Indice
  1. La guida
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

La guida

CCNL Ristorazione Collettiva

Welfare e sanità integrativa nel CCNL della ristorazione collettiva

Tre pilastri oltre la busta paga: sanità integrativa (Fondo Est e QU.A.S.), previdenza complementare (Fon.Te.) e bilateralità (EBNT). Strumenti reali, finanziati in larga parte dal datore.

In sintesi

Il welfare del settore poggia su tre pilastri: la sanità integrativa con il Fondo Est per i dipendenti e QU.A.S. per i Quadri; la previdenza complementare con Fon.Te., il fondo negoziale del terziario e turismo; la bilateralità con l’EBNT e gli enti territoriali. L’iscrizione ai fondi sanitari e i versamenti sono obblighi del datore (Fondo Est: 12 euro al mese, 15 dal 2027; Fon.Te.: 0,55% lavoratore e 0,55% datore; EBNT: 0,40% di paga base e contingenza, metà a testa). Al cambio appalto le tutele proseguono e la posizione Fon.Te. resta del lavoratore.

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Dati contrattuali

CCNL
Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo
Parti firmatarie
Fipe-Confcommercio, Angem, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, AGCI · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
Decorrenza / scadenza
1° giugno 2024 – 31 dicembre 2027 (rinnovo del 5 giugno 2024)
Ambito
Mense aziendali, scolastiche, ospedaliere; catering; gestione di servizi di ristorazione in appalto
Fonte
Testo del CCNL 8 febbraio 2018 (PDF integrale) e ipotesi di accordo di rinnovo del 5 giugno 2024

Il welfare contrattuale del settore

Oltre alla retribuzione, il CCNL costruisce un sistema di welfare che integra le tutele pubbliche: sanità integrativa, previdenza complementare e bilateralità. Sono strumenti concreti che incidono sulle prestazioni e sulla protezione del lavoratore, finanziati in larga parte dal datore di lavoro.

La sanità integrativa: Fondo Est e QU.A.S.

Per i lavoratori dipendenti il fondo di assistenza sanitaria integrativa è il Fondo Est, costituito da Fipe, Filcams, Fisascat e UILTuCS. Garantisce prestazioni sanitarie integrative rispetto al Servizio Sanitario Nazionale (rimborsi, visite, accertamenti, ecc.). Per i Quadri opera invece il fondo QU.A.S. L’iscrizione e il versamento dei contributi sono obblighi a carico del datore di lavoro (art. 186 CCNL). Il contributo al Fondo Est è di 12 euro al mese per dodici mensilità a carico del datore (dal 1° gennaio 2027 l’ipotesi del 2024 lo aumenta di 3 euro), più una quota di iscrizione una tantum di 15 euro per i lavoratori a tempo pieno e di 8 euro per i part-time. Sono iscritti i lavoratori a tempo indeterminato, apprendisti compresi, esclusi i Quadri; i lavoratori a termine con durata iniziale superiore a tre mesi possono iscriversi su richiesta scritta, con onere a proprio carico per i periodi non lavorati. Per i Quadri la cassa QU.A.S. (art. 153) costa 340 euro l’anno a carico dell’azienda e 50 a carico del Quadro, con una quota di iscrizione una tantum di 340 euro a carico dell’azienda; l’ipotesi del 2024 aggiunge 20 euro a carico del datore dal 1° gennaio 2025 e altri 20 dal 1° gennaio 2026.

I contributi sono quelli del CCNL; l’elenco delle prestazioni, i rimborsi e i massimali dipendono dai piani sanitari dei fondi (Fondo Est, QU.A.S.).

La previdenza complementare: Fon.Te.

Il fondo pensione complementare di riferimento è Fon.Te., fondo negoziale del terziario, turismo e servizi, costituito da Confcommercio con Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e UILTuCS-UIL. Vi possono aderire, volontariamente, i dipendenti a tempo indeterminato (pieno o part-time), i lavoratori a termine con contratto di durata superiore a tre mesi e gli apprendisti coperti dal CCNL (art. 185). L’adesione consente di costruire una pensione integrativa destinando:

  • il TFR maturando, nella misura del 3,45% o del 6,91% della retribuzione utile per il TFR (D.Lgs. 252/2005);
  • un contributo del lavoratore dello 0,55% della retribuzione utile per il TFR (di cui 0,05% di quota associativa);
  • il contributo del datore dello 0,55% (di cui 0,05% di quota associativa), dovuto se il lavoratore aderisce; più una quota una tantum di 15,50 euro all’iscrizione (11,88 a carico dell’azienda e 3,62 del lavoratore).

I versamenti alla previdenza complementare godono di vantaggi fiscali entro i limiti di legge. Per i neoassunti alla prima occupazione dal 1° luglio 2026 l’adesione al fondo è automatica, con facoltà di rinunciare entro 60 giorni (art. 8, c. 7, D.Lgs. 252/2005). L’ipotesi del 2024 consente di destinare a Fon.Te. anche il premio di risultato di default o la somma di 140 euro prevista in alternativa come welfare (art. 13).

Tabella riepilogativa

Welfare contrattuale: i pilastri
Strumento Fondo / ente A chi si rivolge Finalità
Sanità integrativa dipendenti Fondo Est Lavoratori dipendenti Prestazioni sanitarie integrative (12 euro al mese a carico del datore)
Sanità integrativa quadri QU.A.S. Quadri Prestazioni sanitarie integrative (340 euro l’anno datore + 50 Quadro)
Previdenza complementare Fon.Te. Dipendenti e apprendisti Pensione integrativa (0,55% lavoratore + 0,55% datore + TFR)
Bilateralità EBNT ed enti territoriali Imprese e lavoratori del settore Welfare, formazione, sostegno al reddito (0,40% di paga base e contingenza, metà a testa)

I nomi dei fondi e i contributi sono quelli del CCNL (artt. 24, 153, 185 e 186); prestazioni e modalità di adesione sono nei regolamenti dei singoli fondi ed enti.

La bilateralità: EBNT ed enti territoriali

La bilateralità è il sistema di enti paritetici (datori e sindacati) che erogano servizi al settore: formazione, sostegno al reddito, prestazioni di welfare e supporto alle imprese. Il riferimento nazionale è l’EBNT (Ente Bilaterale Nazionale Turismo), affiancato dagli enti bilaterali territoriali. Il finanziamento è dello 0,40% di paga base e contingenza, per quattordici mensilità: 0,20% a carico del datore e 0,20% del lavoratore (art. 24); il 30% della quota destinata agli enti territoriali va al sostegno al reddito nelle crisi aziendali (art. 21). L’azienda che omette il versamento deve corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione, non assorbibile, pari allo 0,60% di paga base e contingenza per quattordici mensilità, e resta comunque obbligata verso i lavoratori per le prestazioni dell’ente.

Obblighi del datore e tutela del lavoratore

L’iscrizione ai fondi di assistenza sanitaria (Fondo Est per i dipendenti, QU.A.S. per i Quadri) e il versamento dei relativi contributi sono obblighi contrattuali. La mancata iscrizione priva il lavoratore di prestazioni a cui ha diritto: se il datore omette i versamenti al Fondo Est deve erogare un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di 16 euro lordi per 14 mensilità (art. 186, c. 12), fermo il risarcimento del maggior danno, e le prestazioni sanitarie restano comunque dovute. È bene verificare in busta paga i versamenti ai fondi e, in caso di omissioni, rivolgersi al sindacato.

Welfare e cambio appalto

Al cambio appalto, con il passaggio per clausola sociale, l’impresa subentrante assume il lavoratore ex novo (art. 229) e deve iscriverlo ai fondi del settore (Fondo Est/QU.A.S.) e versare i contributi di bilateralità dalla nuova assunzione, proseguendo le tutele. La posizione di previdenza complementare presso Fon.Te. resta intestata al lavoratore: si continua a versare presso il nuovo datore senza perdere il montante accumulato. È opportuno verificare la continuità dei versamenti nel passaggio.

Casi pratici

Tizio — Rimborso dal Fondo Est
Tizio (addetto mensa) sostiene una spesa per accertamenti sanitari. Essendo iscritto al Fondo Est dal datore, presenta la richiesta di rimborso al fondo secondo il regolamento delle prestazioni in vigore, ottenendo il rimborso previsto.
Caia — Adesione a Fon.Te.
Caia (cuoca) decide di aderire a Fon.Te. versando la propria quota: scatta così anche il contributo del datore, e può destinare il TFR alla previdenza complementare per costruirsi una pensione integrativa con i vantaggi fiscali previsti.
Sempronio — Continuità del welfare al cambio gestore
Sempronio passa alla nuova impresa per clausola sociale. Verifica che il subentrante lo iscriva al Fondo Est e prosegua i versamenti, e che la sua posizione su Fon.Te. continui senza interruzioni: il montante accumulato resta suo e si alimenta con il nuovo datore.
Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →

Domande frequenti

Qual è il fondo di sanità integrativa nel CCNL ristorazione collettiva?

Per i lavoratori dipendenti il fondo di assistenza sanitaria integrativa è il Fondo Est, costituito da Fipe, Filcams, Fisascat e UILTuCS. Garantisce prestazioni sanitarie integrative al Servizio Sanitario Nazionale. Il contributo è di 12 euro al mese per dodici mensilità a carico del datore (15 euro dal 1° gennaio 2027 secondo l'ipotesi del 2024). Per i Quadri opera QU.A.S.: 340 euro l'anno a carico dell'azienda e 50 del Quadro.

Esiste un fondo di previdenza complementare di settore?

Sì, è Fon.Te., il fondo pensione complementare negoziale del terziario, turismo e servizi, costituito da Confcommercio con Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e UILTuCS-UIL. L'adesione è volontaria; chi aderisce versa lo 0,55% della retribuzione utile per il TFR e il datore aggiunge lo 0,55%, con il TFR maturando (3,45% o 6,91%). Per i neoassunti alla prima occupazione dal 1° luglio 2026 l'adesione è automatica, con rinuncia entro 60 giorni.

Cos'è la bilateralità nel settore?

La bilateralità è il sistema di enti paritetici (datori e sindacati) che erogano servizi e prestazioni di welfare, formazione e sostegno al reddito. Il riferimento è l'EBNT (Ente Bilaterale Nazionale Turismo) e gli enti bilaterali territoriali, finanziati con lo 0,40% di paga base e contingenza (0,20% datore e 0,20% lavoratore, per quattordici mensilità). Se l'azienda non versa deve pagare al lavoratore un elemento distinto pari allo 0,60%.

Il datore deve iscrivermi a questi fondi?

Sì. L'iscrizione ai fondi di assistenza sanitaria (Fondo Est per i dipendenti, QU.A.S. per i Quadri) e il versamento dei contributi sono obblighi contrattuali a carico del datore. Se omette i versamenti al Fondo Est deve erogare al lavoratore un elemento distinto non assorbibile di 16 euro lordi per 14 mensilità, ferme le prestazioni sanitarie e il risarcimento del maggior danno.

Ultimo aggiornamento redazionale: 21 giugno 2026
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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