Indice
  1. La guida
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

La guida

CCNL Ristorazione Collettiva

Ferie, permessi e ROL nel CCNL della ristorazione collettiva

Quattro settimane di ferie come minimo di legge, più ROL ed ex festività. Vediamo maturazione, godimento, divieto di monetizzazione e come si programmano le ferie sulle commesse.

In sintesi

Il CCNL riconosce 26 giorni di ferie (la settimana è considerata di sei giornate, art. 134), non monetizzabili in costanza di rapporto, e 104 ore annue di riduzione dell’orario, comprese le 32 ore per le festività abolite (art. 114). Il minimo di legge è di quattro settimane, con almeno due consecutive nell’anno di maturazione e le altre entro 18 mesi. La programmazione segue il calendario delle commesse. Al cambio appalto l’anzianità rileva per la maturazione futura.

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Dati contrattuali

CCNL
Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo
Parti firmatarie
Fipe-Confcommercio, Angem, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, AGCI · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
Decorrenza / scadenza
1° giugno 2024 – 31 dicembre 2027 (rinnovo del 5 giugno 2024)
Ambito
Mense aziendali, scolastiche, ospedaliere; catering; gestione di servizi di ristorazione in appalto
Fonte
Testo del CCNL 8 febbraio 2018 (PDF integrale) e ipotesi di accordo di rinnovo del 5 giugno 2024

Le ferie: il minimo di legge e il CCNL

Il diritto alle ferie è garantito dalla Costituzione ed è irrinunciabile. Il minimo di legge è di quattro settimane all’anno (d.lgs. 66/2003). L’art. 134 del CCNL riconosce a tutto il personale 26 giorni di ferie, considerando la settimana lavorativa di sei giornate qualunque sia la distribuzione dell’orario: dal computo sono escluse le giornate di riposo settimanale, le festività dell’art. 131 e le giornate non più festive agli effetti civili, che prolungano le ferie. Nell’anno di assunzione o di cessazione le ferie maturano a ratei: uno per ogni trenta giorni di calendario più la frazione residua di almeno quindici giorni (art. 135, c. 9).

Godimento e divieto di monetizzazione

Le quattro settimane di legge devono essere effettivamente godute e non possono essere sostituite da denaro durante il rapporto. Vale la regola:

  • il periodo di ferie non è di norma frazionabile (art. 135, c. 2); la legge prevede almeno due settimane consecutive, su richiesta, nell’anno di maturazione;
  • le restanti settimane entro i 18 mesi successivi alla fine dell’anno di maturazione;
  • l’indennità sostitutiva è ammessa solo alla cessazione del rapporto, per le ferie maturate e non godute;
  • le ferie non si concedono durante il preavviso (art. 135, c. 12) e la malattia regolarmente denunciata ne interrompe il decorso (c. 14).

ROL e permessi per ex festività

Accanto alle ferie, il CCNL riconosce permessi retribuiti aggiuntivi:

  • riduzione dell’orario annuale (ROL): 104 ore l’anno, comprensive delle 32 ore per le festività religiose abolite dalla legge 54/1977 (art. 114, c. 1 e 3);
  • per i lavoratori assunti dopo il 1° gennaio 2018: nei primi due anni le sole 32 ore; dopo due anni si aggiungono 36 ore; dopo quattro anni la riduzione piena di 104 ore (art. 114, c. 4).

I permessi sono individuali, di mezza giornata o di una giornata intera, fruiti di norma entro il 30 giugno dell’anno seguente a quello di maturazione; quelli non goduti entro settembre dell’anno successivo sono pagati con la retribuzione in atto (art. 114, c. 7 e 12). Non maturano nei periodi di assenza non retribuita (c. 14).

Tabella riepilogativa

Ferie, ROL ed ex festività a confronto
Istituto Natura Regola di base
Ferie Riposo annuale retribuito 26 giorni, settimana di sei giornate (art. 134); minimo di legge 4 settimane; non monetizzabili in costanza di rapporto
ROL (riduzione dell’orario) Permessi retribuiti 104 ore annue (art. 114), a mezze giornate o giornate
Ex festività Permessi per festività soppresse 32 ore, comprese nelle 104 (art. 114, c. 3)
Indennità sostitutiva Liquidazione Ferie: solo a fine rapporto; permessi non goduti entro settembre dell’anno dopo: pagati (art. 114, c. 12)
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Programmazione delle ferie nelle commesse

L’epoca delle ferie è stabilita dal datore e dai lavoratori di comune accordo in rapporto alle esigenze aziendali (art. 135, c. 4); il turno non può iniziare dal giorno di riposo. Il periodo è fissato dal datore, contemperando le esigenze aziendali con quelle del lavoratore. Nella ristorazione collettiva la programmazione segue il calendario delle commesse: nelle mense scolastiche le ferie si concentrano spesso nei periodi di chiusura, mentre nelle mense ospedaliere e aziendali, a servizio continuativo, si organizzano a rotazione per garantire la copertura.

Ferie e cambio appalto

Le ferie e i permessi maturati e non goduti seguono regole precise al cambio di gestione. La anzianità riconosciuta dalla clausola sociale rileva anche per la maturazione di ferie e permessi presso il subentrante. Le quote maturate con la gestione uscente e non godute vanno definite in sede di passaggio: è opportuno verificare il conteggio nel cedolino di chiusura e in quello di apertura con il nuovo datore.

Casi pratici

Tizio — Addetto mensa scolastica e ferie estive
Tizio lavora in una mensa scolastica. Durante la chiusura estiva l’azienda colloca gran parte delle sue ferie, garantendo comunque almeno due settimane consecutive nell’anno di maturazione, come previsto dalla legge.
Caia — ROL accumulati
Caia, addetta a una mensa ospedaliera, ha accumulato diverse ore di ROL non godute. Verso fine anno chiede di fruirle a giornate; le ore non godute entro settembre dell’anno successivo a quello di maturazione le vengono pagate in busta paga (art. 114, c. 12).
Sempronio — Ferie non godute al cambio appalto
Sempronio passa alla nuova impresa per clausola sociale con alcuni giorni di ferie maturati e non goduti sulla vecchia commessa. Verifica il cedolino di chiusura per il corretto conteggio e si fa confermare dal nuovo datore il riconoscimento dell’anzianità ai fini della maturazione futura.

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Domande frequenti

Quante settimane di ferie spettano nella ristorazione collettiva?

Il minimo di legge è di quattro settimane (d.lgs. 66/2003). L'art. 134 del CCNL riconosce 26 giorni di ferie, considerando la settimana di sei giornate; sono escluse dal computo le giornate di riposo settimanale e le festività, che prolungano le ferie. Di norma le ferie non sono frazionabili (art. 135).

Le ferie si possono pagare invece di goderle?

No. Le quattro settimane di ferie di legge non sono monetizzabili durante il rapporto: vanno effettivamente godute. L'indennità sostitutiva è ammessa solo alla cessazione del rapporto, per le ferie maturate e non godute.

Cosa sono i ROL e i permessi per ex festività?

Sono i permessi retribuiti della riduzione dell'orario annuale: 104 ore l'anno, comprese le 32 ore per le festività abolite dalla legge 54/1977 (art. 114). Per gli assunti dopo il 1° gennaio 2018 sono 32 ore nei primi due anni, 36 ore in più dopo due anni e 104 ore dopo quattro anni. Si fruiscono a mezze giornate o giornate; quelli non goduti entro settembre dell'anno successivo sono pagati.

Chi decide quando vado in ferie?

Il periodo di ferie è fissato dal datore di lavoro contemperando le esigenze dell'azienda con quelle del lavoratore. Nella ristorazione collettiva la programmazione tiene conto del calendario delle commesse (ad esempio le chiusure scolastiche). Almeno due settimane, su richiesta, vanno godute consecutivamente nell'anno di maturazione.

Ultimo aggiornamento redazionale: 21 giugno 2026
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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