Indice
  1. La guida
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

La guida

CCNL Ristorazione Collettiva

Lavoro notturno, festivo e domenicale nel CCNL della ristorazione collettiva

Mense ospedaliere sempre attive, catering nei fine settimana: notturno e festivo sono la norma nel settore. Vediamo le maggiorazioni degli artt. 124-132 e le tutele per chi lavora di notte.

In sintesi

Il CCNL maggiora il lavoro notturno del 25% (dalle 24 alle 6, art. 124), le ore lavorate nelle festività del 20%, oltre alla normale retribuzione della giornata (art. 132), e dà un’indennità del 10% della quota oraria a chi lavora di domenica avendo il riposo in un altro giorno (art. 130). Lo straordinario è maggiorato del 30% (diurno) e del 60% (notturno). Domenicale e festivo non si cumulano, e il notturno ordinario non si cumula con lo straordinario notturno: la maggiore assorbe la minore. Il lavoratore notturno ha tutele sanitarie e limiti di legge (d.lgs. 66/2003); alcune categorie protette non possono essere adibite al notturno.

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Dati contrattuali

CCNL
Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo
Parti firmatarie
Fipe-Confcommercio, Angem, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, AGCI · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
Decorrenza / scadenza
1° giugno 2024 – 31 dicembre 2027 (rinnovo del 5 giugno 2024)
Ambito
Mense aziendali, scolastiche, ospedaliere; catering; gestione di servizi di ristorazione in appalto
Fonte
Testo del CCNL 8 febbraio 2018 (PDF integrale) e ipotesi di accordo di rinnovo del 5 giugno 2024

Perché il tema è centrale nelle mense

Nella ristorazione collettiva il lavoro notturno, domenicale e festivo è frequente: le mense ospedaliere funzionano sette giorni su sette, molti servizi richiedono preparazioni che iniziano all’alba, gli eventi di catering si concentrano spesso nei fine settimana e nei giorni festivi. Per questo le maggiorazioni e le tutele su queste prestazioni incidono concretamente sulla busta paga.

Lavoro notturno: definizione e maggiorazione

La nozione legale di periodo notturno deriva dal d.lgs. 66/2003 (almeno sette ore consecutive che comprendono l’intervallo tra mezzanotte e le cinque del mattino). Il CCNL maggiora del 25% la retribuzione oraria delle ore di lavoro notturno dalle 24 alle 6 (art. 124); per i lavoratori notturni il periodo va dalle 23 alle 6 (art. 123). Il lavoro di notte nel normale orario del personale adibito a servizi notturni non è straordinario (art. 126, c. 4). Va distinto il lavoratore notturno abituale, soggetto a tutele aggiuntive, da chi presta lavoro notturno occasionale.

Lavoro domenicale e festivo

Per il lavoro domenicale il CCNL non prevede una maggiorazione generale: a chi ha il riposo settimanale in un giorno diverso dalla domenica spetta un’indennità del 10% della quota oraria di paga base e contingenza per ogni ora ordinaria lavorata di domenica (art. 130). Per le festività dell’art. 131 (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° gennaio, 6 gennaio, lunedì di Pasqua, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre e patrono) è dovuta, oltre alla normale retribuzione giornaliera, la retribuzione delle ore effettivamente lavorate con la maggiorazione del 20% (art. 132). Non c’è un riposo compensativo: solo il 4 novembre si paga senza maggiorazione oppure si recupera con un riposo (art. 133); per gli stagionali in aziende di stagione lo straordinario può essere recuperato con riposi alla scadenza del contratto (art. 127). Il riposo settimanale di 24 ore resta garantito dalla legge.

Tabella riepilogativa

Prestazioni in fasce particolari: trattamento
Tipo di prestazione Trattamento Note
Lavoro notturno ordinario +25% sulla retribuzione oraria, dalle 24 alle 6 (art. 124); per i lavoratori notturni dalle 23 alle 6 (art. 123) Tutele sanitarie per il lavoratore notturno
Lavoro domenicale Indennità del 10% della quota oraria di paga base e contingenza, se il riposo è in un altro giorno (art. 130) Non si cumula con la maggiorazione festiva: la maggiore assorbe la minore
Lavoro festivo Normale retribuzione giornaliera + ore lavorate maggiorate del 20% (art. 132) Festività dell’art. 131; nessun riposo compensativo
Straordinario +30% diurno, +60% notturno (art. 126), entro 260 ore annue (art. 125) Il notturno ordinario non si cumula con lo straordinario notturno

Le percentuali sono quelle del testo dell’8 febbraio 2018 (artt. 123-133); nella parte speciale per la ristorazione collettiva (Titolo X) non ci sono deroghe su notturno, domenica e festività. Le maggiorazioni si calcolano sulla retribuzione oraria: la tabella dei minimi dà il minimo di ogni livello.

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Tutele per chi lavora di notte

Il lavoratore notturno gode di tutele specifiche del d.lgs. 66/2003:

  • controlli sanitari periodici a cura del medico competente;
  • limiti alla durata media del lavoro notturno;
  • divieti per alcune categorie protette, tra cui la lavoratrice in gravidanza (e, su richiesta, il genitore con figli piccoli) nei periodi tutelati;
  • possibilità di trasferimento a mansioni diurne in caso di sopravvenuta inidoneità al lavoro notturno certificata.

Festivi, notturno e cambio appalto

Le regole su notturno e festivo sono nazionali (artt. 123-133) e si applicano a tutte le commesse. Al cambio appalto il lavoratore mantiene livello e anzianità per clausola sociale; le maggiorazioni continuano a spettare sulle prestazioni effettivamente rese presso il subentrante. Eventuali trattamenti aziendali di miglior favore sui festivi (premi, indennità di commessa) vanno verificati nel passaggio.

Casi pratici

Tizio — Turno notturno in mensa ospedaliera
Tizio lavora in una mensa ospedaliera con servizio continuativo. Sulle ore prestate tra le 24 e le 6 (dalle 23 se è lavoratore notturno) gli spetta la maggiorazione del 25% sulla retribuzione oraria. Essendo lavoratore notturno abituale, è sottoposto ai controlli sanitari periodici previsti dalla legge.
Caia — Catering di domenica
Caia (cuoca) lavora la domenica per un evento di catering, giorno che coincide con il suo riposo settimanale. Poiché il suo riposo settimanale cade in un altro giorno, le spetta l’indennità del 10% della quota oraria di paga base e contingenza per ogni ora ordinaria lavorata (art. 130). Il CCNL non prevede un ulteriore riposo compensativo.
Sempronio — Notturno e festivo insieme
Sempronio fa due ore di straordinario notturno dopo le 24. Lo straordinario notturno è maggiorato del 60% e non si somma al 25% del notturno ordinario: la maggiore assorbe la minore (art. 126, c. 3).

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Domande frequenti

Come è retribuito il lavoro notturno nella ristorazione collettiva?

Le ore di lavoro notturno dalle 24 alle 6 sono pagate con la retribuzione oraria maggiorata del 25% (art. 124 CCNL); per i lavoratori notturni il periodo va dalle 23 alle 6 (art. 123). Il lavoro di notte nel normale orario del personale adibito a servizi notturni non è straordinario. La definizione legale di periodo notturno resta quella del d.lgs. 66/2003.

Quanto si guadagna in più lavorando di domenica o nei festivi?

Nelle festività dell'art. 131 spetta la normale retribuzione giornaliera più le ore lavorate maggiorate del 20% (art. 132). Di domenica, chi ha il riposo in un altro giorno riceve il 10% della quota oraria di paga base e contingenza per le ore ordinarie (art. 130). Non è previsto un riposo compensativo, salvo il 4 novembre.

Le maggiorazioni si sommano tra loro?

In parte no: domenicale e festivo non si cumulano e la maggiore assorbe la minore (art. 130, c. 2); il notturno ordinario non si cumula con lo straordinario notturno (art. 126, c. 3). Lo straordinario è maggiorato del 30% se diurno e del 60% se notturno.

Chi lavora di notte ha tutele particolari?

Sì. Il lavoratore notturno ha diritto a controlli sanitari periodici e a limiti all'orario notturno previsti dal d.lgs. 66/2003. Alcune categorie (ad esempio la lavoratrice in gravidanza) non possono essere adibite al lavoro notturno nei periodi protetti.

Ultimo aggiornamento redazionale: 21 giugno 2026
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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