato.
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Malattia: conservazione del posto e comporto
In caso di malattia accertata o di infortunio il personale che non sia in periodo di prova o di preavviso ha diritto alla conservazione del posto per centottanta giorni per anno, cioè per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre (art. 194, c. 1). Se ci si ammala più volte nell’anno, i periodi si cumulano (c. 2). Per i lavoratori a termine la conservazione è limitata alla durata del contratto o della stagione (c. 3). Il fondamento è l’art. 2110 del Codice civile.
Se alla fine del comporto il lavoratore non riesce a riprendere servizio, il rapporto si intende risolto con diritto all’intero TFR e a quanto altro dovuto, esclusa l’indennità sostitutiva del preavviso (c. 4).
Su richiesta, prima del 180° giorno e con raccomandata, il lavoratore può ottenere una aspettativa generica fino a ulteriori 120 giorni, una sola volta e non per malattie croniche o psichiche; per le gravi patologie oncologiche la proroga può superare i 120 giorni (artt. 195 e 196).
Trattamento economico della malattia
Durante la malattia il lavoratore ha diritto all’indennità INPS, che l’art. 190 riconosce nella misura dell’80% (comprensiva dell’integrazione dei decreti ministeriali del 1957 e del 1962, finanziata da un’aliquota aggiuntiva dello 0,77% a carico dei datori), anticipata dal datore ai lavoratori a tempo indeterminato e posta a conguaglio con i contributi INPS. Per i primi tre giorni di malattia (periodo di carenza) il datore paga la normale retribuzione, se la malattia dura più di cinque giorni. Dai ratei di tredicesima e quattordicesima non si detrae nulla per i periodi di malattia (art. 190, c. 4).
Tabella riepilogativa
| Evento | Indennità di base | A carico del datore | Comporto |
|---|---|---|---|
| Malattia comune | INPS, 80% (art. 190) | Retribuzione dei primi 3 giorni di carenza, se la malattia supera i 5 giorni | 180 giorni per anno solare, cumulabili (art. 194) |
| Infortunio sul lavoro | INAIL | Intera retribuzione del giorno dell’infortunio; integrazione fino al 100% della retribuzione (art. 191) | Stessi 180 giorni dell’art. 194 |
| Malattia professionale | INAIL | Integrazione come per l’infortunio, se l’INAIL corrisponde l’indennità (art. 191, c. 5) | Art. 194 |
Obblighi del lavoratore: certificato e reperibilità
In caso di malattia il lavoratore deve (artt. 188 e 189):
- dare immediata notizia al datore di lavoro dello stato di salute;
- far inviare il certificato medico telematico all’INPS (con certificato cartaceo, consegnarlo entro 2 giorni dal rilascio);
- essere reperibile al domicilio dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 di tutti i giorni, domeniche e festivi compresi, salvo giustificata necessità.
Senza certificato l’assenza è ingiustificata; la mancata presentazione in servizio alla data indicata dal certificato esonera il datore dall’obbligo di conservare il posto, e il lavoratore è considerato dimissionario con l’indennità di mancato preavviso a suo carico.
Infortunio sul lavoro e malattia professionale
Il datore assicura il personale presso l’INAIL. Per l’infortunio paga l’intera retribuzione del giorno in cui avviene e il 60% della retribuzione giornaliera per i tre giorni successivi (carenza, art. 73 D.P.R. 1124/1965); inoltre integra l’indennità INAIL fino al 100% della retribuzione, dal giorno dell’infortunio, in tutti i casi in cui l’INAIL la corrisponde (art. 191, c. 3-5). Per i lavoratori a tempo indeterminato anticipa l’indennità alle normali scadenze e ne chiede il rimborso all’INAIL (art. 193). L’assenza per infortunio rientra negli stessi 180 giorni di comporto (art. 194, c. 1). Nella ristorazione collettiva sono frequenti i rischi tipici della cucina (ustioni, tagli, scivolamenti): la corretta denuncia all’INAIL è essenziale.
Malattia, infortunio e cambio appalto
Il lavoratore assente per malattia o infortunio al momento del cambio appalto rientra tra il personale considerato dalla clausola sociale (se addetto alla commessa e iscritto al LUL da almeno sei mesi, art. 226). L’azienda uscente deve consegnare al subentrante il numero di giornate di malattia indennizzate nell’anno di calendario (art. 224) e rilasciare al lavoratore la dichiarazione delle giornate di malattia indennizzate nei 365 giorni precedenti (art. 190, c. 2). È un punto da verificare nel passaggio.
Casi pratici
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Domande frequenti
Quanto dura il periodo di comporto nella ristorazione collettiva?
Il personale non in prova né in preavviso conserva il posto per 180 giorni per anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre), sommando più malattie o infortuni (art. 194 CCNL). Il comporto non cresce con l'anzianità. Superato il termine, il rapporto si intende risolto con TFR, esclusa l'indennità sostitutiva del preavviso.
Come è retribuita la malattia?
L'indennità è a carico dell'INPS nella misura dell'80% (art. 190), anticipata dal datore ai lavoratori a tempo indeterminato. Per i primi tre giorni di carenza il datore paga la normale retribuzione se la malattia supera i cinque giorni. Dai ratei di tredicesima e quattordicesima non si detrae nulla per i periodi di malattia.
Cosa devo fare quando mi ammalo?
Dare immediata notizia al datore, far trasmettere il certificato telematico all'INPS (se cartaceo, consegnarlo entro 2 giorni dal rilascio) ed essere reperibili al domicilio dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, tutti i giorni, festivi compresi (artt. 188-189).
L'infortunio sul lavoro è trattato come la malattia?
Solo in parte. L'indennità è dell'INAIL e il datore la integra fino al 100% della retribuzione dal giorno dell'infortunio (art. 191), pagando intera la retribuzione di quel giorno e il 60% per i tre giorni successivi. Il periodo di assenza rientra però negli stessi 180 giorni di conservazione del posto (art. 194).
Posso chiedere più tempo oltre i 180 giorni?
Sì: una sola volta, con raccomandata prima del 180° giorno, il CCNL prevede un'aspettativa generica fino a ulteriori 120 giorni, esclusa per le malattie croniche o psichiche; per le gravi patologie oncologiche la proroga può superare i 120 giorni (artt. 195-196).