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La guida
Tredicesima, quattordicesima e premi nel CCNL della ristorazione collettiva
Il CCNL prevede la tredicesima e la quattordicesima. I premi nascono invece dalla contrattazione di secondo livello e possono diventare welfare con vantaggi fiscali.
Il CCNL prevede 14 mensilità: la tredicesima in occasione delle ricorrenze natalizie (art. 183) e la quattordicesima con la retribuzione di luglio (art. 184), entrambe in dodicesimi per chi lavora solo una parte dell’anno. Il premio di risultato non è obbligatorio: nasce dalla contrattazione di secondo livello, è legato a obiettivi e può godere di tassazione agevolata o essere convertito in welfare. Le mensilità aggiuntive concorrono al TFR.
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La tredicesima mensilità
La tredicesima (art. 183) è una gratifica pari a una mensilità della retribuzione in atto: paga base nazionale, contingenza, scatti di anzianità, eventuale terzo elemento o quote aggiuntive provinciali ed eventuali trattamenti integrativi salariali aziendali, esclusi gli assegni familiari. Si paga in occasione delle ricorrenze natalizie.
Se il rapporto inizia o termina nell’anno, o la prestazione è ridotta, le frazioni di mese si cumulano: spetta un rateo per ogni trenta giorni di calendario e per l’eventuale frazione residua pari o superiore a quindici giorni; la frazione inferiore non conta. Dall’importo si detraggono i ratei dei periodi di assenza non retribuita.
La quattordicesima
La quattordicesima (art. 184) è una mensilità della retribuzione in atto al 30 giugno (paga base, contingenza e le altre voci dell’art. 183, esclusi gli scatti di anzianità) e si paga con la retribuzione di luglio. Spetta per intero a chi ha lavorato nella stessa azienda per i dodici mesi precedenti il 1° luglio; negli altri casi si calcola a ratei con la stessa regola dei 15 giorni.
Tabella riepilogativa
| Voce | Fonte | Quando | Come si calcola |
|---|---|---|---|
| Tredicesima | CCNL, art. 183 | Ricorrenze natalizie | Una mensilità con scatti; ratei per 30 giorni e frazioni di almeno 15 giorni |
| Quattordicesima | CCNL, art. 184 | Con la retribuzione di luglio | Retribuzione al 30 giugno, senza scatti; intera con 12 mesi di servizio, altrimenti a ratei |
| Premio di risultato | Contrattazione di 2° livello (art. 13, ipotesi 2024) | Secondo accordo | Legato a obiettivi; in mancanza di accordo importo fisso per livello (vedi sotto) |
La malattia non riduce i ratei di tredicesima e quattordicesima (art. 190, c. 4). Il minimo del livello da cui partire è nella tabella dei minimi.
Il premio di risultato e il welfare
Il premio di risultato non deriva dal contratto nazionale ma dalla contrattazione di secondo livello (aziendale o territoriale): è legato a obiettivi di produttività, redditività o qualità ed è misurabile. Se in mancanza di accordo entro il 31 ottobre 2026 il premio non è definito, l’ipotesi di rinnovo del 5 giugno 2024 (art. 13) prevede l’erogazione, con la retribuzione di novembre 2027, di un importo fisso tra 112 e 186 euro a seconda del livello (a scelta, 140 euro in welfare). Quando rispetta i requisiti di legge, può beneficiare dell’imposta sostitutiva dell’1% fino a 5.000 euro per gli anni 2026 e 2027 e può essere convertito, su scelta del lavoratore, in welfare (beni e servizi) con ulteriori vantaggi fiscali. Sulle commesse in appalto i premi possono essere disciplinati da accordi specifici.
Incidenza su ferie, malattia e TFR
La tredicesima (e la quattordicesima ove prevista) incide su diversi istituti:
- non subisce detrazioni per i periodi di malattia (art. 190, c. 4); i periodi di assenza non retribuita riducono i ratei (artt. 183 e 184);
- concorre alla base di calcolo del TFR in quanto componente della retribuzione annua (art. 217);
- la tredicesima comprende gli scatti, la quattordicesima no.
Mensilità aggiuntive e cambio appalto
Al cambio appalto la anzianità riconosciuta dalla clausola sociale rileva per la maturazione delle mensilità aggiuntive. Le quote di tredicesima/quattordicesima maturate con la gestione uscente vanno conteggiate correttamente nel passaggio: conviene verificare il cedolino di chiusura per le quote già maturate e non ancora erogate.
Casi pratici
Quanta tredicesima ti spetta?
Calcola il rateo di tredicesima maturato in base ai mesi lavorati e alla retribuzione.
Domande frequenti
La tredicesima spetta a tutti nella ristorazione collettiva?
Sì. La tredicesima (art. 183) è una mensilità della retribuzione in atto, comprensiva degli scatti, e si paga in occasione delle ricorrenze natalizie. Si calcola per ratei: uno ogni trenta giorni di calendario, più la frazione di almeno 15 giorni.
Esiste la quattordicesima?
Sì. L'art. 184 del CCNL la prevede: è pari alla retribuzione in atto al 30 giugno, esclusi gli scatti di anzianità, e si paga con la retribuzione di luglio. Spetta per intero a chi ha prestato servizio nella stessa azienda per i dodici mesi precedenti il 1° luglio, altrimenti a ratei.
Come si calcola la tredicesima se non ho lavorato tutto l'anno?
Si cumulano le frazioni di mese: spetta un rateo mensile per ogni trenta giorni di calendario e per la frazione residua pari o superiore a quindici giorni; la frazione inferiore non conta (art. 183, c. 2). Lo stesso vale per la quattordicesima.
Il premio di risultato è obbligatorio?
No. Nasce dalla contrattazione di secondo livello; in mancanza di accordo entro il 31 ottobre 2026 l'ipotesi di rinnovo 2024 prevede un importo fisso da 112 a 186 euro a seconda del livello. Per il 2026 e il 2027 è tassato all'1% fino a 5.000 euro.